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Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 27 maggio 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regine del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016".
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto in giudizio di legittimità costituzionale di varie disposizioni di legge regionale, per farne riconoscere la legittimità.
Il relatore riferisce quanto segue.
In data 28 aprile 2016 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale ex art. 127 Cost., proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto, avverso l’art. 12, commi 1, 2, 3 e 4 della legge R.V. 23 febbraio 2016, n. 7, "Legge di stabilità regionale 2016", per violazione degli artt. 3 e 117 Cost..
Tali disposizioni riguardano rispettivamente:
a) COMMA 1: La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”;
b) COMMA 2: Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta;
c) COMMA 3: La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti sul territorio, istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine”;
d) COMMA 4: Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite convenzioni volte a garantire: a) l’anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni; b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.
Invero tutte queste norme risultano rispettose del dettato costituzionale e poste nell’interesse della collettività regionale; ragion per cui si intende necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la loro legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all’avv.to Ezio Zanon, Coordinatore dell’Avvocatura regionale, all’avv.to Pierpaolo Alegiani del foro di Venezia ed all’avv.to Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54; - vista la L.R. n. 24 16.8.2001; - visti l’art. 6 L.R. 1.9.1972 n. 12 e l’art. 6 L.R. 10.12.1973 n. 27; - vista la DGR N. 2472 del 23.12.2014; - viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
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