Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 24 maggio 2016


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 627 del 11 maggio 2016

Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente avanti il Tribunale di Belluno - R.G n. 159/2011 (ex Sezione distaccata di Pieve di Cadore).

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento autorizza la Regione Veneto a nominare, data la peculiare complessità delle questioni in esame, un consulente tecnico di parte a difesa degli interessi regionali, nel giudizio promosso da Zanetti Giuliano e Zanetti Lea al fine dell’ottenimento di un risarcimento dei danni subiti a seguito dell’evento franoso del Monte Antelao, nella notte fra il 17 e 18 luglio 2009, che ha provocato la morte di due congiunti degli attori.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1912/2011, la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione in giudizio della Regione Veneto nel procedimento avanti il Tribunale di Belluno - R.G n. 159/2011 (ex Sezione distaccata di Pieve di Cadore) promosso da Zanetti Giuliano e Zanetti Lea al fine dell’ottenimento di un risarcimento dei danni subiti a seguito dell’evento franoso del Monte Antelao, nella notte fra il 17 e 18 luglio 2009, che ha provocato la morte di due congiunti degli attori.

Successivamente, nell’ambito del medesimo procedimento il Comune di Borca di Cadore ha chiamato in causa la Regione del Veneto al fine di accertare la responsabilità in via esclusiva della stessa, con conseguente condanna della sola Regione a risarcire i danni lamentati dagli attori.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 31 maggio 2012, ratificato con DGR. n. 1154 del 2012, è stata autorizzata la costituzione anche nella successiva fase del giudizio a difesa degli interessi della Regione Veneto.

Con ordinanza del 7 aprile 2016 il Giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, con formulazione del seguente quesito:

  1. descriva il CTU, letti gli atti ed esaminati i documenti, l’evento dannoso oggetto di lite indicando le cause del medesimo;
  2. indichi se era possibile prevedere l’evento dannoso concretamente verificatosi, sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche all’epoca esistenti;
  3. verifichi l’adeguatezza delle misure preventive concretamente adottate dagli enti in causa in relazione al rischio del verificarsi dell’evento nei limiti in cui lo stesso risultava all’epoca prevedibile, in particolare:

verifichi l’adeguatezza del sistema di allarme, la funzionalità e l’idoneità del medesimo a contrastare il rischio dell’evento dannoso che si è concretamente verificato, sempre che lo stesso potesse essere considerato all’epoca prevedibile; precisi, per il caso in cui detto sistema risulti inadeguato o non funzionante, se l’esistenza di un sistema di allarme idoneo e adeguato avrebbe potuto evitare o ridurre le conseguenze dannose dell’evento, indicando come ed in che misura;

  1. verifichi l’adeguatezza del sistema di contenimento realizzato dalla Regione, la funzionalità e l’idoneità del medesimo a contrastare il rischio dell’evento dannoso che si è concretamente verificato, sempre che lo stesso potesse essere considerato all’epoca prevedibile;
  2. quantifichi le somme necessarie per la ricostruzione dell’immobile danneggiato in altra area, indicando eventuali somme già percepite a tal fine;
  3. provveda, ove possibile, alla stima del valore dei beni mobili elencati al documenti 5 di parte attrice, indicandone l’ammontare complessivo.

Data la peculiarità e complessità del quesito, che richiede delle qualificate competenze di carattere tecnico, così come una specifica esperienza in materia, l’Avvocatura regionale d’intesa con le Strutture competenti ha operato una ricognizione all’interno dell’amministrazione per verificare se vi fosse un funzionario dotato di una specifica e adeguata competenza tecnica in materia di difesa del suolo, senza conseguire i necessari riscontri.

Con nota prot. n. 176844/70.07.02.00.00 del 05/05/2016, la Sezione Difesa del Suolo, ha segnalato quale consulente tecnico di parte, avente le necessarie conoscenze per espletare l’incarico, il Prof. Ing. Vincenzo D’Agostino, professore associato di Protezione del rischio idrogeologico, Sistemazione dei bacini idrografici, Erosion control and stream restoration, Dipartimento di Territorio e Sistemi-Agroforestali - TeSAF, dell’Università degli Studi di Padova, il quale con nota del 09/05/2016, acquisita al protocollo n. 180075/76.00.00.00.00 del 09/05/2016, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, previa autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza.

Pertanto, al fine di espletare l’incarico di consulente tecnico di parte, si propone a tutela degli interessi regionali, quale consulente per la Regione Veneto, il prof. Ing. Vincenzo D’Agostino, di cui si è acquisito curriculum.

I rapporti tra l’Amministrazione regionale e il consulente tecnico sono disciplinati dalla convenzione, che si allega in schema come allegato A, alla cui sottoscrizione è incaricato il Coordinatore della Avvocatura regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-   visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;

-   vista la l.r. 16.8.2001, n. 24;

-   vista la DGR n. 1912 del 22.11.2012 e la DGR n. 1154 del 25.06.2012;

-   vista la DGR n. 2472 del 23.12.2014.

delibera

1)  di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a nominare quale consulente tecnico di parte nel procedimento pendente avanti il avanti il Tribunale di Belluno - R.G n. 159/2011 (ex Sezione distaccata di Pieve di Cadore), sopra indicato, proposto da Zanetti Giuliano e Zanetti Lea, per le motivazioni di cui alle premesse, il prof. ing Vincenzo D’Agostino con domicilio ai fini dell’incarico in Padova, Via Pozzovegiani n. 8/E 35124, PEC: vincenzo.dagostino@ingpec.eu;

2)  di dare atto che le spese a favore del consulente tecnico esterno incaricato, come da allegato schema di convenzione, allegato A, previste nel presente provvedimento, sono determinabili secondo quanto disposto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito in l. 24.3.2012, n. 27 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;

3)  di incaricare il coordinatore dell’Avvocatura regionale, alla sottoscrizione del predetto schema di convenzione, allegato A;

4)  di pubblicare il solo oggetto del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

627_AllegatoA_322703.pdf

Torna indietro