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Materia: Enti locali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 727 del 27 maggio 2016
Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2016. DGR n. 28/CR del 26.04.2016. Art. 10 c.2 L.R. 18 del 27.04.2012.
Con questo provvedimento la Giunta Regionale, recependo il parere espresso dalla prima Commissione consiliare, approva definitivamente i criteri per l’assegnazione e l’erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane per il finanziamento delle spese di gestione per l’esercizio associato di funzioni comunali ad esse conferite dai Comuni associati.
Il relatore riferisce quanto segue.
A seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” la Regione del Veneto ha assunto un ruolo di regia nel disegno della governance locale incentrato sulle forme associative intercomunali per superare l’eccessiva frammentarietà del sistema istituzionale e garantire maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi alle comunità locali.
Nel contempo con la L.R. n. 40/2012 “Norme in materia di Unioni montane” la Regione del Veneto ha avviato un percorso di riordino territoriale delle Comunità Montane attraverso la loro trasformazione in Unioni montane, quale forma adeguata e prioritaria per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, compreso l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, fatta salva la possibilità di rimodulazione degli attuali ambiti attraverso una procedura concertativa con gli stessi comuni. In questo quadro la Regione ha deciso di intraprendere un percorso condiviso con il territorio per conferire ai processi associativi elementi di flessibilità e gradualità. Oltre al tema della razionalizzazione della governance locale, la Regione è chiamata a svolgere un importante compito di regia nel processo di incentivazione e promozione delle gestioni associate. Il riordino territoriale previsto dall’art. 8 della L.R. n.18/2012 è disciplinato attraverso l’adozione del “Piano di Riordino Territoriale” approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1417 del 6 agosto 2013, che ha definito i criteri di accesso e le modalità di incentivazione delle forme associative.
A partire dall’anno 2006, in base all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione Veneto partecipa al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa n. 936/CU, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa. Con nota del 27/01/2016 prot. n. 32368 a firma dell’Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2016. Con deliberazione n. 35 del 3 marzo 2016 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.
Con nota prot. n. 94478 D.C.F.L. del 17.05.2016 il Ministero dell'Interno ha comunicato di aver determinato il contributo spettante alla Regione Veneto nell'importo complessivo di Euro 2.415.374,33, al netto della quota trattenuta dallo Stato da destinare all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza statale a favore di Unioni di Comuni e Unioni Montane.
I fondi statali assegnati alla Regione per l’anno 2016 saranno introitati al cap. 100307 dell’Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2016, con apposito successivo provvedimento.
Nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi, si propone:
L’amministrazione regionale in questa fase transitoria di riorganizzazione istituzionale e gestionale, intende supportare e accompagnare il processo associativo individuando criteri di accesso all’incentivazione finanziaria che tengano conto dell’esigenza di adeguamento funzionale delle forme associative, favorendo la flessibilità del percorso aggregativo con un’applicazione graduale dei criteri previsti nel Piano di riordino territoriale. A tal fine si propone di derogare per il 2016 alla disposizione prevista al punto 4.1 del PRT dell’esercizio di almeno 4 funzioni fondamentali per le Unioni di Comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Unioni non montane) e da ultimo al raggiungimento del livello dimensionale minimo di adeguatezza basato sui livelli demografici previsti per ciascuna area omogenea di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. 18/2012.
Il processo di riordino istituzionale delineato nel Piano di riordino territoriale ha l’intento di consolidare le reti associative di sviluppo strategico come le Unioni di Comuni e le Unioni montane per migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi, prevedendo il conferimento integrale delle funzioni e la corrispondente assegnazione di responsabilità e risorse strumentali e umane.
Ciò premesso si ritiene opportuno evidenziare alcuni principi fondamentali il cui rispetto è vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:
Con deliberazione n. 28/CR del 26.04.2016 la Giunta Regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” per l’anno 2016 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione consiliare per l’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. n. 18/2012. In data 11 maggio 2016 la Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento.
