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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 26 aprile 2016
Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria: assegnazione di contributo economico per l'acquisto di una parrucca.
Con tale provvedimento si dispone di erogare un contributo economico, per l'anno 2016, per l'acquisto di una parrucca a favore delle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria , con esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R4, 7R5
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016, di cui alla L.R. 29 giugno 2012, n.23, definisce l'assistenza protesica come un processo complesso che inizia con la prescrizione specialistica, viene validata a livello distrettuale e ha come obiettivo prevenire, correggere o compensare una menomazione o una disabilità attraverso la promozione dell'autonomia dell'assistito.
La nuova programmazione, inoltre, pone al centro la persona nella considerazione che le scelte politiche debbano privilegiare la tutela della salute, quale patrimonio della collettività.
Il paziente non dovrà mai essere un "caso" ma una persona e la cura espressione di un progetto umano-psicologico e non un approccio disgiunto dalla sfera psico-emotiva.
Con D.G.R. 2067 del 19 novembre 2013, in attuazione del PSSR 2012-2016, è stato altresì approvata l'istituzione della Rete Oncologia Veneta (ROV). L'obiettivo principale, del modello delineato nella delibera in argomento è garantire la tempestività nella presa in carico dei pazienti, adeguati livelli di cura e di continuità dell'assistenza, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, in considerazione del fatto che ad ogni cittadino devono comunque essere fornite le migliori cure.
La diagnosi precoce e le terapie oncologiche ad oggi erogate hanno gradualmente aumentato, talvolta in modo significativo, la sopravvivenza e la qualità della vita delle persone affette da tumore. Per le pazienti considerate nella loro totalità di persona, nel percorso di diagnosi e cura, un ruolo determinante è svolto dalle condizioni di vita cui sono sottoposte, anche da un punto di vista estetico e conseguentemente psicologico, tali da contribuire ad ottenere un miglioramento dell'autonomia e della qualità della vita.
La perdita dei capelli, riconosciuta come importante conseguenza collaterale del trattamento chemioterapico, rappresenta un elemento di fragilità e comporta per le pazienti che si trovano in questa difficile situazione un problema, non solo nell'elaborazione personale della malattia, ma soprattutto nei suoi aspetti interpersonali e relazionali.
Ciò premesso, alcuni ausili tecnici che rispondono ai bisogni di alcune categorie di persone che, colpite da patologie oncologiche, necessitano di cure chemioterapiche e che a seguito di queste ultime sono affette da alopecia, non sono compresi nel Nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/1999, tutt'ora vigente.
Le parrucche - quali ausili nelle fasi di recupero della qualità della vita con specifico riguardo agli aspetti relazionali ed interpersonali - assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di presa in carico della persona, contribuendo in modo determinante a migliorare le condizioni di vita delle pazienti, anche da un punto di vista estetico e conseguentemente psicologico.
Allo scopo di valutare la problematica come su esposta sia dal punto di vista del fabbisogno sia dell'impatto economico, nell'ottica della concessione di un contributo per l'acquisto della parrucca, il competente Settore regionale richiedeva alla ROV (Rete Oncologica Veneta) una stima del dato epidemiologico relativo alle pazienti oncologiche affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica.
I risultati di tale stima, rilevati in base ai dati del Registro Tumori, evidenziano che in Veneto vi sono circa 4.700 nuovi casi di tumori mammari/anno dei quali è possibile stimare che un terzo (circa 1.500) sono sottoposte a trattamento chemioterapico che risulta alopecizzante nell'80% delle assistite; pertanto si può verosimilmente affermare che la problematica riguarda circa 1.300 assistite/anno.
La stima in argomento ha preso in considerazione il tumore mammario perché si tratta di una patologia dalla quale gran parte delle donne guariscono. Vi sono molte donne affette da altre tipologie di tumore (ovaio, polmone, colon, ecc..) per le quali non sono necessarie terapie alopecizzanti o tali terapie non sono curative.
Confrontando tali dati con i dati relativi alle esenzioni per reddito in Regione del Veneto (riguardo alle codifiche: 6R2, 7R2, 7R4, 7R5) è stato stimato un numero di 620 pazienti che potrebbero beneficiare del contributo per l'acquisto della parrucca per alopecia conseguente a chemioterapia.
Per quanto su esposto, riconoscendo l'importanza di questo ausilio negli aspetti relazionali ed interpersonali, nonché nelle fasi di recupero della propria qualità di vita, da parte delle donne coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche, con tale provvedimento si propone di erogare, per l'anno 2016, fase di prima applicazione, alle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria, un contributo non superiore a € 300,00 (trecento,00) per l'acquisto di una parrucca; ausilio attualmente non ricompreso nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza ed in ogni caso non superiore al costo sostenuto per l'acquisto della stessa.
Ai fini della richiesta del contributo l'assistita presenta, entro il 31 dicembre 2016, anno in cui è stato effettuato l'acquisto, apposita domanda al Distretto Socio Sanitario di propria residenza secondo il modello di cui all'Allegato A alla presente deliberazione. A tal fine le Aziende Sanitarie provvederanno ad implementare i propri siti istituzionali con tutte le informazioni utili alla diffusione dell'iniziativa e all'agevolazione dell'accesso dell'utenza.
Le Aziende Sanitarie, verificata la regolarità della documentazione presentata, inoltrano entro il 31 gennaio 2017, al Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici, una relazione recante, in forma anonimizzata, il dato numerico delle assistiti aventi diritto, la spesa sostenuta dalla singola assistita per l'acquisto della parrucca nonché la spesa totale utile ai fini di un opportuno monitoraggio.
Il competente Settore regionale, procederà, sulla base del dato numerico complessivo delle assistite aventi diritto e della spesa singolarmente sostenuta dalle stesse, a ripartire a favore delle Aziende Sanitarie la somma di € 200.000,00 (duecentomila,00); sulla base di detta ripartizione le Aziende Sanitarie erogheranno il contributo alle assistite stesse secondo i criteri sopra definiti.
Si propone di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa sulla base della ripartizione di cui sopra.
Qualora dovessero intervenire disposizioni nazionali che includano le parrucche tra gli ausili erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), gli effetti del presente provvedimento vengono meno per le assistite che acquisteranno l'ausilio nella vigenza dei nuovi LEA.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39: "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23: "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54: "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", art. 2 comma 2;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8: "Bilancio di previsione 2016-2018";
VISTO il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2067 del 19 novembre 2013: "Istituzione della Rete Oncologica Veneta (ROV), Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016- Delibera n. 112/CR del 12 agosto 2013";
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013: "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 4 del 9 marzo 2016-Allegato B " Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018";
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere per l'anno 2016, in fase di prima applicazione, un contributo non superiore a € 300,00, e comunque non superiore alla spesa effettivamente sostenuta, per l'acquisto di una parrucca alle assistite residenti nella Regione del Veneto affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica conseguente a patologia tumorale mammaria, con esenzione per reddito inerenti una delle seguenti codifiche: 6R2, 7R2, 7R4, 7R5;
3. di approvare il modello di domanda di contributo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
4. di determinare in euro € 200.000,00 (duecentomila,00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente del Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102324 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n.11)"; Titolo"Spese correnti"; Macroaggregato "Trasferimenti correnti"; Art.002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali";
5. di dare atto che la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusa l'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa secondo le modalità indicate in premessa;
7. di incaricare le Aziende Sanitarie:
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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