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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 28 giugno 2016


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 09 giugno 2016

Schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona per la realizzazione, da parte della ditta VAL Verona Adige Leasing s.r.l., di un intervento di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Verona ai fini dell'attuazione, da parte della ditta Val Verona Adige Leasing s.r.l., di un intervento di rilevanza regionale concernente l'ampliamento di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, nel comune di Verona.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione commerciale presentata in data 20 novembre 2015;
verbale di conferenza di servizi del 15 dicembre 2015, 21 gennaio 2016, 6 aprile 2016 e 20 aprile 2016.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" disciplina le fattispecie relative agli interventi di rilevanza regionale concernenti le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, assoggettandole alla procedura di accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 4 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Secondo la previsione normativa, la rilevanza regionale dei predetti interventi, ed il conseguente assoggettamento alla procedura di accordo di programma, sono strettamente connessi all'entità dimensionale degli interventi medesimi in termini di superficie di vendita.

In particolare il comma 1, lettera b) del citato articolo 26 prevede l'applicazione della predetta procedura di accordo di programma nel caso, si cita testualmente, "...di interventi di ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati o ampliamento che comporti il superamento della predetta soglia, in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale.....".

Ciò premesso in data 20 novembre 2015 veniva presentata al Comune di Verona, e contestualmente trasmessa da quest'ultimo alla Regione - Sezione Commercio -, un'istanza di autorizzazione commerciale da parte della Ditta Val Verona Adige Leasing s.r.l., relativa all'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura, tipologia grande centro commerciale, da mq. 25.000 a mq. 32.900 in un'area localizzata dallo strumento urbanistico comunale come area idonea all'insediamento delle grandi strutture di vendita.

L'istanza, in considerazione dell'entità dell'ampliamento richiesto, superiore al 30 per cento della superficie autorizzata, risulta pertanto assoggettata alla procedura di accordo di programma prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012.

Come prescritto dal comma 3 del richiamato articolo 26, in data 15 dicembre 2015, 21 gennaio 2016, 6 aprile 2016 e 20 aprile 2016 avevano luogo le sedute di conferenza di servizi istruttoria e decisoria, indette dalla Regione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti normativi per la conclusione dell'accordo di programma.

Alle sedute di conferenza decisoria del 6 aprile 2016 e 20 aprile 2016 partecipavano, a titolo obbligatorio, oltre alla Regione, la Provincia di Verona e il Comune di Verona; venivano, altresì, invitate, a titolo consultivo, le altre amministrazioni pubbliche interessate dall'intervento, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio deliberavano all'unanimità la sussistenza, con prescrizioni, dei presupposti normativi ai fini della conclusione dell'accordo di programma di cui trattasi accertando, in particolare:

a)     la compatibilità e la sostenibilità dell'intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013; a tal fine veniva rilasciato, in sede di conferenza di servizi, il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, depositato agli atti della Sezione Commercio.

L'iniziativa ricade infatti in un'area idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, è ubicata all'interno del centro urbano e costituisce intervento di recupero e riqualificazione di area dismessa - definita area "Ex Officine Adige"-, in conformità alle previsioni e alle finalità della citata normativa regionale in materia di commercio che, come previsto agli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 50 del 2012, favorisce gli insediamenti ubicati all'interno del centro urbano e finalizzati ad assicurare il risparmio del consumo di suolo.

E' stata, altresì, accertata la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l'impatto sul territorio derivante dall'iniziativa commerciale in esame.

