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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 10 maggio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 19 aprile 2016

Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Sistemi Territoriali S.p.A. ad assumere personale a tempo indeterminato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene autorizzata la società Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere all'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato di 34 unità per lo svolgimento del servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona fino al 31/12/2019, affidatole dalla Regione del Veneto con DGR 2135 del 30/12/2015, e di 15 unità quali operatori di manovra destinati al servizio presso Trenitalia I.M.C. Treviso.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,832% del capitale sociale, attualmente per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.a. che gestisce fiduciariamente la partecipazione a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005. In proposito si precisa che con la DGR n. 817 del 14/5/2015, la Giunta regionale ha stabilito di riprendere la gestione diretta della partecipazione, dando mandato alla struttura regionale competente di compiere gli atti inerenti e conseguenti entro il 30/09/2015.

Successivamente con DGR n. 1297 del 28/9/2015 e DGR n. 2152 del 30/12/2015 tale termine è stato prorogato al 31 marzo 2016 al fine di valutare tutti i riflessi di ordine amministrativo, giuridico e contabile legati al previsto passaggio alla diretta gestione regionale del pacchetto azionario di Sistemi Territoriali e, conseguentemente, delle società da questa controllate e partecipate e a tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro.

Dagli incontri tecnici che si sono susseguiti tra febbraio e marzo scorsi, fatti gli opportuni approfondimenti, è emerso come la normativa in materia di società partecipate sia in continua evoluzione e, in particolare, sia di prossima approvazione uno schema di "Decreto legislativo recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Gli obblighi che conseguiranno all'approvazione di tale normativa, di cui è già noto e discusso il contenuto, rendono, pertanto, opportuno che, per agevolare la ricognizione delle società partecipate, sia primariamente dato seguito a quanto stabilito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011 e conseguentemente dalla Giunta Regionale con DGR n. 447 del 7 aprile 2015 e DGR n. 817 del 14 maggio 2015, mediante il passaggio alla gestione diretta della partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.A.

Il provvedimento per riprendere la gestione diretta della partecipazione è pertanto in corso di adozione da parte della Giunta regionale.

Con nota prot. n. 2549 del 3/12/2015 e con nota prot. n. 2724 del 22/12/2015, quest'ultima in riscontro della nota prot. n. 516818 del 18/12/2015 della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, la Sistemi Territoriali S.p.A. manifestava l'urgenza di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 49 operatori al fine di sostituire analogo personale attualmente in forza a tempo determinato.

Come le altre Società controllate dalla Regione, Sistemi Territoriali S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e alle direttive fornite in materia dalla Giunta regionale con la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014.

In proposito la lett. C -I dell'allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

  • l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,
  • la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
  • l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con l'oggetto sociale,
  • l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
  • la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
  • il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

  • la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
  • in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto da svolgere,
  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico- finanziaria,
  • la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.

L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

  • l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione regionale,
  • in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,
  • l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013,
  • il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013.

L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia. "

Con nota prot. n. 52252 del 10/2/2016 la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie chiedeva alla Società di compilare la nuova check list, contenente anche alcuni ulteriori quesiti relativi alle prescrizioni di cui alla DGR 447/2015, volta a permettere l'istruttoria sulla richiesta di assunzioni, indicando inoltre in modo dettagliato le figure professionali e le rispettive retribuzioni lorde previste.

Con la citata nota veniva inoltre richiesto alla Società di indicare eventuali norme speciali in materia di servizi pubblici locali che potrebbero essere considerate nella valutazione circa l'applicabilità dei limiti al turn over del personale a tempo indeterminato.

Con nota prot. n. 2444 del 16/2/2016 la Società riscontrava la succitata richiesta trasmettendo la check list e fornendo le seguenti informazioni.

Il personale che la Società intende assumere con contratti a tempo indeterminato verrebbe a sostituire analogo personale attualmente assunto con contratti a tempo determinato: 15 operatori di manovra e capi squadra operatori di manovra destinati al servizio presso Trenitalia I.M.C. Treviso e 34 unità che svolgono i servizi ferroviari previsti dall'Atto Modificativo Integrativo del Contratto di Servizi Ferroviari di Interesse Regionale e Locale stipulato tra Regione del Veneto e Trenitalia in data 27/5/2013, composte da 14 macchinisti, 14 capi treno, 3 operatori tecnici e 3 operatori sala operativa.

La medesima nota precisa che per il personale destinato al servizio di manovra presso Trenitalia I.M.C. Treviso è già prevista la proroga del servizio concordato nel verbale del 8/10/2015 sottoscritto con Trenitalia. Per quanto riguarda le altre 34 unità viene precisato che la Regione del Veneto con DGR 2135 del 30/12/2015 ha affidato alla Società il servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona fino al 31/12/2019.

Vengono inoltre indicati i RAL previsti per le figure professionali richieste e per le quali il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri:

  • Macchinista: € 21.097,16,
  • Capo treno: € 19.958,96,
  • Operatore di manovra: € 18.535,16,
  • Assistente Coordinatore (sala operativa): € 26.267,08,
  • Operatore Officina (semplice): € 19.997,18.

