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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 13 maggio 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 549 del 26 aprile 2016

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 1.2.1, 2.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, e alle misure 8, 10, 11 e 16 del PSR 2014-2020 e modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 9 del 11/02/2016.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipo di intervento 1.2.1, 2.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, e alle misure 8, 10, 11 e 16 Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e di modifiche all’Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015.

Il relatore riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Con DGR n. 214 del 03/03/2016 la Giunta regionale ha approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

L’articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza (CdS). I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi siano selezionati conformemente a tali criteri e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale. L’art. 73 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, viene consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione.

I criteri di selezione sono elaborati dall’Autorità di gestione partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall’analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore.

Negli incontri del 23 giugno, 23 luglio e del 14 ottobre 2015, il Comitato di Sorveglianza ha esaminato i criteri di selezione proposti dall’Autorità di gestione per tutti i tipi di intervento del PSR 2014-2020, emettendo il relativo parere. In tale sede i rappresentanti della Commissione europea hanno chiesto all’Autorità di gestione di completare la definizione dei criteri di selezione individuati con l’attribuzione della relativa proposta di punteggio da utilizzare nei bandi per la selezione delle domande e la redazione delle graduatorie di finanziabilità. A seguito della conclusione della procedura scritta del 23 novembre 2015, il CdS ha preso atto dei punteggi proposti per i tipi di intervento 1.1.1 “Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda”, 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, 5.2.1 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”, 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” e 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. In base al parere del CdS e a quello della Commissione consiliare competente, l’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ha parzialmente ridefinito alcuni dei criteri di selezione al fine di garantirne la conformità con la normativa comunitaria. Tali criteri sono stati infine approvati con DGR n. 1934 del 23 dicembre 2015. Peraltro, a seguito dell’apertura dei termini dei corrispondenti bandi disposta dalla DGR n. 1937/2015, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche e chiarimenti ai criteri di assegnazione dei punteggi per i tipi di intervento 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1 e 6.4.1.

Con deliberazione/CR n. 9 del 11/02/2016 è stata approvata dalla Giunta Regionale la proposta dei punteggi dei criteri di selezione relativi a tutti gli altri tipi di intervento afferenti alle misure 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 16, già esaminati per la parte relativa ai criteri di selezione nel corso delle riunioni del CdS del 23 luglio 2015 e del 14 ottobre 2015. Applicando il metodo utilizzato per i punteggi già approvati, si prevede che, per ciascun tipo di intervento, il punteggio massimo complessivo da ripartire tra i diversi criteri sia uguale a 100 e che sia indicato il punteggio minimo che la domanda di aiuto deve conseguire per poter essere ammessa nella graduatoria di finanziabilità. Non si applica un punteggio minimo per la sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”, per la sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” e per la misura 11 “Agricoltura biologica”, tenendo conto delle relative specifiche finalità.

Inoltre, per ciascun criterio di selezione, i punteggi sono stati espressi con numeri interi: qualora siano previste più fasce, i punteggi sono indicati in ordine decrescente. All’interno di un criterio i punteggi non si possono sommare (ovvero il richiedente sceglie il punteggio più favorevole all’interno di quelli disponibili per quel criterio); infine, ove ritenuto necessario, è indicato un punteggio minimo per uno specifico criterio di selezione.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di attuare la strategia di intervento in maniera differenziata, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di non utilizzare tutti i criteri di selezione escludendo dal bando di finanziamento quei criteri che non risultassero pertinenti. Per tale ragione e nel rispetto degli obiettivi della programmazione, in occasione dei bandi pubblici di finanziamento sarà previsto un meccanismo di ricalibrazione o compensazione dei punteggi minimi previsti per tipo di intervento o dei punteggi definiti per i singoli criteri di selezione tale da non limitare la possibilità di accesso ai finanziamenti o da non alterare il peso relativo degli stessi criteri di selezione.

La deliberazione/CR n. 9 del 11/02/2016 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell’articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall’articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l’espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 01/03/2016 ha espresso, a maggioranza, il parere favorevole n. 70, proponendo alcune modifiche ai punteggi attribuiti ai criteri del tipo di intervento 4.3.1 e 4.4.2 e integrando anche i punteggi dei criteri di selezione relativi al Tipo di intervento 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende agricole, che si propone di accogliere.

Si evidenzia inoltre che, rispetto al testo della deliberazione/CR n. 9/2016, si è provveduto ad apportare alcune rettifiche finalizzate a rendere più coerenti e chiari i criteri di selezione proposti.

Inoltre, la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, in merito ai punteggi attribuiti ai criteri di selezione per i Tipo di intervento in oggetto, avviata con nota n. 92423 del 08/03/2016, ha raccolto le osservazioni dei Commissari e della Commissione Europea che hanno portato alla modifica di alcuni dei punteggi e dei criteri proposti.

Si propone pertanto l’approvazione dell’Allegato A che definisce i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi al tipo di intervento 1.2.1, 2.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, e alle misure 8, 10, 11 e 16 del PSR 2014-2020 e dell’Allegato B che definisce le modifiche all’Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui è stato approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 03 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020.

VISTI i verbali degli incontri e della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 23/06/2015, del 23/07/2015, del 14/10/2015 e del 23/11/2015 relativi ai criteri di selezione ed ai punteggi da applicarsi per le misure del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 23 dicembre 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d’intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione/CR n. 9 del 11 febbraio 2016, con cui della Giunta regionale ha approvato i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi alle misure 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 16 del PSR 2014-2020 e modifiche all’Allegato A alla DGR n. 1934 del 23/12/2015 del PSR 2014-2020;

VISTO il parere favorevole n. 70 del 01/03/2016, con modifiche al testo, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall’articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la comunicazione dell’Autorità di Gestione del Psr Veneto n. 132999 del 06 aprile 2016 relativa alla conclusione della procedura di Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza avviata con nota n. 92423 del 08/03/2016;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche e chiarimenti ai criteri di assegnazione dei punteggi per i tipi di intervento 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 approvati con DGR n. 1934/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all’assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e Programmi Settore Primario;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

VISTO l’articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto per i tipo di intervento 1.2.1, 2.1.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 6.4.2, 7.5.1, 7.6.1, e alle misure 8, 10, 11 e 16 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
  3. di approvare l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le modifiche e i chiarimenti ai punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto per le misure 4.1.1, 4.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 di cui all’Allegato A alla DGR n. 1934/2015;
  4. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

549_AllegatoA_321420.pdf
549_AllegatoB_321420.pdf

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