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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 24 maggio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 11 maggio 2016

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. per la sede operativa di Cavarzere (VE), Via N. Sauro n.32, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Primula" - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - per soggetti con problemi di salute mentale anche con psicopatologie gravi, per una capacità recettiva pari a n.9 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale a Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. per la sede operativa di Cavarzere (VE), Via N. Sauro n.32, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Primula" - Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia - per soggetti con problemi di salute mentale anche con psicopatologie gravi, per una capacità recettiva pari a n.9 utenti.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di rinnovo dell'accreditamento del 20.9.2014 - prot. reg. n. 440442/2014 e del 24.10.2014;
parere U.L.S.S. n.14 Chioggia del 24.3.2015 - prot. reg. n. 128400/2015;
parere Settore Tutela Salute Mentale del 17.6.2015 - prot. reg. n. 251236;
rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana del 27.8.2015, trasmesso con nota del 4.9.2015, prot. reg. n. 356353/2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano avere una capienza massima di 14 posti.

Premesso quanto sopra la Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l., con sede legale a Cavarzere (VE), Via N. Sauro n.32, era stata accreditata con DGR n. 434 del 20.3.2012 per la C.T.R.P. in oggetto per n.14 posti e in data 20.9.2014 ha presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento istituzionale rettificata in data 24.10.2014.

Si precisa che la suddetta C.T.R.P. rientra nel Progetto di Sperimentazione Gestionale "Cittadella Socio Sanitaria" per la riconversione dell'ex Ospedale di Cavarzere, approvato con deliberazione giuntale n.880 del 26.3.2004 la cui durata è stata prorogata fino al 29.10.2017 con deliberazione della Giunta Regionale n.78 del 27.1.2015.

Premesso quanto sopra il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Da parte delle competenti strutture regionali è stato verificato quanto segue:

  • con Decreto del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 99 del 21.4.2016 è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio alla Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. presso la C.T.R.P. in oggetto per n.9 posti;
  • l'Azienda U.L.S.S. n.14 Chioggia, con nota del 24.3.2015, ha specificato che le DDGR n.2122/2013 e n.1338/2014, pur riconoscendo una disponibilità di 14 posti di CTRP nell'Azienda ULSS 14 Chioggia, hanno quantificato in 9 posti il fabbisogno per gli utenti residenti. L'Azienda ha comunque evidenziato che la CTRP "La Primula" è l'unica unità d'offerta di tipo residenziale per malati psichiatrici, presente nel territorio dell'ULSS 14, in grado di rispondere ad una gran parte delle esigenze assistenziali espresse non solo dal territorio aziendale ma anche dalle ULSS limitrofe con un impatto economico compatibile con le disponibilità finanziarie dell'Azienda;
  • il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 17.6.2015 ha comunicato che trattasi di una C.T.R.P. di tipo B ed ha rappresentato la congruità della struttura con la programmazione regionale con mantenimento dei 14 posti letto e con il vincolo di utilizzo da parte dell'Azienda ULSS n.14 dei 9 posti letto previsti dalla DGR 2122/2013 e dal Piano Attuativo Locale approvato con DGR n.1338/2014. In particolare rispetto al numero di posti letto il Settore Salute Mentale, pur confermando quanto indicato nella DGR n.2122/2013 che ha definito in n.9 utenti il fabbisogno per i residenti, ha tuttavia specificato di essere favorevole al mantenimento dei 14 posti letto in quanto trattasi dell'unica unità d'offerta di questo tipo presente nel territorio aziendale ed in grado di rispondere alle esigenze assistenziali non solo dell'ULSS 14 ma anche di ULSS limitrofe attesa la valenza interaziendale della struttura;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 27.8.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 12 Veneziana e trasmesso con nota del 4.9.2015, conclusosi come segue:

"Il punteggio totale ponderato per la struttura è risultato pari a : 100%";

  • l'Azienda U.L.S.S. n.12 Veneziana ha, inoltre, comunicato con nota del 4.9.2015, che è stato eseguito il controllo in merito alle incompatibilità/inconferibilità dei titolari, soci, personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo della suddetta struttura riscontrando l'assenza di posizioni incompatibili;
  • il Legale Rappresentante della Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l., ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22.12.2015 ha espresso il seguente parere:

"Favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo dell'accreditamento di 9 posti fino al 29.10.2017. L'ufficio proporrà la conclusione di un accordo tra le Aziende interessate ai fini dell'accreditamento degli ulteriori posti fino a 14";

Tutto ciò premesso, si propone di rinnovare, fino al 29.10.2017, l'accreditamento alla Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l., per la seguente unità d'offerta per utenti con problemi di salute mentale anche con psicopatologie gravi:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Primula"
Modulo ad attività assistenziale intermedia
sede operativa di Cavarzere (VE), Via N. Sauro n.32,
capacità recettiva pari a n.9 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
  • VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
  • VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011; n. 434 del 20.3.2012; n.2122/2013 e n.1338/2014;
  • VISTA la domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale del 20.09.2014 - prot. reg. n. 440442/2014, rettificata in data 24.10.2014 presentata dalla Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l.;
  • VISTO il decreto del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 99 del 21.4.2016 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio presso la C.T.R.P. "La Primula" per n. 9 utenti;
  • il parere U.L.S.S. n.14 Chioggia del 24.3.2015 - prot. reg. n. 128400/2015;
  • VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 17.6.2015, prot. reg. n.251236;
  • VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. n.12 Veneziana del 27.8.2015, trasmesso con nota del 4.9.2015, prot. reg. n. 356353/2015;
  • VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.12.2015;

delibera

  1. di rinnovare fino al 29.10.2017, per le motivazioni di cui in premessa, alla Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l., l'accreditamento istituzionale per la seguente unità d'offerta per utenti con problemi di salute mentale anche con psicopatologie gravi:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "La Primula"
Modulo ad attività assistenziale intermedia
sede operativa di Cavarzere (VE), Via N. Sauro n.32
capacità recettiva pari a n.9 utenti;

  1. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
  2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l'accreditamento già rilasciato con provvedimento giuntale n. 434 del 20.3.2012 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento;
  3. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  4. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
  6. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  7. di notificare copia del presente atto alla Società Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere S.r.l. e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.14 Chioggia;
  8. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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