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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 03 giugno 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 678 del 17 maggio 2016

Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciali. Attivazione procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale provinciali di Lancenigo (Provincia di Treviso), di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di Zevio (Provincia di Verona) e di Chiampo (Provincia di Vicenza), per garantire ai ragazzi iscritti a percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, nel rispetto delle norme sui livelli essenziali delle prestazioni, stabilite dal D. Lsg. 226/2005, e delle disposizioni sulle funzioni provinciali previste dalla L.R. 19/2015. Viene determinato inoltre l’importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa.

Il relatore riferisce quanto segue.

La L.R. 19 del 29/10/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ha stabilito che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’art. 1., comma 8, della L. 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione, che dette funzioni siano esercitate dal personale provinciale addetto alle stesse, e che la Regione garantisca il finanziamento dei costi di detto personale, inquadrato nei ruoli regionali, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla stessa L.R. 19/2015.

Le disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali comportano quindi che la funzione di formazione professionale, già svolta dai Centri di formazione professionale provinciali (di seguito CFP provinciali) alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2015, debba continuare ad essere svolta con il personale ex provinciale inquadrato nel ruolo regionale e assegnato a tale funzione, e che la Regione non possa aumentare tale personale, se non modificando preventivamente la L.R. 19/2015, che stabilisce il vincolo sulla dotazione finanziaria.

Tra le attività gestite da alcuni CFP provinciali sono presenti anche percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (di seguito percorsi di IeFP), realizzati ai sensi della L. 53/2003, del D. Lgs. 226/2005 e dell’art. 1 commi 622-624 della L. 296/2006, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione-formazione, e destinati a studenti minorenni dopo la licenza media.

La conservazione dei percorsi di formazione iniziale nei contesti provinciali in cui questa tipologia di offerta formativa è ancora esistente, è un obiettivo prioritario della programmazione della funzione della formazione professionale: infatti con la DGR n. 68 del 27/1/2016 “Determinazioni in ordine alla raccolta delle iscrizioni per gli interventi di formazione iniziale programmati dalle Amministrazioni provinciali.” la Giunta Regionale ha autorizzato i CFP provinciali a raccogliere le iscrizioni per l’anno formativo 2016/2017, fermo restando il divieto di aumento del numero di primi anni, rispetto al numero di percorsi triennali di IeFP avviati negli stessi CFP nel 2015/2016. La medesima DGR sancisce l’impegno istituzionale della Regione a intervenire con la propria programmazione nei casi in cui non sia possibile erogare i percorsi di istruzione e formazione professionale avvalendosi del solo personale ex provinciale addetto alla funzione della formazione professionale.

Conseguentemente, per il 2016/2017, è necessario assicurare continuità agli interventi formativi di primo e di secondo anno del 2015/2016, che proseguiranno nel 2016/2017 in interventi di secondo e di terzo anno, e dare avvio al primo anno dei nuovi trienni 2016/2019, per i quali sono state raccolte iscrizioni attraverso l’applicativo “Iscrizioni on line” messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Ciò premesso, il relatore informa che livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a livello nazionale per i percorsi di istruzione e formazione professionale dal D. Lgs. 226/2005 evidenziano che il personale docente in servizio presso i CFP ex provinciali è del tutto insufficiente a coprire tutte le aree di insegnamento richieste.

L’art. 18 del citato decreto legislativo prevede infatti, come livello essenziale dei percorsi di IeFP, l'acquisizione delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, e delle competenze professionali successivamente individuate dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011, oltre all’insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie: il personale ex provinciale inquadrato dei ruoli regionali con mansioni di docente copre solo in parte le aree didattiche obbligatorie e ciò comporta che nella programmazione dell’offerta di formazione iniziale non sia possibile esercitare la funzione della formazione professionale avvalendosi del solo personale ex provinciale.

D’altro canto gli stessi vincoli finanziari contenuti nella L.R. 19/2015 non consentono alla Regione di assumere i docenti mancanti, indispensabili a realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale rispettosi dei livelli essenziali dei percorsi di IeFP, né di aumentare la dotazione finanziaria delle Province allo stesso scopo.

Per salvaguardare la continuità didattica e il diritto allo studio delle centinaia di minori che frequentano i percorsi triennali programmati presso i CFP ex provinciali – la cui programmazione ricade tra le competenze istituzionali della Regione ai sensi dell’art. 117 della Costituzione - è necessario individuare, attraverso una procedura di evidenza pubblica, uno o più Organismi di Formazione (OdF) accreditati idonei a gestire i medesimi percorsi.

Il collegamento con le province, anche in vista dell’utilizzo del personale assegnato alla funzione della formazione professionale nei percorsi di IeFP, sarà comprovato attraverso il partenariato operativo con la Provincia di riferimento.

L’eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle Unità di Costo Standard (UCS) di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo pubblico assegnato con il presente avviso: analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l’esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP - anche se erogata sotto forma di trasferimento alle province ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015, e come tale sottratta al contributo pubblico.

Inoltre il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico.

Le risorse finanziarie necessarie a finanziare gli interventi sopra elencati, utilizzando le Unità di Costo Standard previste per gli interventi dei comparti vari e servizi del benessere, ammontano complessivamente ad euro 4.111.110,00 a carico del capitolo 072019 “Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, l. 17/05/1999, n.144 - d.lgs. 15/04/2005, n.76)”, di cui euro 3.850.365,00 destinati ai progetti della sezione comparti vari ed euro 260.745,00 destinati ai progetti della sezione servizi del benessere. Si precisa pertanto che dalle risorse suddette dovranno essere detratte quelle relative alle entrate generate dal progetto come sopra specificato.

La copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità residue presenti a valere sui fondi statali assegnati a valere sul Decreto Direttoriale MLPS n. 67\Segr.\D.G.\2015 del 18/03/2015.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 4.111.110,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2016/2018, approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:

  • Esercizio di imputazione 2016 € 2.055.555,00 sul capitolo 072019;
  • Esercizio di imputazione 2017 € 1.479.999,60 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
  • Esercizio di imputazione 2018 € 575.555,40 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato.

Il relatore ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento “Testo Unico dei Beneficiari” che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020: per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di formazione iniziale finanziati con i fondi regionali e nazionali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva Allegato B.

Analogamente, a modifica delle disposizioni contenute nella DGR 981 del 28/7/2015, il medesimo termine si applica anche ai progetti per gli interventi di formazione iniziale sostitutivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale programmati nei CFP provinciali di Zevio e di Chiampo e realizzati nell’anno formativo 2015/2016.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

  • l’avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione programmati nei CFP ex provinciali di Lancenigo (Provincia di Treviso), di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di Zevio (Provincia di Verona) e di Chiampo (Provincia di Vicenza), Allegato A;
  • la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B.

La presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto Sezione Formazione, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 − 30121 Venezia, pena l’esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

 

  • Vista la L. 845/78 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
  • Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;
  • Vista Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
  • Vista la L. 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
  • Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  • Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
  • Visto l’art. 1 commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
  • Visto il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
  • Visto il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull’accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;
  • Vista la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
  • Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..”;
  • Visto il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • Visto il Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
  • Visto l’Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;
  • Vista la Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
  • Vista la DGR 195 del 03/03/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016/2018;
  • Visto il DSGP n. 4 del 09/03/2016 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2016/2018;
  • Richiamate le DGR n. 2891 del 28.12.2012 e n. 1368 del 30.07.2013;
  • Richiamata la DGR n. 670 del 28.4.2015, avente ad oggetto “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
  • Richiamata la DGR n. 671 del 28.4.2015, avente ad oggetto “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
  • Richiamata la DGR n. 68 del 27/1/2016 “Determinazioni in ordine alla raccolta delle iscrizioni per gli interventi di formazione iniziale programmati dalle Amministrazioni provinciali.”;
  • Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di determinare in € 4.111.110,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione 2016/2018, approvato con L.R. n. 8 del 24/02/2016, nei seguenti termini massimi:
  • Esercizio di imputazione 2016 € 2.055.555,00 sul capitolo 072019;
  • Esercizio di imputazione 2017 € 1.479.999,60 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
  • Esercizio di imputazione 2018 € 575.555,40 sul capitolo 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
  1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’avviso pubblico Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per il 2016/2017 nei CFP ex provinciali di Lancenigo (Provincia di Treviso), di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), di Zevio (Provincia di Verona) e di Chiampo (Provincia di Vicenza);
  2. di approvare, secondo le motivazioni esposte in premessa, la Direttiva, Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel “Testo Unico dei Beneficiari” approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015, fatte salve le disposizioni riportate nella citata Direttiva Allegato B;
  4. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell’Organismo richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata direttiva - Allegato B, a pena di esclusione;
  5. di dare atto che l’eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo pubblico assegnato con il presente avviso: analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l’esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP - anche se erogata sotto forma di trasferimento alle province ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015, e come tale sottratta al contributo pubblico;
  6. di dare atto che il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico;
  7. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Sezione Formazione,
  8. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Odf interessati non vincola in alcun modo l’amministrazione regionale all’approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
  9. di demandare a successivo atto del Direttore della Sezione Formazione l’accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  10. di dare atto che le liquidazioni sono subordinate alla effettiva disponibilità di cassa sul correlato capitolo di spesa;
  11. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, Allegato B;
  12. di dare atto che il medesimo termine per la presentazione dei rendiconti si applicherà anche ai progetti approvati nell’ambito della DGR 981 del 28/7/2015;
  13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  14. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti;
  15. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  16. di pubblicare il presente provvedimento, nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

678_AllegatoA_323306.pdf
678_AllegatoB_323306.pdf

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