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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 15 luglio 2016


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 29 giugno 2016

Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2015-2016. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 54 del 28/07/2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il bando per l’assegnazione del contributo regionale “Buono-Scuola” relativo all’Anno scolastico-formativo 2015-2016.Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 19 gennaio 2001, n. 1 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie” prevede un contributo regionale, il cosiddetto “Buono-Scuola”, per concorrere alle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l’iscrizione e la frequenza, nonché per l’insegnante di sostegno, per gli studenti che frequentano le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all’articolo 3, comma 1, della citata L.R. 1/2001, e dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie, private e degli enti locali, nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all’articolo 3, comma 2, della medesima L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti, sempre residenti nel territorio regionale, frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria si rammenta che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 30/04/2016 (articolo 2, comma 1, lett. f, della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 – articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell’adempimento dell’obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell’iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (art. 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti, sempre residenti nel Veneto, frequentanti i tre anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall’anno 2006-2007, nell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.

A decorrere dall’anno 2013-2014 la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali di istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico, a riconoscimento regionale (ex art. 19 L.R. 10/1990), realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005.

Pertanto si ritiene di ammettere al contributo regionale anche le famiglie degli studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 15 del D.Lgs. 226/2005, svolti dalle Istituzioni formative accreditate.

In relazione agli studenti disabili si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie.

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni non lineari.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili, anche maggiorenni, o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E’ stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi, adeguatamente e regolarmente certificati.

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

  1. studente disabile ai sensi dell’articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
  2. insuccesso scolastico, fino all’anno scolastico 2013-2014, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all’Albo regionale delle scuole non paritarie e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
  3. successo scolastico, entro l’anno scolastico 2014-2015, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);
  4. frequenza, nell’anno scolastico 2015-2016, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

In riferimento alle famiglie numerose, che sono quelle con numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il contributo “Bonus-Famiglia”.

In analogia con il citato contributo “Bonus-Famiglia” si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo “Buono-Scuola” per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.

In particolare si ritiene di riconoscere la possibilità di assegnare, alle famiglie in questione, il contributo “Buono-Scuola” fino agli importi massimi della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal bando di tale contributo per gli studenti disabili.

La novità rispetto al bando precedente, approvato con DGR n. 1635 del 9 settembre 2014, riguarda la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo.

Il bando precedente aveva confermato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 40.000,00) e, su richiesta delle Associazioni dei genitori, al fine di agevolare le famiglie in situazione di disagio nel particolare momento di difficoltà economico-sociale, aveva modificato, in relazione agli studenti normodotati, le Fasce di ISEE, portando la Fascia 1 da € 0 a € 12.500,00, la Fascia 2 da € 12.500,01 a € 22.500,00 e la Fascia 3 da € 22.500,01 a € 30.000,00.

Con nota del 2015, le Associazioni dei genitori hanno ora chiesto di elevare i limiti massimi dell’ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 30.000,00 ad € 40.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 40.000,00 ad € 60.000,00), in quanto i nuovi criteri di calcolo dell’ISEE introdotti dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 escluderanno famiglie già beneficiarie del contributo e sempre in situazione di sostanziale difficoltà economica.

In considerazione di tale motivazione si ritiene di accogliere tale richiesta.

In analogia, poi, con quanto disposto nel bando precedente, si reputa di modificare, in relazione agli studenti normodotati, le Fasce di ISEE, portando la Fascia 1 da € 0 ad € 15.000,00, la Fascia 2 da € 15.000,01 ad € 30.000,00 e la Fascia 3 da € 30.000,01 ad € 40.000,00.

Infine, in analogia a quanto già stabilito negli anni precedenti, si ritiene opportuno far presentare la domanda del contributo relativo all’anno scolastico 2015-2016 nei mesi di settembre-ottobre 2016 (dal 30/09/2016 al 30/10/2016), per i due seguenti motivi: in primo luogo, perché solo in tale periodo le spese risultano sostenute effettivamente e, quindi, il richiedente può indicare nella domanda la spesa effettiva; in secondo luogo, perché un anticipo al mese di maggio-giugno 2016 graverebbe maggiormente sulle Segreterie delle Istituzioni scolastiche già impegnate nella gestione degli esami di conclusione dell’anno scolastico.

Il bando, contenente i criteri e le modalità per la concessione del contributo per l’anno scolastico 2015-2016, è esposto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In merito ad esso la Terza Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha espresso parere favorevole nella seduta del 16/09/2015, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. n. 1/2001.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell’iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l’espressione del prescritto parere.

In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell’iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 382279 del 24/09/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 1/2001;

VISTO l’articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTO la DGR n. 1402 del 17/07/2012;

VISTA la Deliberazione/CR n. 54 del 28/07/2015;

VISTO il parere favorevole della Sezione Comunicazione e Informazione protocollo n. 382279 del 24/09/2015;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola”, per l’Anno scolastico-formativo 2015-2016, esposto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di determinare in € 2.500.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del Bilancio 2016 “Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione”;
  4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  5. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_scuola.

(seguono allegati)

1044_AllegatoA_326442.pdf

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