Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 31 maggio 2016

L.R. 18 marzo 2011 n.7 - art.16, comma 1. Indicazione alla Giunta Regionale da parte di enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, di immobili e cespiti immobiliari, ai fini dell'inserimento nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si intende dare maggiore impulso al piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà di enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, tra cui anche quelli delle ULSS ed Aziende Sanitarie aventi sede nel territorio della Regione del Veneto i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Giampaolo Bottacin riferiscono quanto segue.

La Regione del Veneto intende dare piena applicazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili ex art. 16 della legge regionale n. 7/2011.

Con successivo provvedimento n. 2545 del 29.12.2011 la Giunta Regionale individuava un'organizzazione operativa preposta alle dismissioni strutturandola in una Cabina di regia intesa come organismo di indirizzo e di verifica degli obiettivi di cui alla Legge regionale sopra citata ed un Gruppo di lavoro quale supporto tecnico e operativo.

Con diverse e distinte deliberazioni la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da riclassificare come patrimonio disponibile (CR n. 108 del 18 ottobre 2011, DGR n. 487 del 3 aprile 2012, n. 957 del 05 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012 e n. 810 del 04 giugno 2013).

Il comma 1 dell'art.16 della leggere regionale 18 marzo 2011 n.7 autorizza la Giunta Regionale a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione che riguardi, oltre agli immobili di proprietà della Regione, anche quelli degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

In tal senso ampia istruttoria è stata in passato svolta dalla allora Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, quale struttura competente per materia, sui dati forniti dagli enti il cui esito è stato approvato, dopo averne condiviso la coerenza con gli obiettivi sia con la Cabina di regia che con il Gruppo di lavoro sopracitato, con la DGRV 174/CR del 30.12.2013.

Su tale atto è intervenuto con prescrizioni il parere positivo della Prima Commissione Consiliare di cui alla DGRV 2348/2014 di presa d'atto.

Nell'ambito del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio sono soggetti, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e dell'art. 13 della L.R. 16 agosto 2007 n.23, al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

In tal senso analoga istruttoria è stata in passato svolta dalla allora Segreteria Regionale per la Sanità, quale struttura competente per materia, giusta DGRV n. 866 del 21.06.2011.

Con tale provvedimento la predetta Segreteria veniva incaricata alla predisposizione di linee guida volte alla redazione di piani aziendali di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile, anche in analogia a quanto previsto dall'art.16 della L.R. n. 7/2011 nel contempo autorizzandola a procedere ex art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione e dall'art. 13 della L.R. 16 agosto 2007 n.23.

Nella presente legislatura, giusta DGRV 1298 del 28.09.2015, è stata individuata una nuova articolazione operativa per attuare le dismissioni immobiliari che di fatto ha superato quanto contenuto nei precedenti provvedimenti n. 2545/2011 e n. 1847/2014 e che, per il tramite dell' istituito Tavolo tecnico, ha il coordinamento del piano straordinario delle alienazioni immobiliari.

Detto tavolo ha, quindi, stabilito la nuova disciplina generale sulle procedure per l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto stabilendo che le stesse avessero valore anche per gli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della stessa giusta DGRV n. 339 del 24.3.2016.

Appare dunque utile, stante il tempo trascorso, un aggiornamento ricognitivo degli immobili a patrimonio disponibile o che lo potrebbero divenire per caratteristiche e/o natura del bene degli enti strumentali e/o dipendenti della Amministrazione Regionale nonché delle aziende sanitarie ed ospedaliere facenti capo alla Regione del Veneto, ovunque tali immobili si trovino, purché estranei alle finalità ed alle attività istituzionali di tali enti.

Rientrano nel piano di alienazione gli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati anche al fine di eliminare eventuali oneri di gestione che non sono più sopportabili dall'ente pubblico.

Per gli immobili concessi in locazione e/o in concessione ed anche a fronte della riscossione di canoni d'affitto o concessori congrui rispetto al mercato, la Giunta Regionale si riserva di valutare di concerto con gli enti proprietari un'eventuale alienazione.

I ricavi derivanti dall'alienazione sono destinati a far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale individuati, dalla disposizione finanziaria regionale di cui in oggetto, per gli interventi sul patrimonio immobiliare regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

Per quanto concerne l'ambito sanitario i ricavi derivanti dalla alienazione sono destinati al risanamento dei bilanci ovvero al finanziamento delle attività istituzionali delle aziende/unità socio sanitarie: ai fini dell'autorizzazione all'alienazione, sono istruite prioritariamente le domande correlate ad investimenti strumentali necessari all'erogazione di servizi sanitari orientati all'impiantistica e/o all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali. Possono altresì essere autorizzati investimenti immobiliari purché inerenti all'attività sanitaria.

Il presente provvedimento ha, quindi, l'obiettivo di dare maggior impulso e accelerazione all'attuazione del Piano di dismissioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/2011 prevedendo l'aggiornamento ricognitivo dei cespiti di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti della Regione, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

Occorre altresì che il presente piano di Valorizzazione e/o Alienazioni sia monitorato quanto agli effetti e ai risultati che ne conseguono dalle Direzioni Regionali competenti per materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, in particolare l'art.2, comma 2;

Vista la L.R. 16 agosto 2007 n. 23 art.13;

Vista la L.R. n. 7/2011 art.16;

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 62/CR del 5.07.2011 e n. 108/CR del 18 ottobre 2011, n. 866 del 21 giugno 2011, n. 2945 del 30 dicembre 2011, n. 957 del 5 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012 n. 810 del 04 giugno 2013 nonché n. 2348/2014 n. 1298/2015 e n. 339/2016;

Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 23;

Visto l'art. 50 della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 18;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il D.Lgs. n. 42/04, per quanto occorrer possa;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Socio Sanitarie del 22/02/2010 prot. n. 97641;

delibera

1.      di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2.      di delegare le strutture regionali competenti per materia a predisporre una relazione con l'elenco degli immobili da classificare nel patrimonio disponibile o già appartenenti al patrimonio disponibile degli enti strumentali e/o dipendenti della Amministrazione Regionale nonché delle aziende sanitarie ed ospedaliere ed estranei alle finalità ed alle attività istituzionali di pertinenza, documento da predisporre in un termine congruo ed in linea con gli obiettivi fissati nel programma di governo 2015/2020 della Giunta Regionale;

3.      di incaricare, per l'attuazione del presente provvedimento il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi a comunicare alle strutture regionali competenti per materia, la volontà manifestata dalla Giunta Regionale con il presente atto e a concordare con le stesse un cronoprogramma urgente che risulti compatibile con quanto indicato al precedente punto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro