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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 20 maggio 2016


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 05 maggio 2016

Calendario per l'Anno Scolastico 2016/2017. (D. Lgs. 112/1998, art. 138; L.R. 11/2011, art. 138).

Note per la trasparenza

Ai sensi del D.Lgs. 112/1998, art. 138 e della L.R. 11/2011, art. 138, con la presente deliberazione viene determinato il calendario per l’Anno Scolastico 2016/2017 delle giornate di lezione delle Scuole Statali e Paritarie del Veneto e si definiscono, inoltre, i limiti e le condizioni per eventuali motivati adattamenti.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione determina il calendario delle giornate di lezione delle Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione nonché delle Scuole dell’Infanzia, sia statali che paritarie, in applicazione di quanto disposto dall’art. 138 del D.Lgs. 112/1998 e dell’art 138 della L.R. 11/2001.

Come avvenuto nelle annualità precedenti, con la presente deliberazione si provvede alla definizione del calendario in tempi che consentano alle istituzioni scolastiche di effettuare la programmazione delle attività e di informare tempestivamente le famiglie ed agli enti locali di organizzare adeguatamente l’erogazione dei servizi di loro competenza.

Fermo restando che, ai sensi dell’art. 74 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, è riservata allo Stato la competenza della determinazione del calendario delle festività obbligatorie, nonché del calendario degli Esami di Stato, si ritiene, acquisito il parere favorevole in merito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di articolare il calendario per l’Anno Scolastico 2016/2017 come segue:

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione:

  1. inizio attività didattica: 12 settembre 2016;
  2. festività obbligatorie:
  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale (domenica);
  • il 26 dicembre, Santo Stefano;
  • il 1° gennaio, Capodanno (domenica);
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono;
  1. sospensione obbligatoria delle lezioni:
  • il 9 e 10 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata);
  • dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie);
  • dal 27 febbraio al 1° marzo 2017 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
  • dal 13 al 18 aprile 2017 (vacanze pasquali);
  1. fine attività didattica: 10 giugno 2017;

Scuole dell’Infanzia:

  • inizio attività didattica: 12 settembre 2016;
  • festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  • sospensione delle lezioni: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  • fine attività didattica: 30 giugno 2017.

Tuttavia, considerata la specificità del servizio educativo offerto, le Scuole dell’Infanzia hanno la facoltà, sulla base di effettive e documentate esigenze delle famiglie, di anticipare la data di inizio delle attività didattiche, qualora tale modifica sia rispondente alle finalità del Piano dell’Offerta Formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia stata preventivamente concordata con gli Enti erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche.

Va inoltre rilevato che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” attribuisce alle istituzioni scolastiche autonomia organizzativa assegnando alle stesse la facoltà di apportare gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dall’offerta formativa e di organizzare in modo flessibile l’orario del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che il calendario è uno strumento di programmazione territoriale che deve tener conto delle sue ripercussioni sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche erogati dagli Enti competenti, le istituzioni scolastiche, nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall’art. 74, comma 7/bis del D.Lgs. 297/1994, ai fini della validità dell’anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nei casi di seguito descritti:

  • esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999 nonché all’art. 10 comma 3, lett. c) del D.Lgs. 297/1994. Qualora l’adattamento del calendario comporti una sospensione delle lezioni, che non può essere superiore a tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio;
  • esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare o da specifiche esigenze ambientali.

Nell’apportare i suddetti adattamenti al calendario, le istituzioni scolastiche devono in ogni caso tener conto delle possibili chiusure disposte dalle autorità competenti per eventi imprevedibili sopraggiunti ovvero per utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Al fine di assicurare la più ampia conoscibilità del calendario adottato da ciascuna istituzione scolastica e di garantire agli Enti erogatori dei servizi le condizioni per il regolare svolgimento delle attività di supporto, gli eventuali adattamenti devono essere comunicati, entro il 31 agosto 2016, alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto e alle famiglie degli alunni per consentire l’organizzazione delle rispettive funzioni e attività.

