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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 21 giugno 2016


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 822 del 31 maggio 2016

Anagrafe Regionale degli Studenti. Approvazione progetto e schema di convenzione per l'affidamento delle attività di manutenzione e sviluppo del sistema per gli anni 2016 - 2018. Affidamento in house providing a Veneto Lavoro. D.Lgs. 76/2005.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Regione del Veneto approva il progetto presentato dall’Ente strumentale Veneto Lavoro per consolidare ed ulteriormente evolvere l’Anagrafe Regionale degli Studenti, ed approva inoltre lo schema di convenzione per affidare a Veneto Lavoro l’incarico per la manutenzione e lo sviluppo del sistema, l’assistenza agli utenti ed il relativo progetto operativo, per gli anni 2016 - 2018.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. 76 del 15 aprile 2005;
- D.L. 179 del 18 ottobre 2012.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 il Governo ha indicato la necessità di sostituire le Anagrafi Regionali dell’Obbligo Formativo, costituite ai sensi della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 con le Anagrafi Regionali degli Studenti che contengono informazioni sugli studenti iscritti a partire dal primo anno della scuola primaria.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con proprio Decreto n. 74 del 5 agosto del 2010 ha istituito l’Anagrafe Nazionale degli Studenti e ne ha definito il contenuto e i principali processi.

La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali in data 16 dicembre 2010 ha approvato l’accordo per l’integrazione tra detta Anagrafe nazionale e le Anagrafi regionali al fine di costituire il Sistema nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

Ne è seguito un lavoro congiunto di Regioni, Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, Province e Comuni sfociato in una proposta di protocolli tecnici volti a dare concreto avvio al Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti. La proposta, prima di essere approvata dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali, è stata sottoposta al parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali il quale ha formulato varie osservazioni in merito alle necessarie procedure da attuare al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali segnalando l’esigenza di definire precisamente il collegamento tra la possibilità di accesso ai dati personali e le funzioni svolte dallo specifico operatore che accede al sistema.

Tali osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali hanno determinato la necessità di rivedere i dettagli dell’accordo. Il successivo intervento del legislatore nazionale in materia di integrazione delle anagrafi degli studenti, avvenuto con l’art. 13 del D.L. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013, che riconosce al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la funzione di coordinamento nell’ambito del processo di realizzazione della piena operatività ed integrazione delle anagrafi degli studenti, non ha ancora consentito di rendere operativo il Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti.

Nelle more di questo processo, a tutt’oggi non ancora compiuto, a seguito della Deliberazione n. 1222 del 15 luglio 2014, è stato sottoscritto un accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Venetov (USRV) per la gestione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005 in cui sono indicate le modalità di coordinamento tra le due Istituzioni e gli obiettivi comuni che persegue l’anagrafe.

A seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 552 dell’8 dicembre 2015, è stata successivamente disposta, con nota dell’11 gennaio 2016 prot. n. 7209, della Sezione Lavoro, adottata di comune accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), la non attuazione alle parti di tale accordo relative all’estensione dell’ambito di raccolta dei dati in ARS agli allievi anche delle scuole dell’infanzia.

L’Anagrafe regionale contiene i dati dei giovani che partecipano a percorsi di Istruzione, di Formazione Professionale e di Apprendistato ed è quindi oggi l’unico sistema in grado di individuare i soggetti in dispersione scolastico/formativa e attivare le Istituzioni che hanno la competenza per la vigilanza. All’Anagrafe Regionale degli Studenti del Veneto accedono quotidianamente Scuole secondarie di I e II grado, Centri di Formazione Professionale (CFP) e Centri per l’Impiego (CPI). Nell’anno scolastico 2012 – 2013 gli utenti accreditati al sistema sono stati 2.495 e le comunicazioni 37.691 che hanno interessato 451.113 allievi.

La creazione della banca dati, la sua manutenzione e la sua evoluzione sono state, negli anni, affidate all’Ente strumentale Veneto Lavoro, in ragione sia del fatto che è il soggetto che istituzionalmente assicura le attività e lo sviluppo del sistema informativo lavoro (L.R. 13 marzo 2009, n. 3, art. 13, comma 2 e art. 28, comma 11) sia del fatto che sussistono i requisiti previsti per l’affidamento "in house". I requisiti sono:

  • che l’affidatario sia un soggetto a esclusivo capitale pubblico;
  • che tra affidatario e affidante intercorrano rapporti tali per cui l’affidante sia in grado di controllare l’affidatario in modo analogo a come controllerebbe un proprio ufficio interno;
  • che l’affidatario non svolga attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta, se non in via del tutto marginale (cfr. ex multis Corte di Giustizia, sentenza C-26/03 Stadt Halle; Corte di Giustizia, sentenza C- 107/98 Teckal; Consiglio di Stato, sez. II, parere 30.01.2015, n. 298, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione 3 marzo 2008, n. 1; Consiglio di Stato sez IV, decisione n. 168 del 25 gennaio 2005, oltre alla Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che abroga la Direttiva 2004/18/CE).

