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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 21 giugno 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 31 maggio 2016

Trattamento economico del Direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si determina il trattamento economico annuo del Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Premesso che con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, la Regione Veneto costituiva l'Istituto Oncologico Veneto, con sede a Padova, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito indicato con l'acronimo IOV), ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Lo IOV, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, otteneva il riconoscimento triennale quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S. con Decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2005. Tale riconoscimento è stato confermato da ultimo con decreto ministeriale del 5 febbraio 2015;

Il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3" prevede che nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario siano di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

Il citato D. Lgs. n. 288/2003 all'art. 5 dispone che con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano disciplinate "le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni";

L'Intesa, successivamente sancita Rep. Atti 2037 del 1 luglio 2004, "Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, com-ma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.", all'art. 12 "Direttore Scientifico" dispone quanto segue:

"Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del consiglio di indirizzo e verifica e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca.

...omissis

Il direttore scientifico stipula con il direttore generale dell'Istituto un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale. L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento e può essere rinnovato.

Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato a quello del direttore generale, come limite massimo."

Tenuto conto che, a seguito della recente nomina del direttore scientifico dello IOV, la stessa Amministrazione con nota prot. n. 7375 del 13 maggio 2016 ha richiesto ai competenti uffici regionali indicazioni rispetto al trattamento economico da riconoscere;

Considerato che con DGRV n. 309 del 15 marzo 2011 la Giunta regionale, nel prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 14, D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 ha rideterminato il compenso dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, ma nulla ha stabilito per il direttore scientifico dello IOV;

Attesa la diversità di ruolo e di responsabilità del direttore generale rispetto al direttore scientifico, si ritiene che quest'ultimo sia collocabile funzionalmente e organizzativamente al livello dei direttori di Area delle aziende ed enti del SSR e, pertanto, sia applicabile la disciplina economica degli stessi;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 22/12/2005 n. 26;

VISTO il D.Lgvo n. 288 del 16/10/2003;

VISTA la DGR 309 del 15/3/2011;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54/2012;

delibera

1.      di dare atto, per le motivazioni richiamate in premessa, che al direttore scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. spetta il trattamento economico annuo onnicomprensivo previsto per ai direttori di area delle aziende ed enti del SSR;

2.      di dare atto che il trattamento economico annuo può essere maggiorato fino al 20% in caso di verifica positiva dei risultati di gestione ottenuti e del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione;

3.      di dare atto che in analogia a quanto previsto per il direttore generale e direttori di area, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPCM 502/1995 come modificato dal DPCM 319/2001 nulla è dovuto al direttore scientifico, a titolo di indennità di recesso, in caso di cessazione dell'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto;

4.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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