Le istituzioni scolastiche possono, a causa di eventi straordinari o eccezionali, apportare in corso d’anno ulteriori adattamenti al calendario, comunque nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall’art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/1994 ai fini della validità dell’anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, a seguito di un accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio e previa comunicazione alla Sezione Istruzione della Regione del Veneto.

Si ritiene che, in occasione della 90^ Adunata Nazionale degli Alpini prevista a Treviso da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017, le Scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado, collocate nei Comuni di Treviso, Carbonera, Silea, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Zero Branco, Preganziol, Quinto di Treviso, Paese, Ponzano Veneto, Villorba, Morgano, San Biagio di Callalta, Maserada sul Piave, debbano sospendere l’attività didattica nei giorni 11, 12, 13 e 15 maggio 2017.

L’evento comporterà infatti, nell’area di tali comuni, un forte afflusso di alpini, di familiari e di simpatizzanti con conseguenti necessità logistiche e di trasporto. Appare ragionevole prevedere un forte coinvolgimento delle scuole statali e paritarie che si collocano in tale area, sia in ragione delle difficoltà o dell’impossibilità di raggiungerle o di svolgervi la normale attività didattica, sia perché potrebbero essere richiesti spazi scolastici al fine di contribuire all’ospitalità, ai servizi e alla sicurezza di coloro che parteciperanno all’Adunata.

Tutte le scuole che sospenderanno l’attività didattica a causa dell’evento dovranno comunque garantire il monte giornate e/o ore minimo annuale previsto dalle disposizioni statali, nonché un margine di sicurezza, così che esse non siano costrette in urgenza ad un necessario recupero nel caso intervenga qualche fattore che determini durante l’anno un’ulteriore sospensione dell’attività stessa.

Per tale motivo si ritiene che le scuole dei territori coinvolti dall’evento possano inoltrare alla Regione, entro la data sopra indicata del 31 agosto 2016, una decisione di massima circa l’articolazione annuale della propria attività didattica, da confermare o meno durante l’anno in relazione alle decisioni assunte dalle Autorità preposte.

Qualsiasi variazione rispetto a tale decisione deve essere comunicata alla Regione con la massima tempestività.

Si evidenzia infine che in tutte le Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado i giorni 2, 3 e 4 marzo 2017, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, saranno dedicati allo sport.

Gli studenti, in orario scolastico e alla presenza degli insegnanti, saranno coinvolti in attività finalizzate a far loro conoscere le diverse discipline sportive presenti nel territorio. L’obiettivo è di avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, nella certezza che lo sport costituisca il naturale completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole. Lo sport infatti, oltre a migliorare la salute, diventa, sul piano educativo, strumento per veicolare valori fondamentali quali il rispetto, la tolleranza, la lealtà e lo spirito di squadra.

Si prevede un sostegno da parte della Regione per la realizzazione delle attività che si svolgeranno durante tali giornate, denominate “Le giornate dello sport”, le cui modalità di attuazione e organizzative saranno definite con una successiva deliberazione della Giunta.

Al fine poi di valorizzare l’eccellenza degli allievi delle Scuole del nostro territorio, si ritiene di dedicare ad essi una giornata speciale, mediante anche una premiazione che avrà un rilevante significato onorifico, indi-viduandola ne “La Giornata dei Campioni” da realizzarsi entro il normale orario di attività didattica.
Un adeguato rilievo, dato ad eccellenti risultati ottenuti almeno a livello nazionale in ogni campo di attività, non solo costituisce un giusto riconoscimento, ma sicuramente anche uno stimolo per gli altri ad imitarli. Saranno le Scuole a proporre alla Regione, per una valutazione, coloro che al loro interno hanno dato prova di ben meritare nella partecipazione a gare di prestigio, siano esse afferenti a discipline sportive e a discipline sportive associate, come riconosciute dal CONI, sia a quelle ormai tradizionali nel campo delle discipline strettamente scolastiche, quali, a mero titolo esplicativo, matematica, fisica, italiano, greco e latino.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 112/1998, art. 138;

Vista la L.R. 11/2001;