Riscontrando la richiesta della Struttura regionale viene, infine, segnalato il D.P.C.M. del 11/3/2013 in materia di turn over nelle aziende che svolgono pubblici servizi di trasporto.

Ciò premesso, si rappresenta che dalla documentazione inviata dalla Società con note prot. n. 2549 del 3/12/2015, n. 2724 del 22/12/2015, n. 2444 del 16/2/2016 e n. 3677 del 3/3/2016 e dalle dichiarazioni rese dal Presidente e rappresentante legale della medesima sono presenti le seguenti condizioni necessarie per esaminare la richiesta: conformità all'ordinamento vigente, eventuale danno per impossibilità di svolgere l'attività richiesta (inadempimento contrattuale, interruzione pubblico servizio e perdita di redditività), coerenza dell'attività con l'oggetto sociale, utilizzo di apposito regolamento per le assunzioni e assenza di personale in organico per lo svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda gli altri presupposti, si rappresenta che le direttive fornite dalla Regione del Veneto con le DGR 258/2013 e 2101/2014 sono state sostanzialmente rispettate nell'ultimo anno oggetto di verifica (2014), come già rappresentato nella DGR n. 1056 del 11/8/2015, la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio (2014), facendo registrare un utile di € 1.051.171,62 e il piano decennale presentato dimostra la sostenibilità dei costi sottesi alle nuove assunzioni.

Da tale ultimo documento che è strutturato in modo tale da distinguere 5 settori: Servizi ferroviari passeggeri, servizi ferroviari cargo, gestione rete Adria Mestre, navigazione interna UNI (ex COVNI) e spese di struttura generali, si riportano di seguito i dati più significativi in rapporto alla richiesta di assunzioni avanzata dalla Società:

Servizi ferroviari passeggeri

Esercizio

2015

2016

2017

2018

2019

Valore della produzione

17.131.000

19.818.000

19.910.00

20.002.000

20.096.000

Costi di produzione

6.147.000

7.965.000

8.060.000

7.787.000

7.880.00

Costi del personale

5.619.000

5.619.000

5.653.000

5.688.000

5.723.000

Risultato netto

4.366.000

5.287.000

5.269.000

4.013.000

4.029.000

 

Esercizio

2020

2021

2022

2023

2024

Valore della produzione

20.192.000

20.288.000

20.386.000

20.485.000

20.586.000

Costi di produzione

7.974.000

8.070.000

8.168.000

8.267.000

8.367.000

Costi del personale

5.758.000

5.794.000

5.830.000

5.867.000

5.903.000

Risultato netto

4.048.000

4.067.000

4.088.000

4.111.000

4.136.000

 

Servizi Ferroviari Cargo

Esercizio

2015

2016

2017

2018

2019

Valore della produzione

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

Costi di produzione

1.068.000

1.068.000

1.068.000

1.068.000

1.068.000

Costi del personale

536.000

536.000

536.000

536.000

536.000

Risultato netto

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

 

Esercizio

2020

2021

2022

2023

2024

Valore della produzione

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

2.050.000

Costi di produzione

1.068.000

1.068.000

1.068.000

1.068.000

1.068.000

Costi del personale

536.000

536.000

536.000

536.000

536.000

Risultato netto

425.000

425.000

425.000

425.000

425.000

 

Valori complessivi

Esercizio

2015

2016

2017

2018

2019

Valore della produzione

25.720.000

28.762.000

28.864.000

28.968.000

29.072.000

Costi di produzione

10.336.000

12.635.00

12.996.000

12.943.000

13.052.000

Costi del personale

11.579.000

11.529.000

11.313.000

11.148.000

11.183.000

Risultato netto

1.013.000

2.041.000

2.024.000

1.107.000

1.415.000

 

Esercizio

2020

2021

2022

2023

2024

Valore della produzione

29.178.000

29.286.000

29.395.000

29.505.000

29.617.000

Costi di produzione

13.163.000

13.280.000

13.394.000

13.509.000

13.632.000

Costi del personale

11.218.000

11.254.000

11.290.000

11.327.000

11.363.000

Risultato netto

1.424.000

1.431.000

1.442.000

1.455.000

1.464.000

 

Si fa presente, inoltre, che la Società ritiene di non applicare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione del Veneto, in quanto il personale da assumere deve essere in possesso di particolari e specifiche abilitazioni, chiaramente non presenti nelle altre aziende, vista l'appartenenza delle stesse a settori economici molto diversi.

Pertanto, se le condizioni previste dalla DGR n. 2101/2014 per il rilascio dell'autorizzazione possono ritenersi presenti, fatta eccezione per il rispetto del limite di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013, la cui applicabilità risulta quanto mai problematica data la specificità delle mansioni da ricoprire e per il quale, ad ogni modo, considerato anche quanto il rappresentante legale della Società Dott. Gian Michele Gambato ha dichiarato e cioè che "il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica, con la specificazione che in Sistemi Territoriali S.p.A. trova inderogabilmente applicazione il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri", si può dare apposita prescrizione alla Società, bisogna inoltre verificare il rispetto delle prescrizioni poste in merito al contenimento delle spese di personale dalla DGR n. 447/2015.