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – recante il nuovo Codice dei contratti pubblici – ha positivizzato l’istituto dell’in house providing. Nello specifico, recependo quanto previsto dall’art. 12 della predetta Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 in materia di appalti, ha individuato, all’art. 5, i requisiti legittimanti gli affidamenti "in house", precisando che qualora siano soddisfatte tutte le individuate condizioni, un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione di tale Codice.

Veneto Lavoro è Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, è soggetto ad un controllo da parte della Regione assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) e l’attività dell’Ente è rivolta esclusivamente a favore della Regione del Veneto, non essendogli più consentita l’erogazione di servizi, a titolo oneroso, a soggetti terzi.

L’Ente Veneto Lavoro, nel secondo semestre del 2015, ha presentato alla Regione del Veneto una proposta progettuale relativa alla manutenzione ed evoluzione dell’Anagrafe regionale. La proposta, in estrema sintesi, contiene l’indicazione delle attività necessarie per la manutenzione del sistema; l’assistenza agli utenti; lo sviluppo delle aree che necessitano di revisione a seguito di cambiamenti normativi e il miglioramento delle aree del sistema che sono a supporto delle attività di contrasto alla dispersione scolastico formativa.

Parallelamente all’invio della proposta progettuale, Veneto Lavoro ha svolto due sondaggi sulla soddisfazione degli utenti: il primo rivolto alle scuole secondarie, ai CFP e ai CPI che inseriscono ed utilizzano le informazioni contenute nell’Anagrafe; il secondo rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, utilizzano i dati per funzioni di programmazione delle attività di contrasto alla dispersione scolastica (uffici della Regione del Veneto, Uffici scolastici regionali e provinciali, Province). Il primo questionario, volto a valutare la facilità di utilizzo, l’assistenza tecnica e l’utilità del sistema gestito da Veneto Lavoro, ha evidenziato un tasso di risposta positiva (positivo o eccellente) del 75,74%. Il secondo questionario ha riguardato la qualità e l’utilità dei dati gestiti dall’Anagrafe ed ha evidenziato la necessità di un coinvolgimento più attivo da parte di ogni soggetto che opera per l’Anagrafe (Uffici scolastici, Regione, Province), anche nel quadro degli organismi previsti dall’accordo sottoscritto da Regione e USRV il 16 dicembre 2014 per la gestione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005.

La Regione, attraverso uno specifico gruppo di lavoro del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro integrato con un referente della Sezione Sistemi Informativi, ha controllato che le attività previste dal progetto non rientrassero, neppure parzialmente, tra le attività già finanziate dal contributo ordinario o non fossero già finanziate da altre Deliberazioni della Giunta regionale e verificato la pertinenza e congruità delle azioni e dei costi inclusi. In tale analisi sono state considerate anche le evidenti sinergie collegate al fatto che i vari sistemi informativi che devono cooperare sono gestiti dal medesimo Ente. Infine si è dato atto che i risultati della citata indagine sulla soddisfazione degli utenti sono indicativi della qualità del lavoro svolto fin ora.

Il progetto presentato, di cui si propone l’approvazione con il presente provvedimento, si pone in continuità con la DGR n. 2019 del 4 novembre 2013 con la quale la Regione ha assegnato a Veneto Lavoro l’incarico di mantenere ed adeguare l’Anagrafe degli Studenti e tiene conto delle indicazioni della Commissione tecnica di cui all’art. 7 del citato accordo sottoscritto da Regione e USRV il 16 dicembre 2014.

Alla luce di ciò si ritiene necessario consolidare l’Anagrafe regionale degli studenti secondo le linee progettuali esposte nel documento, Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ed affidare la realizzazione delle attività, per le ragioni citate in premessa, l’incarico all’Ente Veneto Lavoro attraverso un affidamento "in house".

L'esecuzione del progetto avverrà secondo le indicazioni contenute nella convenzione, Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da sottoscrivere successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione. Il progetto avrà durata complessiva di 24 mesi, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal Direttore competente all'esecuzione del provvedimento. La convenzione disciplina i tempi e le modalità di svolgimento delle attività e di erogazione del finanziamento.

La convenzione prevede altresì che la concreta attuazione delle azioni previste nel progetto sia monitorata dalla citata Commissione tecnica.