Visto il D.Lgs. 297/1994 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 275/1999;

Vista la Legge Costituzionale 3/2001;

Visto il D.Lgs. 59/2004;

Vista la L. 148/2011;

Visto l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di determinare il seguente calendario per l’anno scolastico 2016/2017 articolato in Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione e in Scuole dell’infanzia, vincolante per tutte le Scuole Statali e Paritarie del Veneto:

Scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione:

a. inizio attività didattica: 12 settembre 2016;

b. festività obbligatorie:

  • tutte le domeniche;
  • il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  • l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  • il 25 dicembre, Natale (domenica);
  • il 26 dicembre, Santo Stefano;
  • il 1° gennaio, Capodanno (domenica);
  • il 6 gennaio, Epifania;
  • il lunedì dopo Pasqua;
  • il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  • il 1° maggio, festa del Lavoro;
  • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  • la festa del Santo Patrono;

c. sospensione obbligatoria delle lezioni:;

  • il 9 e 10 dicembre 2016 (ponte dell’Immacolata);
  • dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie);
  • dal 27 febbraio al 1° marzo 2017 (carnevale e mercoledì delle Ceneri);
  • dal 13 al 18 aprile 2017 (vacanze pasquali);

d. fine attività didattica: 10 giugno 2017;

Scuole dell’Infanzia:

  • inizio attività didattica: 12 settembre 2016;
  • festività obbligatorie: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  • sospensione delle lezioni: come per le Scuole del primo e del secondo ciclo;
  • fine attività didattica: 30 giugno 2017;
  1. di stabilire che le istituzioni scolastiche, nel rispetto del limite minimo di giorni di lezione stabiliti dall’art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/1994, ai fini della validità dell’anno scolastico e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nei casi sotto di seguito descritti:
  • esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/1999 nonché all’art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/1994. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, le istituzioni scolastiche devono ottenere un preventivo accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio;
  • esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare o da specifiche esigenze ambientali;
  1. di stabilire che gli adattamenti di cui al precedente punto 3 devono essere comunicati, entro il 31 agosto 2016, alla Regione del Veneto, agli stessi Enti erogatori dei servizi di supporto ed alle famiglie degli alunni, per consentire l’organizzazione delle rispettive funzioni e attività;
  2. di consentire alle istituzioni scolastiche, a causa di eventi straordinari o eccezionali, di apportare, in corso d’anno, ulteriori adattamenti al calendario debitamente motivati e deliberati, comunque nel rispetto del limite minimo di 200 giorni di lezione stabiliti dall’art. 74, comma 7/bis, del D.Lgs. 297/1994 e del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, a seguito di un accordo con i competenti enti erogatori dei servizi di supporto volti a garantire il diritto allo studio e previa comunicazione alla Regione del Veneto;
  3. di determinare che, in occasione della 90^ Adunata degli Alpini, prevista a Treviso da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2017, l’attività didattica delle Scuole Statali e Paritarie collocate nei Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea, Villorba, Zero Branco, sarà sospesa nelle giornate dell’11, 12, 13 e 15 maggio 2017;
  4. di prevedere, in tutte le Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado, “Le giornate dello sport” da svolgersi nei giorni 2, 3 e 4 marzo 2017, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale, con un sostegno da parte della Regione, le cui modalità di realizzazione ed organizzative saranno definite con una successiva deliberazione di Giunta;
  5. di prevedere “La Giornata dei Campioni”, da realizzarsi entro il normale orario di attività didattica e le cui modalità di realizzazione e organizzative saranno definite con una successiva deliberazione di Giunta, per valorizzare, anche con una premiazione, i risultati di eccellenza, ottenuti dagli allievi delle Scuole del Veneto, in competizioni, a livello almeno nazionale, afferenti a discipline sportive e a discipline sportive associate, come riconosciute dal CONI, e a discipline strettamente scolastiche, quali, a mero titolo esplicativo, matematica, fisica, italiano, greco e latino.
  6. di dar atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito regionale, all’indirizzo: www.regione.veneto.it/web/istruzione.

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