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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 05 luglio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 22 giugno 2016

"Società agricola Granze Biogas s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Granze (PD) e contestuale rettifica dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 27 gennaio 2015. D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e l’integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D.G.R. n. 773 del 7 giugno 2011. “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Granze (PD)”. Con il medesimo provvedimento si apporta una parziale rettifica all’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 27 gennaio 2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Notifica di variante inviata alle P.A. interessate (protocollo regionale n. 2335 del 5 gennaio 2016) e successiva integrazione (protocollo regionale n. 24019 del 21 gennaio 2016);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 67299 del 22 febbraio 2016);
Istanza di rilascio variante n. 470012/2015 (protocollo regionale n. 470012 del 18 novembre 2015).

Il relatore riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 7 giugno 2011, la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” (CUAA 04323740284), con sede legale e operativa in via Savellon, 80 – Comune di Granze (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Granze (PD) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente bovino – 7.385 t/anno) di origine extraziendale e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 16.074 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto – D.G.R. n. 85 del 27 gennaio 2015 e con decreto del Direttore Sezione Agroambiente, n. 22 del 3 marzo 2015, sono state autorizzate alcune modifiche plani-volumentriche di taluni manufatti e la modifica all’esercizio dell’impianto di produzione di biogas con variazione della ricetta di alimentazione dell’impianto, la quale prevedeva la riduzione dei prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 14.208 t/anno), l’incremento dei sottoprodotti di origine biologica (effluente bovino – 14.504 t/anno) e l’introduzione di sottoprodotti della lavorazione dell’ortofrutta (1.000 t/anno).

In data 18 novembre 2015 la medesima “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 773/2011 e successiva modifica e integrazione (D.G.R. n. 85/2015), con la quale si prevede la sostituzione della copertura del post digestore e contestuale modifica della forma della cupola stessa che passa da quella attuale a “telone di circo” a quella prevista a forma di “cupola semisferica”.

Con la medesima richiesta di variante si provvede, altresì, alla parziale rettifica di talune imprecisioni derivanti dall'istanza di parte e relative alle effettive quantità e tipologie di effluenti zootecnici utilizzati nella ricetta di alimentazione del digestore, nella individuazione della corretta gestione agronomica dei nuovi sottoprodotti impiegati, nonché nella indicazione dei limiti da rispettare dei parametri relativi alle emissioni in atmosfera del cogeneratore, come dettagliato nel dispositivo del presente atto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istanza di variante in data 18 novembre 2015, ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

Con nota del 5 gennaio 2016, protocollo n. 2335 e successiva integrazione del 21 gennaio 2016, protocollo n. 24019, l’Amministrazione procedente (Sezione Agroambiente) notificava alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento i contenuti della variante progettuale in corso d’opera trasmessa dalla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, proponendo contestualmente una modifica di dettaglio al documento prescrittivo alla costruzione e all’esercizio rilasciato con il titolo abilitativo della variante autorizzata con D.G.R. n. 85 del 27 gennaio 2015.

A seguito delle comunicazioni inviate dalla Sezione Agroambiente, scaduti i termini (dieci giorni) per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e/o osservazioni ai contenuti della variante di progetto presentata dalla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, il responsabile del procedimento regionale, preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione della medesima variante, avviava a definitiva conclusione il procedimento amministrativo in argomento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una modifica e integrazione dell’autorizzazione unica – D.G.R. n. 773 del 7 giugno 2011, in quanto la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 57135 del 15 febbraio 2016 e n. 134936 del 7 aprile 2016).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).”, che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 27 maggio 2014, con la quale sono state apportate talune integrazioni alle disposizioni procedurali e operative disciplinate dalla citata D.G.R. n. 1391/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 773/2011 e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. n. 85/2015 e decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 22 del 3 marzo 2015);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, “Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 134936 del 7 aprile 2016, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

  • con atto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Este il 30 dicembre 2009, al n. 378, mod. 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 30 dicembre 2009, al Registro generale n. 7978 e Registro particolare n. 4950, come da atto notarile del 29 dicembre 2009 a firma del dott. proc. Giuseppe Ponzi, notaio in Monselice (Rep. n. 139.966/21722), risulta che la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Granze, catasto terreni, foglio 7, mappali n. 55, 58, 65, 69, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92);
  • con atto di servitù di teleriscaldamento, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Este il 30 marzo 2011, al n. 1105, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 31 marzo 2011, al Registro generale n. 1692 e Registro particolare n. 1069, come da atto notarile del 10 marzo 2011 a firma del dott. proc. Giuseppe Ponzi, notaio in Monselice (Rep. n. 143.392/23.761), risulta che la “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento (Comune di Granze, catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali n. 51, 70);

PRESO ATTO che:

  • con atto “tipo mappale – atto di aggiornamento” del 12 giugno 2015, protocollo n. 2015/PD133253, le particelle originarie n. 90, 93, 55, 65 e 88, del foglio 7, catasto terreni del Comune di Granze (PD), risultano essere state soppresse e sostituite dal mappale n. 98, foglio 7, catasto fabbricati del medesimo Comune;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare – in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 27 gennaio 2015 – il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentrazione anaerobica di:
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 47,8 % in peso (14.208 t/anno), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino – letame e liquame) di provenienza extraaziendale (48,9 % in peso, pari a 14.540 t/anno);
  • sottoprodotti della lavorazione dell’ortofrutta (3,3 % in peso, pari a 1.000 t/anno);
  1. di confermare in capo alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.” (CUAA 04323740284), con sede legale e operativa in via Savellon, 80 – Comune di Granze (PD), l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedente punto 2., il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 380205 del 12 luglio 2010, n. 604261 del 17 novembre 2010, n. 654009 del 15 dicembre 2010, n. 43021 del 30 gennaio 2014, n. 273317 del 25 giugno 2014, n. 526259 del 9 dicembre 2014 e n. 492817 del 2 dicembre 2015;
  2. di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, i punti n. 13., 31. e 36. dell’allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 85 del 27 gennaio 2015, come riportato nell’allegato A della presente deliberazione;
  3. di comunicare, alla “Società agricola Granze Biogas s.r.l.”, nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici, interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
  4. di confermare l’importo di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., nonché dei dispositivi n. 3., 5. e 6. dell’originaria deliberazione della Giunta Regionale n. 773 del 7 giugno 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Sezione Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

935_AllegatoA_325684.pdf

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