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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 14 giugno 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 27 maggio 2016

Conferma della composizione della Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa. Definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferma la composizione della delegazione trattante di parte pubblica e si formulano le linee di indirizzo alle quali la stessa dovrà conformarsi nella definizione della contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto e della dirigenza.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Al fine di poter avviare il confronto con le OO.SS. per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi relativi all'anno 2016, in base a quanto stabilito dal CCNL 1° aprile 1999 - per il personale del comparto - e dal CCNL 23 dicembre 1999 - per il personale dirigente - si propone di confermare i soggetti che costituiranno la Delegazione Trattante di parte pubblica nelle persone del Segretario Generale della Programmazione, con funzioni di Presidente e del Direttore della Sezione competente in materia di risorse umane, in qualità di componente.

Conseguentemente, si ritiene necessario provvedere alla formulazione delle linee di indirizzo cui la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà attenersi in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per il 2016, nell'ambito delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

A riguardo, si evidenzia anzitutto che con l'entrata in vigore del comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è mutato nuovamente il quadro normativo di riferimento per la corretta determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale regionale.

Esso oggi testualmente prevede che "...Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente...".

Le risorse decentrate per la dirigenza sono quelle individuate nel provvedimento che la Giunta Regionale ha approvato in data odierna, ferma restando la possibile rideterminazione a fine anno in applicazione della succitata disposizione di legge nazionale.

Le risorse decentrate per il personale del comparto saranno anch'esse oggetto di specifico provvedimento di Giunta che le andrà a quantificare anche sulla scorta di quanto previsto nella programmazione annuale del fabbisogno di personale per l'anno 2016.

Per quanto concerne, più nello specifico, la definizione degli indirizzi alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto e della dirigenza si ritiene utile richiamare, altresì, i significativi cambiamenti normativi che nel tempo hanno teso al rafforzamento dei sistemi di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, con particolare riferimento alla valorizzazione del merito, confermando il sistema di valutazione della performance in collegamento ai processi di determinazione e realizzazione degli obiettivi, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 e richiamati dalla L.R. n. 54/2012.

Ancora, si dovrà provvedere alla definizione delle retribuzioni relative agli istituti che attengono alla gestione delle varie indennità (e delle relative retribuzioni) connesse ai vari istituti contrattualmente previsti.

Relativamente al personale dirigenziale, si rileva che il processo di riorganizzazione in atto, porterà ad un nuovo modello organizzativo che avrà inevitabilmente una ricaduta sulla quantificazione delle risorse e sul loro impiego, realizzando nel contempo un adeguamento della normativa regionale all'evoluzione della normativa statale in materia.

Va a tal proposito evidenziato che il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale avente ad oggetto "Modifiche alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 - Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto" in tema di snellimento e razionalizzazione delle figure dirigenziali, ridisegnando la composizione della struttura organizzativa dell'ente (piano di assessment).

Sempre per quanto concerne il personale dirigenziale, si ribadisce la necessità di focalizzare l'attenzione agli istituti contrattuali che prevedono che i trattamenti accessori possono essere graduati in funzione della complessità organizzativa e gestionale, della dimensione delle risorse a disposizione, della dimensione e rilevanza dei referenti e dei destinatari dell'attività della struttura, così come coerentemente richiamato dalla L.R. 54/2012.

La retribuzione di risultato di tutti i Dirigenti sarà sottoposta alla valutazione, sulla base degli obiettivi conseguiti, in ossequio alle indicazioni che saranno fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione, fermo restando che con l'approvazione della succitata legge regionale e la conseguente abrogazione dell'art. 22, comma 1, lettera c) della L.R. n. 54/2012, tutti gli incarichi dirigenziali dovranno ora trovare copertura nell'apposito fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica dirigenziale.

Si richiama, infine, la Delegazione Trattante a perseguire gli obiettivi fissati conducendo una trattativa ispirata al rispetto delle relazioni sindacali, privilegiando la volontà di prevenire eventuali conflitti.

In ultimo, come previsto dalla normativa vigente, i contratti decentrati che scaturiranno dalla trattativa che si va ad aprire, dovranno essere oggetto di attestazione positiva da parte del competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i CCNL vigenti per il personale del comparto e per la dirigenza;

VISTA la L.R. n. 54/2012 nel suo testo novellato;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO D.Lgs. n. 150/2009;

VISTA la Legge n. 208/2015;

delibera

1.      di stabilire che la Delegazione Trattante di parte pubblica, sia per il personale del comparto che per la Dirigenza, sia confermata nelle persone del Segretario Generale della Programmazione con funzione di Presidente e dal Direttore della Sezione competente in materia di Risorse Umane, in qualità di componente;

2.      di impartire alla Delegazione Trattante di cui al punto 1 le direttive riportate in premessa;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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