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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 31 maggio 2016


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 17 maggio 2016

Revisione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, per armonizzarlo con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po. D.Lgs. 152/2006, art. 121. Avvio attività.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si intende dare avvio all'attività di aggiornamento ed armonizzazione dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, alla luce dell'approvazione dei suddetti Piani di Gestione e delle esigenze di una più efficace applicazione del Piano di Tutela stesso.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali: "Approvazione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del 2° ciclo di pianificazione 2015-2021 ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE" è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, a norma di quanto stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. La predisposizione di detto aggiornamento è stata curata dal Distretto Idrografico delle Alpi Orientali con il fattivo supporto delle Regioni e Province autonome competenti per territorio.

Similmente, nella seduta del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico del fiume Po del 3 marzo 2016, con deliberazione n. 1/2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po. Anche in questo caso la Regione Veneto ha collaborato per il territorio di propria competenza.

I due Piani di Gestione di seguito sono denominati PdG.

Per quanto riguarda il Veneto, il lavoro con le Autorità di Bacino distrettuale per i Piani di Gestione è stato coordinato dalla Sezione Geologia e Georisorse, con la collaborazione dell'ARPAV e vi hanno partecipato, tra le altre, anche le Sezioni Tutela Ambiente, Difesa del Suolo, Progetto Venezia e Agroambiente.

La Regione, in particolare, ha individuato i corpi idrici, ha operato la loro "tipizzazione" ai sensi del DM n. 131del 16/06/2008, ha predisposto il programma delle misure sulla base del legame funzionale tra le pressioni e le possibili risposte di piano, ha individuato gli obiettivi ed eventuali deroghe, alla scala di singolo corpo idrico, sulla base della classificazione delle acque superficiali e sotterranee, approvata rispettivamente con DGR n. 1856/2015 (classificazione delle acque superficiali interne), 1625/2015 e 1626/2015 (stato chimico e stato quantitativo delle acque sotterranee) e 407/2016 (stato ecologico e chimico delle acque marino-costiere e di transizione); ha altresì provveduto ad avviare l'individuazione dei corpi idrici "naturali", "fortemente modificati" e "artificiali".

Le misure (ossia gli interventi, le prescrizioni, i vincoli, ecc.) riportate nel PdG derivano in larga parte dalle norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato PTA, previsto dall'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, e dai programmi degli interventi previsti e pianificati dai diversi Consigli di Bacino del servizio idrico integrato, dai Consorzi di bonifica e irrigui, dalle altre strutture regionali soprattutto in merito ad aspetti regolamentari e normativi (in tema per esempio di Rete Natura 2000) e da ARPAV per gli aspetti di studio e monitoraggio ambientale; per quanto riguarda gli interventi interessanti il settore agricolo, la Sezione Agroambiente ha individuato le disposizioni specifiche vigenti.

Il PTA del Veneto è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009 e successivamente modificato e integrato con vari provvedimenti, peraltro la sopra richiamata approvazione dei PdG mette ora in evidenza la necessità di una ulteriore attività di rivisitazione del PTA.

Al riguardo si ricorda che il PTA contiene, oltre alle Norme Tecniche di Attuazione, anche altri due documenti ad esse propedeutici: la "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi" e gli "Indirizzi di Piano".

Per quanto riguarda la "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi", si deve evidenziare quindi che il PdG contiene tutta una serie di informazioni conoscitive sui corpi idrici basate sulle disposizioni e sui criteri vigenti descritti nel D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.M. 260/2010, in ottemperanza ai dettami della Direttiva 2000/60/CE.

Il PdG fa inoltre propria la classificazione dei corpi idrici così come effettuata da ARPAV sulla base della metodologia stabilita dal D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.M. 260/2010, in ottemperanza ai dettami della Direttiva 2000/60/CE, ed approvata dalla Regione Veneto con le già citate deliberazioni n. 1856/2015 (classificazione qualitativa delle acque superficiali interne), 1625/2015 e 1626/2015 (stato chimico e stato quantitativo delle acque sotterranee), 407/2016 (stato ecologico e chimico delle acque marino-costiere e di transizione).

Stante tale quadro conoscitivo aggiornato e normativamente adeguato, si deve dare atto che il documento "Sintesi degli Aspetti Conoscitivi" del PTA, a suo tempo redatto sulla base di informazioni ora datate e in parte superate, sullo stato dei corpi idrici e sulle loro pressioni e su normative e criteri di classificazione da tempo modificati o persino abrogati, non risulta più adeguato a rappresentare l'identificazione e lo stato dei corpi idrici, e le pressioni su di essi insistenti.

