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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 28 giugno 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 14 giugno 2016

Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura Villa Berica s.p.a." con sede operativa a Vicenza in via Capparozzo 10. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale già rilasciato alla struttura con DGR 2523/2013 in conformità alla DGR 2122/2013 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013".

Estremi dei principali documenti istruttoria:
Istanza di accreditamento prot. reg. n. 184619 del 29.04.2014 e prot. reg. n. 45733 del 3.2.2015.
DGR n. 1111 del 01.07.2014 parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS 6 Vicenza.
Rapporti di verifica dell'Azienda U.l.s.s. 6 Vicenza prot. reg. 280561 dell'1.7.2014, prot. reg. n.495103 del 20.11.2014 e successiva integrazione prot. reg. n. 521349 del 22.12.2015.
Verbale seduta della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 18.4.2016 prot. reg. 172538 del 3.5.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. 2523/2013 è stato rilasciato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura privata accreditata "Casa di cura Villa Berica s.p.a.".

La struttura in oggetto ha presentato domanda di integrazione dell'accreditamento istituzionale prot. reg. 184619 del 29.04.2014 e con successiva nota prot. reg. n. 45733 del 3.2.2015.

Considerato l'art. 19, della Legge Regionale n.22, si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

1.      possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;

2.      coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;

3.      rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2501/04, e s.m.i.;

4.      verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Dalla documentazione agli atti risulta che:

-        la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per cui è stata richiesta l'integrazione dell'accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, versando i relativi oneri;

-        la DGR 2122 del 19 novembre 2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliere delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ha definitole schede di dotazione territoriale definendo la casa di cura Villa Berica, quale struttura con compiti complementari e di integrazione all'interno della rete ospedaliera regionale ed individuando le funzioni e i posti letto da accreditare in regime di ricovero e in regime ambulatoriale;

-        l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso con nota prot. reg. 311751 del 22.7.2014 parere favorevole in merito alla coerenza della struttura privata in esame alle scelte della programmazione sanitaria attuativa locale per la funzione cod. 43 Urologia in regime ambulatoriale;

-        la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporti di verifica redatti dall'Azienda U.L.S.S. n. 6 prot. reg. 280561 dell'1.7.2014 e prot. reg. n. 521349 del 22.12.2015 che si sono conclusi con il rilascio di parere positivo;

-        nella seduta del 18.04.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di integrazione dell'accreditamento istituzionale per tutto quanto richiesto dalla struttura in conformità alla programmazione regionale, come da Allegato A.

Premesso quanto sopra si propone di integrare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTOil d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTOil d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTAla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTAla DGR n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTAla DGR n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTAla DGR n.1145 del 5 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 2122 del 19 novembre 2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliere delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizioni delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013;

VISTAla DGR n. 2523 del 20 dicembre 2013: Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Villa Berica s.p.a." con sede operativa a Vicenza in via Capparozzo 10 (lr n. 22/2002).

VISTA la DGR n. 1111 del 01 luglio 2014 parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS 6 Vicenza attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994.

VISTA la DGR n. 1876 del 14 ottobre 2014: Attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l'attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della DGR n. 2122/2013 e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazienti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di azienda Ulss DGR n. 50/Cr del 27.5.2014.

VISTA la DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014 Elenco domande di nuovo accreditamento istituzionale o di estensione di accreditamento istituzionale presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

VISTOil Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.82 del 6.8.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza prot. reg. 280561 del 01.07.2014 e prot. reg. n. 521899 del 22.12.2015.

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.4.2016 prot. reg. 172538 del 3.5.2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   di integrare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Villa Berica s.p.a." con sede operativa a Vicenza in via Capparozzo 10 come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

2.   di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Lr. 22/2002;

3.   di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;

4.   di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

5.   di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

6.   di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

7.   di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8.   di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;

9.   di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10.   di incaricare, il Settore Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

11.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

889_AllegatoA_325100.pdf

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