Veneto Lavoro, al termine del primo anno di attività, anche sulla base degli esiti di una nuova indagine sulla soddisfazione degli utenti, presenterà una proposta aggiornata delle attività da svolgere nel secondo anno che dovrà tenere conto delle indicazioni operative della Commissione tecnica.

Le modalità di sviluppo del sistema previste dal progetto dovranno comunque essere ridefinite nel caso in cui venisse pienamente realizzata la prevista integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività sopra illustrate ammontano a complessivi € 325.620,00; la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dai fondi stanziati sul capitolo n. 100639 del bilancio 2016 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'apprendistato e l'orientamento in obbligo formativo (art. 68, c. 1, lett. b), c) e c. 3, l. 17/05/1999, n. 144)”.

L’Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di n. 1 unità di personale esterno, attraverso incarichi di lavoro flessibile e/o autonomo da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, la cui spesa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del proprio budget progettuale.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 325.620,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

  • Esercizio di imputazione 2016: € 49.669,50;
  • Esercizio di imputazione 2017: € 172.603,50;
  • Esercizio di imputazione 2018: € 103.347,00.

Le somme saranno erogate all'Ente Veneto Lavoro come di seguito illustrato:

  • pagamenti trimestrali, fino ad un massimo del 90% del costo dell’intero progetto, sulla base di stati di avanzamento delle attività, per importi complessivi massimi annuali di seguito indicati:
    - anno 2016: € 49.669,50;
    - anno 2017: € 172.603,50;
    - anno 2018: € 103.347,00.

I pagamenti trimestrali avverranno sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

  • saldo del 10% del costo complessivo del progetto, previa verifica, sentita anche la Commissione tecnica di cui all’art. 7 del citato accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 16 dicembre 2014, della conforme e regolare esecuzione delle attività progettuali svolta da uno specifico gruppo di lavoro, composto da personale regionale delle Sezioni del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, che verrà incaricato con apposito provvedimento.

Ai fini del pagamento del saldo Veneto Lavoro dovrà presentare una Relazione conclusiva con la descrizione analitica delle attività effettivamente realizzate per tutta la durata del presente servizio.

Qualora dalla predetta verifica risultassero non realizzate una o più azioni del progetto il loro relativo costo previsto sarà decurtato in sede di erogazione del saldo. Se da tale verifica risultasse invece una realizzazione solo parziale di una o più azioni si procederà in sede di erogazione del saldo alla decurtazione del 10% del relativo costo previsto. Per parziale realizzazione dell’azione si deve intendere la non completa realizzazione di una o più attività o la non completa funzionalità di una o più delle funzioni prevista nel progetto nell’ambito di relativa azione.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione della convenzione, saranno di competenza del Direttore della Sezione Lavoro, incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 68 della Legge n. 144 del 17 maggio 1999;

VISTO l’articolo 9 del DPR n. 257 del 12 luglio 2000;

VISTO Il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente predisposto dalla Commissione delle Comunità Europee (30 ottobre 2000);

VISTA la Legge n. 53 del 28 marzo 2003;

VISTO il D.Lgs. n. 76 del 15 aprile 2005;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

VISTA la risoluzione del Consiglio Europeo del 21 novembre 2008 “Integrare maggiormente l’orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente”;

VISTE le linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita approvate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca con C.M. 43 del 15 aprile 2009;

VISTO il Decreto-Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con Legge 221 del 17 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 74 del 5 agosto del 2010 che istituisce l’Anagrafe Nazionale degli Studenti;

VISTO il Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 29 gennaio 2013 riguardante lo “Schema di Accordo per l’integrazione delle Anagrafi degli Studenti nel Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti”;

VISTO il Decreto- Legge n. 104 del 12 settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTA la DGR n. 2019 del 4 novembre 2013 che approva la convenzione per l’affidamento a Veneto Lavoro dell’incarico mantenimento e dell’adeguamento del sistema e dell’assistenza agli utenti per l’Anagrafe, sottoscritta poi in data 4 dicembre 2013;

VISTA la DGR n. 1222 del 15 luglio 2014 “Anagrafe Regionale degli Studenti – Approvazione di schema di accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per la gestione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS) ai sensi del D.Lgs. n. 76/2005” ed il successivo accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2014;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2013 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i;

VISTI il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare gli artt. 5 e 192;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 24 febbraio 2016;

VISTO l’art. 8 “Istituzione dell’Ente regionale Veneto Lavoro” della Legge Regionale n. 31 del 16 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

TENUTO CONTO della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l'ente Veneto Lavoro quale organismo "in house" della Regione del Veneto;

