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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 10 maggio 2016


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 19 aprile 2016

Patti di solidarietà regionali 2016.

Note per la trasparenza

Determinazioni in merito all'opportunità di procedere all'attuazione dei Patti di Solidarietà regionale 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 728 - 731 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge di stabilità 2016, all'articolo 1, commi da 728 a 731, conferma la disciplina previgente in materia di patti regionalizzati di solidarietà introdotti dal legislatore al fine di favorire gli investimenti degli enti locali attraverso meccanismi di flessibilità orizzontale e verticale a livello regionale.

I patti regionalizzati consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, fermo restando il rispetto degli obiettivi complessivi posti dal legislatore ai singoli comparti ed il recupero o la restituzione degli spazi finanziari nel biennio successivo.

La regione può autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo allo scopo di favorire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali del territorio regionale (Patto Orizzontale regionale) e della regione stessa (Patto Verticale regionale).

La procedura di attuazione dei patti di solidarietà 2016 è stata articolata in due tempi al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: il comma 730 della L. 208/2015, infatti, dispone che gli enti locali possono comunicare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni di spesa in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. A seguito di tali comunicazioni, le regioni e le Province autonome, entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o Provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede tagli continuativi e strutturali sulla spesa delle regioni tali che, nonostante venga previsto per legge l'assorbimento anche a carico della spesa sanitaria, l'impatto mette seriamente in discussione gli equilibri dei bilanci regionali per l'anno 2016.

Il contributo finanziario delle RSO a legislazione vigente per l'anno 2016 è pari a 2,202 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare (senza contare la riduzione di 4 mld posto a carico del Fondo Sanitario Nazionale rispetto all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 10 luglio 2014 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016) ma è pari a 4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto essendo il contributo di cui al comma 683 della legge 208/2015 non rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

Il comparto regioni, unico nel panorama delle amministrazioni pubbliche, contribuisce agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 con l'obiettivo di conseguire un avanzo di bilancio, mentre l'amministrazione centrale, per ora non è soggetta alle regole del pareggio di bilancio, al contrario, ha chiesto all'UE la possibilità di utilizzare le clausole di flessibilità di bilancio ossia la possibilità di finanziare in deficit la spesa.

In particolare, ai sensi dell' Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilita' 2016) (articolo 1, commi 680, 682 e 683) - repertorio 21/CSR dell'11 febbraio 2016 - tabella 1 - la Regione del Veneto, nell'anno 2016, dovrà conseguire un risultato positivo del saldo di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 per un importo pari ad euro 150.981.000,00.

A questo si deve aggiungere la mancata copertura degli impegni c/indebitamento dell'anno 2015 che ai sensi del comma 711 della legge 208/2015 non sono compensati in entrata dalla corrispondente quota di fondo pluriennale vincolato istituita in applicazione dell'articolo 1-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali".

Lo scomputo dal calcolo dell'equilibrio 2016 della quota di fondo pluriennale vincolato derivante da indebitamento, rende inefficace lo sblocco degli investimenti impegnati nel corso dell'esercizio 2015 in conformità alle disposizioni del DL 78/2015 e vale, per la Regione del Veneto, un aumento dell'obiettivo di saldo positivo da conseguire nel 2016, in termini di competenza, pari a circa 100 milioni di euro, per un totale complessivo di circa 250 milioni di euro.

Occorre tenere in debita considerazione anche il fatto che, nel calcolo del "Pareggio di bilancio", stabilito dalla normativa statale, non viene considerato, tra le entrate, l'avanzo vincolato derivante da trasferimenti statali, comunitari e da altri soggetti, a specifica destinazione, accertati e non ancora impegnati, rendendo di fatto molto difficile garantire la realizzazione delle politiche di spesa delegate alla competenza regionale, alcune delle quali ad elevato impatto sociale.

Nel caso del comparto regioni, il corrispondente scomputo, dal "Pareggio di bilancio" delle spese per rimborso prestiti, non trova equivalente contropartita in termini finanziari, come invece nel caso dei bilanci del comparto enti locali. L'avanzo vincolato cumulato delle regioni a statuto ordinario è pari a circa 21 miliardi di euro a fronte di spese annuali di rimborso prestiti pari a 1,8 miliardi di euro. Nello specifico la Regione del Veneto a fronte di un avanzo vincolato di 1,2 miliardi di euro scomputa spese per rimborso prestiti pari a circa 138 milioni di euro con uno squilibrio in termini di competenza di circa un miliardo di euro (dati contabili esercizio 2014) che si aggiunge ai 250 milioni di euro sopra menzionati.

Tenuto conto dell'obbiettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla Regione del Veneto per l'anno 2016, si ritiene, a normativa vigente, di non procedere, nel corso dell'anno 2016, all'attuazione del cosiddetto Patto Verticale regionale, salvo la possibilità di riconsiderarne la realizzazione in caso di alleggerimento del contributo agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario.

In considerazione delle probabili imminenti modifiche della normativa statale afferente l'applicazione dei patti di solidarietà regionale, utili a realizzare percorsi di sostegno ai Comuni di piccole dimensioni, maggiormente in difficoltà a garantire gli equilibri di pareggio di bilancio, come da proposta emendativa concordata nella seduta del 23 marzo 2016 della Commissione Affari Finanziari, si ritiene di rinviare l'applicazione del Patto Orizzontale regionale alle scadenze di settembre di cui al comma 730 della legge 208/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTO l'art.1, commi 728 e seguenti della L. 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10;

VISTA la circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

delibera

  1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente deliberato;
  2. di non procedere, a normativa vigente, all'attuazione del cosiddetto Patto di Solidarietà Verticale regionale per l'anno 2016, salvo la possibilità di riconsiderarne la realizzazione in caso di alleggerimento del contributo agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle Regioni a statuto ordinario;
  3. di rinviare l'applicazione del Patto Orizzontale regionale alle scadenze di settembre di cui al comma 730 della legge 208/2015;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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