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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 13 maggio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 26 aprile 2016

Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si regolamentano la procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, indicata necessaria per consentire ai medici privi di specializzazione o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" all'articolo 5, comma 2, stabilisce, tra l'altro, che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.

Con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

Con decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A e B) di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti" sono state individuate le discipline equipollenti alla Disciplina di Cure Palliative il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

L'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) stabilisce che al fine di garantire la compiuta attuazione della L. 38/2010, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della stessa legge 147/2013 possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Con Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. In particolare l'articolo 4 della predetta intesa recepisce la previsione di cui al citato articolo 1, comma 425, della L. 147/2013.

Con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, così come rettificato con atto del 19 marzo 2015, attuativa della predetta previsione legislativa, sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici per poter presentare l'istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale.

Il Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2015, ha recepito i contenuti dell'Intesa Stato-Regioni.

Nello specifico il predetto Decreto prevede che per acquisire la certificazione regionale i medici devono:

  • essere in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2014 n. 147 presso le reti palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 e, in fase di prima applicazione, anche presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente;
  • aver svolto alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni anche non continuativi, presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate, attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata dalla rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

Lo stesso decreto ministeriale stabilisce altresì che:

  • i medici devono inoltrare l'istanza alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso cui prestano servizio, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
  • la Regione/Provincia autonoma emana entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
  • le Regioni e le Province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione dell'istanza;
  • l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentate legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si evidenzia inoltre che il Ministero della Salute con nota prot. n. 0053142-P-11/11/2015, a seguito dei chiarimenti chiesti in data 31/7/2015 dal Coordinamento della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha precisato che la ratio degli interventi normativi riguardanti i medici operanti nel campo delle cure palliative privi di specializzazione, o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al D.M. 28 marzo 2013, è stata "quella di introdurre una deroga alla normativa generale vigente per l'accesso al SSN, al fine di consentire ai medici in parola, da un lato di continuare ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative, e, dall'altro, di partecipare ai concorsi pubblici indetti nella disciplina 'cure palliative' sulla base di certificazione rilasciata dalla Regione e attestante la specifica esperienza triennale maturata".

Premesso quanto sopra, in conformità alle prescrizioni del predetto decreto ministeriale del 4 giugno 2015, si definiscono di seguito i presupposti e l'iter procedimentale per il rilascio nell'ambito della Regione Veneto della certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta nelle rete delle cure palliative:

a)      l'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Salute (e cioè entro il 16 gennaio 2017) all'Area Sanità e Sociale - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, dai medici che, alla data di entrata in vigore del L. 147/2013 (1° gennaio 2014), erano in servizio nelle reti dedicate alle cure palliative, pubbliche o private accreditate che erogano le relative attività assistenziali in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012;

b)      l'istanza può essere presentata solo dai medici che hanno maturato, alla data del 1° gennaio 2014, un'esperienza professionale nel campo delle cure palliative di almeno tre anni anche non continuativi presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

c)      l'esperienza professionale di cui al punto b) deve essere stata maturata in tutto o in parte presso strutture ubicate nella Regione Veneto;

d)      l'istanza può essere presentata dai medici privi di specializzazione o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013 e cioè diversa dalle specializzazioni in Cure palliative, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia e Anestesiologia e rianimazione;

e)      l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f)       l'esperienza di tre anni, anche non continuativi, presso le strutture dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate deve essere attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;

g)      la certificazione dell'esperienza professionale svolta nelle reti delle cure palliative sarà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza dal Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria con proprio decreto, previa istruttoria del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie e della Sezione Controlli Governo e Personale SSR per gli aspetti di rispettiva competenza;

h)      in fase di prima applicazione le richieste di certificazione possono essere presentate anche dai medici in servizio presso enti e strutture ubicati nella Regione Veneto che erogano attività assistenziali di cure palliative e che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente;

i)        i medici di cui al punto h) devono comunque aver maturato alla data del 1 gennaio 2014 presso le stesse strutture che hanno presentato istanza di accreditamento, ovvero presso strutture pubbliche o private accreditate anche di altre Regioni almeno tre anni di attività anche non continuativa nel campo delle cure palliative, ferma restando la produzione della documentazione di cui ai precedenti punti e) e f).

Alla luce di quanto disposto dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, agli effetti del rilascio della certificazione in esame, per "reti delle cure palliative" si intende il complesso delle strutture che:

1)   si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative;

2)   operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona;

3)   presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare.

Si ritiene, infine, di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie di predisporre il fac simile di istanza che dovrà essere prodotta dai medici all'Amministrazione Regionale e il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

VISTA la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012.

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A e B) di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti".

VISTO l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014).

VISTO l'Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014.

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015.

VISTO la nota del Ministero della Salute prot. n. 0053142-P-11/11/2015.

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.   di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2.   di dare attuazione all'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ed al Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015 concernenti il rilascio della certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta dal personale medico che non sia in possesso di specializzazione o sia in possesso di una specializzazione diversa da quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, necessaria per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

3.   di definire i presupposti, di approvare l'iter procedurale e di individuare gli elementi valutativi per la certificazione dell'attività svolta nell'ambito delle cure palliative, così come descritti in premessa e da intendersi puntualmente richiamati;

4.   di attribuire al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la competenza a rilasciare, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, con proprio decreto, la certificazione di cui al precedente punto 2, previa istruttoria del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie e della Sezione Controlli Governo e Personale SSR per gli aspetti di rispettiva competenza;

5.   di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, di predisporre la modulistica che dovrà essere prodotta dai medici all'Amministrazione regionale, così come descritta in premessa;

6.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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