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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 03 giugno 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 17 maggio 2016

Avversità atmosferiche in agricoltura. Decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 2015, n. 91 e Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Adeguamento di procedura.

Note per la trasparenza

Su proposta della Regione del Veneto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dichiarato il carattere di eccezionalità per le piogge alluvionali nel periodo 30 gennaio – 10 febbraio 2014 in dodici comuni della provincia di Verona in cui le imprese agricole potranno accedere agli interventi di ripristino degli impianti di actinidia danneggiati ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 102/04 ovvero, delle misure di ripristino del potenziale produttivo del PSR del Veneto 2014-2020. Allo scopo di garantire parità di accesso e beneficio rispetto alla stessa tipologia di danni e azioni di ripristino, vengono adeguate le procedure di gestione, i criteri di ammissibilità e di livello di aiuto a valere sui fondi del D.Lgs. 102/04 rispetto a quelle dell’intervento 5.2.1 “Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali” del PSR 2014-2020.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con D.M. 27 aprile 2016 n. 9488 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito Ministero) ha decretato la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per le zone colpite da eventi alluvionali dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014, come richiesto con dalla Giunta regionale, con deliberazione n.171 del 23 febbraio 2016.

La declaratoria, che ha per oggetto gli effetti dei fenomeni calamitosi sulla coltivazione di actinidia, interessa i comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona e Villafranca, ai fini della applicazione degli interventi di indennizzo previsti dall’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Fondo di Solidarietà Nazionale), ovvero delle misure di ripristino del potenziale produttivo del Programma di Sviluppo Rurale veneto 2014-2020 (Intervento 5.2.1 “Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”).

Per gli interventi sul Fondo di Solidarietà Nazionale, il Ministero con proprio decreto n. 15757 del 24 luglio 2015, ha allineato alla vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in esenzione, le disposizioni del decreto legislativo n. 102/2004. Con D.G.R. 3549 del 30 dicembre 2010, la Giunta Regionale ha demandato ad AVEPA la gestione dei benefici previsto dal suddetto Fondo di Solidarietà Nazionale.

Entro i 45 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato D.M. n. 9488/2016, le imprese agricole con impianti frutticoli di actinidia danneggiati da ripristinare, potranno presentare, allo Sportello unico agricolo di Verona di AVEPA, la domanda per l’ottenimento degli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

La previsione di una disponibilità finanziaria del Fondo di Solidarietà insufficiente a soddisfare il fabbisogno contributivo per il ripristino degli impianti frutticoli prospetta il completamento degli interventi con uno specifico bando sul Programma di Sviluppo Rurale, in particolare mediante l’attivazione del tipo di intervento 5.2.1 “Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”.

In conseguenza di ciò, al fine di garantire parità di condizioni tra i soggetti che presenteranno domanda rispetto alla stessa tipologia di danni e azioni di ripristino, a valere sulle due linee di finanziamento, è opportuno adottare le procedure di gestione dell’intervento 5.2.1 del P.S.R del Veneto 2014-2020 che risultano conformi alle modalità applicative del Fondo di Solidarietà Nazionale modificando le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 1118 del 12 giugno 2012, nei termini di cui all’Allegato A parte integrante al presente provvedimento.

Successivamente all’assegnazione specifica dei fondi da parte del Ministero - da allocare sul capitolo di uscita 11005 del bilancio regionale “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte art. 5, comma 3, D.Lgs 102/2004” -, si provvederà alla puntuale individuazione delle domande finanziabili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38” come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

VISTI gli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

VISTO il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state allineate alla vigente normativa sugli aiuti di stato le misure di intervento in funzione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche rubricato al n. SA.42104(2015/XA).

VISTA la DGR n. 1118 del 12 giugno 2012 concernete indicazioni le per la gestione degli interventi conseguenti danni da eccezionali avversità atmosferiche riconosciute ai sensi del D.Lgs 29 marzo 2004, n.102 nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9488 del 27 aprile 2016 “Declaratoria di eccezionale avversità atmosferica nei territori della Regione del Veneto dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014, emanato ai sensi del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n.91” per i comuni di: Bussolengo,Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona, in provincia di Verona e che recepisce la DGR n 171 del 23 febbraio 2016.

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ed in particolare l’intervento 5.2.1 che prevede aiuti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali.

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa.

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le procedure di gestione, le condizioni di ammissibilità ed i livelli di aiuto per gli interventi di ripristino degli impianti di actinidia compromessi dagli eventi alluvionali dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014, nell’area delimitata dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 9488 del 27 aprile 2016, di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, ai sensi della legge 2 giugno 2015 n. 91;
  3. di demandare l’individuazione delle domande finanziabili con risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale, alla specifica assegnazione delle risorse da parte del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con allocazione sul capitolo 11005 “Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte art. 5, comma 3, D. Lgs 102/2004”;
  4. di precisare che gli interventi che saranno finanziati, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 102/04, non potranno godere di altre forme di sostegno;
  5. di incaricare la Sezione Competitività sistemi agroalimentari all’esecuzione del presente provvedimento ed all’adozione degli atti conseguenti, nonché di individuare le domande finanziabili in esito alla graduatoria di ammissibilità ed alle risorse di cui al precedente punto 3;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

667_AllegatoA_323443.pdf

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