VISTO l’art. 2, comma 2 lett. o), della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
  2. di approvare il progetto in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, “Anagrafe Regionale degli Studenti 2016–2018”;
  3. di disporre l’affidamento "in house" della realizzazione del progetto, così come indicato nell'Allegato A, all'Ente strumentale Veneto Lavoro, tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare l’Ente quale Ente strumentale "in house" della Regione del Veneto e delle ulteriori ragioni esposte in premessa;
  4. di approvare lo schema di convenzione in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di stabilire che la Convenzione in Allegato B dovrà essere sottoscritta successivamente all’approvazione della presente deliberazione dal Direttore di Veneto Lavoro e dal Direttore della Sezione Lavoro del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto. Le attività previste nel progetto e riportate in convenzione potranno essere avviate solamente successivamente alla sottoscrizione della convenzione;
  6. di stabilire che il progetto avrà durata complessiva di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal Direttore della Sezione Lavoro competente all’esecuzione del provvedimento;
  7. di richiedere a Veneto Lavoro al termine del primo anno di attività, di presentare, tenuto conto delle indicazioni della Commissione tecnica di cui all’art. 7 dell’accordo sottoscritto da Regione e USRV il 16 dicembre 2014 e degli esiti di una indagine sulla soddisfazione degli utenti, un piano di dettaglio delle attività e dei relativi costi per il secondo anno di progetto;
  8. di stabilire che le modalità di sviluppo del sistema previste dal progetto dovranno comunque essere ridefinite nel caso in cui venisse pienamente realizzata la prevista integrazione delle anagrafi degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
  9. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di n. 1 unità di personale esterno, attraverso incarichi di lavoro flessibile e/o autonomo da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del proprio budget progettuale e che l’ente ha dichiarato tali professionalità indispensabili e non presenti nell’organico dell’ente;
  10. di stabilire che le risorse necessarie alla realizzazione delle attività sopra illustrate, determinate in complessivi € 325.620,00 sulla base del piano dettagliato delle attività fatto pervenire da Veneto Lavoro e giudicato congruo dall’apposito gruppo di valutazione per il primo anno e sulla base delle attività svolte in precedenza per il secondo anno, sono imputate al capitolo n. 100639 del bilancio 2016 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'apprendistato e l'orientamento in obbligo formativo (art. 68, c. 1, lett. b), c) e c. 3, l. 17/05/1999, n. 144)”;
  11. di determinare in € 325.620,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa individuato come specificato al punto 10;
  12. di demandare al Direttore della Sezione Lavoro, in qualità di responsabile del procedimento, ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo delle risorse di cassa disponibili;
  13. di stabilire che all’Ente strumentale Veneto Lavoro verrà erogata la somma indicata al punto 10 del presente provvedimento, come di seguito illustrato:
  • pagamenti trimestrali, fino ad un massimo del 90% del costo dell’intero progetto, sulla base di stati di avanzamento delle attività, per importi complessivi massimi annuali di seguito indicati:
    - anno 2016: € 49.669,50;
    - anno 2017: € 172.603,50;
    - anno 2018: € 103.347,00.

I pagamenti trimestrali avverranno sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale;

  • saldo del 10% del costo complessivo del progetto, previa verifica, sentita anche la Commissione tecnica di cui all’art. 7 del citato accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 16 dicembre 2014, della conforme e regolare esecuzione delle attività progettuali svolta da uno specifico gruppo di lavoro, composto da personale regionale delle Sezioni del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, che verrà incaricato con apposito provvedimento.

Ai fini del pagamento del saldo Veneto Lavoro dovrà presentare una Relazione conclusiva con la descrizione analitica delle attività effettivamente realizzate per tutta la durata del presente servizio. Qualora dalla predetta verifica risultassero non realizzate una o più azioni del progetto il loro relativo costo previsto sarà decurtato in sede di erogazione del saldo. Se da tale verifica risultasse invece una realizzazione solo parziale di una o più azioni si procederà in sede di erogazione del saldo alla decurtazione del 10% del relativo costo previsto. Per parziale realizzazione dell’azione si deve intendere la non completa realizzazione di una o più attività o la non completa funzionalità di una o più delle funzioni previste nel progetto nell’ambito di relativa azione;

  1. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  2. di ratificare la determinazione adottata dalla Sezione Lavoro, di comune accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sulla base del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 552 dell’8 dicembre 2015, di non dare attuazione alle parti dell’accordo tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sottoscritto in data 16 dicembre 2014, che prevedono l’estensione dell’ambito di raccolta dei dati nell’Anagrafe Regionale degli Studenti agli allievi anche delle scuole dell’infanzia;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

822_AllegatoA_324486.pdf
822_AllegatoB_324486.pdf

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