Tra le misure proposte sono stati positivamente valutati gli impegni del soggetto proponente sotto il profilo occupazionale (con la previsione generale di assunzione, a regime, di circa n. 1.000 unità di personale per l'intera iniziativa commerciale), della valorizzazione delle produzioni agricole e specializzate e della promozione di servizi e politiche attive a favore del commercio diffuso, anche attraverso l'adesione ad iniziative comunali volte alla valorizzazione culturale del centro storico e urbano, in un generale contesto di integrazione tra funzione commerciale e funzione turistica, in piena conformità con gli interventi in corso di attuazione ai fini della realizzazione del progetto, finanziato dalla Regione, concernente l'individuazione del Distretto del Commercio di Verona,

Il soggetto proponente si è altresì impegnato a contribuire all'implementazione dell'iniziativa promossa dalla Regione lo scorso anno nel quadro delle iniziative regionali attuate ai fini di Expo 2015, concernente una pubblicazione dal titolo "Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione" e la relativa "app", con la finalità di diffondere la conoscenza di alcune realtà enogastronomiche del territorio regionale con valore di eccellenza. Il contributo è finalizzato ad incrementare il numero delle predette realtà diffuse nel territorio regionale e, in particolare, a migliorare la funzionalità della citata "app";

b)     la compatibilità ambientale connessa all'iniziativa commerciale, come da provvedimento n. 3709/15 del 6 ottobre 2015, emesso dalla Provincia di Verona;

c)      l'idoneità dell'assetto viabilistico afferente all'area di intervento, costituito da viabilità di rango comunale e statale, sulla base delle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale, nonché sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità, ossia Comune e Società Autostrade BS-VR-VI-PD quale ente gestore del tratto di viabilità di competenza dell'ANAS.

I soggetti partecipanti a titolo consultivo alle sedute del 6 e 20 aprile 2016 (Comune di Villafranca di Verona e Confcommercio di Verona), esprimevano parere favorevole: il Comune di Villafranca di Verona richiamava tuttavia l'attenzione sugli impatti di natura viabilistica connessi all'insediamento in esame; le amministrazioni competenti (nella fattispecie Comune e Provincia) evidenziavano al riguardo che tutte le necessarie valutazioni in ordine al profilo viabilistico erano state effettuate nelle sedi competenti.

Confcommercio di Verona esprimeva il parere favorevole in relazione all'entità, sul piano qualitativo, delle misure compensative proposte dal soggetto richiedente l'autorizzazione commerciale.

I rapporti con il soggetto richiedente venivano disciplinati da apposita convenzione, stipulata con il comune in data 2 maggio 2016, allegata al presente provvedimento, nella quale sono riprodotti gli impegni assunti dal soggetto richiedente, come integrati nel dettaglio nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 20 aprile 2016, ai fini delle verifiche di compatibilità e sostenibilità dell'intervento commerciale, prescritte dal regolamento regionale n. 1 del 2013.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 2013 si propone l'approvazione dello schema di accordo di programma di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando al Direttore del Dipartimento dello Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'accordo medesimo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all'articolo 23;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto" e, in particolare, l'articolo 26;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013;

VISTA la convenzione sottoscritta il 2 maggio 2016 tra il soggetto proponente e il Comune di Verona, acquisito agli atti della Sezione Commercio;

VISTO il verbale di conferenza di servizi del 20 aprile 2016, visti i pareri favorevoli rilasciati in quella sede dalle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica;

PRESO ATTO del parere favorevole formulato dal Comune di Villafranca di Verona e da Confcommercio, partecipanti a titolo consultivo alla conferenza di servizi del 20 aprile 2016;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all'unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi del 20 aprile 2016;

delibera

1.      di approvare le premesse del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.      di approvare, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, lo schema di accordo di programma di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, tra Comune di Verona, Provincia di Verona e Regione del Veneto al fine della realizzazione, da parte della ditta Val Verona Adige Leasing s.r.l., di un intervento di rilevanza regionale concernente l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita, tipologia grande centro commerciale, da mq. 25.000 a mq. 32.900;

3.      di dare atto che ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012, come attuato dall'articolo 9, comma 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, l'accordo di programma, sottoscritto dalle Amministrazioni di cui al punto 2, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di incaricare il Dipartimento per lo Sviluppo Economico dell'esecuzione del presente provvedimento, demandando al Direttore del Dipartimento medesimo la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al punto 2;

6.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

865_AllegatoA_325103.pdf

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