Negli "Indirizzi di Piano", documento anch'esso parte del PTA approvato nel 2009, è riportata la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi per i corpi idrici, che ora sono individuati nel PdG. Inoltre sono riportate tutta una serie di misure (ossia interventi, prescrizioni, vincoli, ecc.) per il raggiungimento di tali obiettivi, misure che da un lato sono in parte state superate dai vari aggiornamenti delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA e dall'altro, a motivo dell'evolversi della normativa, degli strumenti di programmazione agroambientale e degli interventi nel frattempo messi in atto, sono state superate dalle specifiche misure indicate nel PdG, derivanti dalle stesse Norme Tecniche del PTA e dalle norme delle altre strutture regionali.

Per questi motivi anche per il documento "Indirizzi di Piano" del PTA si deve dare atto che non risulta più adeguato e aggiornato per rappresentare gli obiettivi da conseguire per i corpi idrici e le misure per il raggiungimento di tali obiettivi.

Si profila quindi la necessità di adeguare ed armonizzare i contenuti del PTA alle informazioni aggiornate presenti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po.

E' inoltre necessario apportare alcuni ulteriori adeguamenti all'articolato delle Norme Tecniche del PTA anche a fronte di richieste di Enti preposti all'applicazione del PTA stesso, che consistono sostanzialmente nella migliore esplicitazione di alcune disposizioni e nella definizione di procedure, relativamente ad alcuni aspetti quali ad esempio gli scarichi di sostanze pericolose, anche con particolare riferimento alle problematiche ambientali che si sono evidenziate in questi ultimi anni, le aree di salvaguardia delle opere di presa per acquedotti, il rapporto con il Piano Regionale di Risanamento delle Acque del 1989, le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane, altri aspetti inerenti gli scarichi, la tutela quantitativa, il rilascio del deflusso minimo vitale etc... Il tutto fatto naturalmente salvo l'obiettivo del raggiungimento dello stato ambientale previsto per i singoli corpi idrici.

A tal fine si ritiene di dare avvio alle necessarie attività, costituendo un tavolo tecnico che sostanzialmente coinvolge le strutture che hanno collaborato per la redazione dell'originaria versione del PTA, composto dalle Sezioni Geologia e Georisorse, anche con funzione di coordinamento, Ambiente, Agroambiente, Difesa del Suolo, Progetto Venezia e dall'ARPAV e a cui potranno essere chiamati a partecipare gli Enti locali interessati all'applicazione delle norme di Piano.

Nel corso del lavoro si procederà anche ad un'analisi del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, approvato con Delibera delComitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali n. 1 del 3/3/2016, per valutare possibili ricadute sul PTA o sinergie.

Dato l'ampio spettro dei temi trattati dalle Norme Tecniche del PTA e i molteplici aspetti in gioco inerenti l'applicazione delle Norme Tecniche stesse, i documenti di aggiornamento saranno sottoposti a una fase di consultazione pubblica, con l'obiettivo di condividere le proposte e raccogliere eventuali osservazioni e contributi.

Inoltre, una volta raccolti e valutati i contributi e le osservazioni derivanti dalla consultazione pubblica, in applicazione dell'art. 121 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il PTA sarà sottoposto a parere delle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti, che ne verificheranno le conformità ai loro atti di pianificazione.

Le attività sopraesposte si configurano come una variante al PTA e pertanto, per quanto attiene alle procedure di approvazione, trova applicazione l'art. 4 comma 3 del PTA, che prevede che le proposte di aggiornamento/modifica siano sottoposte all'esame della competente Commissione Consiliare. Questa fase verrà messa in atto una volta conclusa la fase di consultazione pubblica e una volta ottenuto il parere delle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. 152/2006, in particolare l'art. 121;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e smi;

VISTA la deliberazione n.1 del 3/3/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali;

VISTA la deliberazione n.2 del 3/3/2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali;

VISTA la deliberazione n.1 del 3/32016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico del fiume Po;

VISTO il DM n. 131del 16/06/2008;

VISTE le DGR n. 1625 e n. 1626 del 19/11/2015, n. 1856 del 12/12/2015 e n. 407 del 7/4/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.     Per quanto in premessa esposto, di dare avvio all'attività di aggiornamento ed armonizzazione dei contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico Alpi Orientali, e con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, approvato con deliberazione n. 1 del 3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico del fiume Po, mediante la costituzione di un tavolo tecnico composto dalle Sezioni Geologia e Georisorse, Ambiente, Agroambiente, Difesa del Suolo, Progetto Venezia e dall'ARPAV;

2.     di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto e in particolare al coordinamento delle attività del tavolo tecnico, anche con riferimento alla fase di consultazione pubblica con l'obiettivo di condividere le proposte e raccogliere eventuali osservazioni e contributi;

3.     di trasmettere la proposta di aggiornamento/modifica del PTA alle Autorità di Bacino dei Distretti Idrografici territorialmente competenti, per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 121 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

4.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

5.     di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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