In conformità all’art. 10, c. 2, della L.R. 18/2012, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” per l’anno 2016.
1. Soggetti destinatari del contributo:
1.1 le Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite entro la data del 30.06.2016 per un periodo non inferiore a 10 anni, che esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali conferiti senza limiti temporali di durata e le seguenti funzioni fondamentali:
Non sono ammesse a contributo le Unioni di comuni costituite ai sensi dell’art. 32 del TUEL all’interno degli ambiti territoriali di cui all’art. 3, c. 1, della L.R. 40/2012.
1.2 le Unioni montane subentranti alle Comunità montane, che gestiscono in forma associata per un periodo non inferiore a 5 anni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purché la funzione sia esercitata per conto di almeno 5 comuni, funzioni o servizi comunali per conto dei Comuni ad essa appartenenti, attivati entro la data del 31/12/2015 e almeno una funzione fondamentale effettivamente ed integralmente esercitata alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Requisiti per l’accesso al contributo
Le Unioni di Comuni e le Unioni montane possono accedere ai contributi di cui all’oggetto se presentano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:
2.1 rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti. Tale limite, ai sensi dell’art. 3, c. 1, L.R. 18/2012, è derogabile:
La dimensione associativa minima associativa dei 5.000 abitanti è prevista anche per le Unioni montane, che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione, da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni che hanno conferito l’esercizio associato delle funzioni e servizi comunali all’Unione montana.
2.2 l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni di Comuni art. 32 TUEL, di almeno due/tre funzioni fondamentali, come specificato al precedente punto 1, individuate dall’art. 19, c. 1, della L. 135/2012, ad esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis e precisamente:
2.3 l’esercizio effettivo e integrale, per le Unioni montane di cui alla L.R. 40/2012, di almeno una funzione fondamentale tra quelle indicate all’art. 19, c. 1, della L. 135/2012 con esclusione delle funzioni indicate alle lettere f) e l) e precisamente:
2.3.1 la durata della gestione associata, da parte dell’Unione montana, non potrà essere inferiore ai cinque anni, anche in caso di rinnovo della delega.
3. Determinazione criteri di attribuzione del contributo
I criteri per l’assegnazione del contributo statale “regionalizzato”, destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:
3.1 Per le Unioni di comuni:
3.1.1 una quota, pari al 30% dell’ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese riferite alle funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata alla data di richiesta del contributo, impegnate nel Bilancio dell’Ente nell’esercizio 2015 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a:
Il trasferimento dell’esercizio delle funzioni fondamentali non dovrà avere limiti temporali di durata.
Contestualmente alla richiesta di contributo, gli enti sono tenuti a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2015.
Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l’esercizio di funzioni/servizi trasferiti all’Unione da parte di tutti i comuni aderenti alla forma associativa ed effettivamente gestiti con carattere di continuità, alla data di presentazione della richiesta, e con impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione
Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni di nuova istituzione.
3.1.2 una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:
a) Entità demografica dell’Unione (popolazione dati Censimento 2011).
Il punteggio da attribuire a tale variabile nel rispetto del limite demografico minimo di cui all’art. 3, c. 1, LR 18/2012, è così definito:
da 5.000* a 10.000 abitanti
2 punti
da 10.001 a 20.000 abitanti
3 punti
da 20.001 a 30.000 abitanti
oltre 30.000 abitanti
1 punto
*tale limite è derogabile ai sensi dell’art. 3, c. 1, della L.R. 18/2012.
b) Numero di Comuni associati.
Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:
Unioni costituite da 2 Comuni
Unioni costituite da 3 a 5 Comuni
Unioni costituite da oltre 5 Comuni
A cui si aggiunge:
Unioni costituite da almeno il 51% da Comuni obbligati
c) Dimensioni associative dell’Unione con riferimento ai valori demografici delle aree geografiche omogenee di cui all’art. 8, c. 3, della L.R. n. 18/2012:
Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.
d) Autonomia finanziaria dell’Unione rispetto al contributo regionale ordinario e statale “regionalizzato”.
L’autonomia finanziaria dell’Unione rispetto ai contributi assegnati nell’anno 2015 per le spese di funzionamento per l’esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull’importo del contributo ordinario e statale regionalizzato concesso l’anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento e riferite al bilancio dell’anno precedente. Si considera efficiente l’indicatore che è pari o inferiore alla media regionale. Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione che non hanno beneficiato di tali contributi.
Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto.
e) Numero delle funzioni fondamentali associate per conto di tutti i comuni per le quasi sia dimostrata l’effettività dell’esercizio con impegni di spesa a carico dei capitoli di bilancio dell’Unione.
Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto per ciascuna funzione fondamentale ulteriore rispetto alle due/tre funzioni fondamentali costituenti il requisito minimo per l’accesso, ad esclusione di quelle indicate all’art. 19, c.1, del DL 95/12 lett. c, f, l, l bis. La finalità dell’indicatore consiste nel premiare le Unioni che gestiscono il maggior numero di funzioni fondamentali che comportano spesa a carico del bilancio dell’Ente.
3.2 Per le Unioni montane:
3.2.1 una quota, pari al 50% dell’ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti sostenute per l’esercizio associato di funzioni conferite dai Comuni di appartenenza ed esercitate alla data di presentazione della richiesta, con esclusione delle spese concernenti i servizi “Strutture residenziali e di ricovero per anziani”, i servizi di competenza statale (funzione esclusa dall’obbligo di gestione associata) e di quelle riferite all’esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. f) c.1 art. 19 D.L.95/2012, impegnate nel Bilancio della corrispondente Unione montana nell’esercizio 2015 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Le delibere di consiglio comunale che conferiscono l’esercizio della funzione fondamentale all’Unione montana devono chiaramente individuare i servizi che compongono la macro funzione e tali contenuti verranno confermati nel provvedimento di accettazione della delega da parte dell’Unione montana. In mancanza di tali previsioni, ai fini del contributo non saranno considerate ammissibili le spese riferite deleghe indicate in modo generico.
Per le Unioni montane saranno prese in considerazione le spese sostenute e risultanti dal Bilancio 2015 della Comunità montana a cui le stesse siano subentrate nell’esercizio delle gestioni associate
3.2.2 una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:
Numero di Comuni associati
Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti all’Unione montana
Conferimento della funzione/servizio da un numero di Comuni pari o superiore al 50% degli appartenenti all’Unione montana
Conferimento della funzione/servizio da tutti i Comuni appartenenti all’Unione montana
Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:
Conferimento della funzione/servizio da almeno il 50% di Comuni obbligati rispetto al numero dei comuni deleganti la funzione
4. Modalità di calcolo del contributo.
In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell’importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Unione montana a titolo di contributo statale “regionalizzato” per il sostegno delle spese di funzionamento per l’esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni nel modo seguente:
L’ammontare del contributo risultante per le Unioni di comuni/Montane non potrà comunque superare l’ammontare delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
5. Documentazione per la concessione dei contributi
Alla domanda redatta sulla modulistica, Allegati A (per le Unioni di Comuni), e B (per le Unioni montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Sezione Enti Locali Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi Elettorali e Grandi Eventi (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Per le Unioni di Comuni:
Per le Unioni montane:
6. Presentazione delle domande.
La richiesta del contributo statale “regionalizzato” per l’anno 2016, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione di Comuni o dell’Unione montana e la documentazione da allegare, indirizzata alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi eventi, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC in formato PDF all’indirizzo: dip.entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it, entro il termine inderogabile dell’8 agosto 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 2, c. 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in Conferenza Unificata.
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.
VISTO l’art. 19 del D.L. n. 95/2012.
VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.
VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la L.R. n. 8 del 24.02.2016.
VISTO il parere favorevole dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 19.04.2016.
VISTA la propria deliberazione/CR n. 28 del 26.04.2016.
VISTO il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 11 maggio 2016.
delibera
(seguono allegati)
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