Tale provvedimento, in recepimento di norme nazionali, ha stabilito per le società controllate dalla Regione che la spesa complessiva annuale del personale non superi il valore medio di quella analoga del triennio 2011/2013 e che il turn over per il personale a tempo indeterminato avvenga nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Le assunzioni in questione comporterebbero il superamento di entrambi i limiti.

Ai fini del procedimento sono pervenuti il parere della Sezione Risorse Umane fornito con nota prot. n. 94877 del 9/3/2016 e quello della Sezione Mobilità fornito con nota prot. n. 106028 del 17/3/2016.

Il primo parere richiama la necessità di considerare da una parte i limiti di cui alla DGR 447/2015 e dall'altra gli "obblighi facenti capo alla Società stessa sulla base di atti amministrativi o contrattuali connessi ad attività di pubblico servizio".

Il secondo parere conferma che <<con DGR 2135 del 30/12/2015 la Regione del Veneto ha approvato lo schema di "Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria -Mestre", in fase di sottoscrizione, che prevede l'affidamento a detta società anche dei servizi sulle due linee citate, giusta disposizione del Reg. (CE) 1370/2007, sino al 31/12/2019, con possibilità di ulteriore proroga, previo impegno da parte della medesima Società di attuare interventi di investimento. Si precisa che Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 2520 del 30/11/2015, assunta a prot. n. 488992 del 30/11/2015, chiedeva di poter essere affidataria del servizio sulle linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona confermando l'adeguatezza della medesima, stante "l'organizzazione all'uopo dedicata, l'adeguatezza della propria organizzazione in particolare la struttura manutentiva, nonché la disponibilità ad effettuare investimenti in materiale rotabile...">>

Ora, considerato il tenore dei suddetti pareri, la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, con nota prot. n. 109414 del 18/03/2016, fornendo un quadro dell'istruttoria fino a quel momento svolta, rappresentava la necessità che il parere della Sezione Mobilità venisse integrato, considerato che la medesima Struttura al momento del conferimento del servizio doveva aver valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa della Società e fosse pertanto in grado di giudicare in merito all'attinenza delle assunzioni richieste rispetto all'adempimento delle obbligazioni previste dalla DGR 2135/2015, e, inoltre, chiedeva alla Sezione Affari Legislativi di fornire un contributo al processo decisionale, considerati i problemi interpretativi emersi nell'istruttoria.

A tal fine, in data 1 aprile u.s., si teneva anche un incontro tecnico tra le strutture regionali interessate a cui partecipavano anche rappresentanti della Società.

Successivamente, la Società trasmetteva con nota prot. n. 6122 del 8/4/2016 un parere legale dell'avv. Alfredo Biagini, a supporto della legittimità di derogare nel caso specifico ai limiti posti dalla DGR 447/2015, la Sezione Risorse Umane con nota prot. n. 143109 del 12/4/2016 confermava quanto precedentemente comunicato, la sezione Mobilità integrava il proprio parere con nota 143839 del 13/4/2016 e la Sezione Affari Legislativi confermava con proprio parere, prot. n. 146590 del 14/4/2016, la specialità della disciplina normativa applicabile alla Società.

In particolare, la Sezione Mobilità con la sua ultima nota confermava che alla Società, con DGR 2135 del 30/12/2015, è stato affidato il servizio passeggeri sulle linee Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona, per le quali la Società assumerebbe le 34 unità, oltre che sulla linea Adria -Mestre fino al 31/12/2019, con possibilità di ulteriore proroga, previo impegno da parte della Società di attuare interventi di investimento, ed inoltre rappresentava che sulla base del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 lett. e) del D.Lgs 422/1997 e del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché ai sensi dell'art. 2112 c.c. viene comunque riconosciuta ai lavoratori impiegati nel servizio di trasporto ferroviario la facoltà di mantenere il posto di lavoro anche con un eventuale successivo gestore del servizio.

In proposito bisogna precisare che la DGR n. 447/2015 ha fornito i suddetti limiti nei confronti delle proprie società controllate in applicazione dell'art. 18 comma 2 bis del DL 112/2008, da ultimo modificato dal DL 90/2014 che recita: "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.<....>"

Con il provvedimento citato la Regione del Veneto ha fornito l'atto di indirizzo volto al contenimento dei costi del personale delle società controllate richiesto dalla norma e, considerato che quest'ultima prevede che l'ente controllante debba tener conto anche "delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale" ha richiamato le stesse al rispetto delle norme già applicabili direttamente alle Regioni quali i commi 5 bis del DL 90/2014, che ha inserito il comma 557 quater nell'art. 1 della legge 296/2006 e 5 quater del medesimo decreto, come convertiti con la legge n. 114/2014.

L'art. 18 comma 2 bis, sopra riportato, prevede però anche che l'atto di indirizzo debba tener conto "del settore in cui ciascun soggetto opera.", questo percontemperare le finalità riduttive della spesa previste dalla norma con le pur evidenti e legittime esigenze aziendali e le prerogative delle Società partecipate.

Inoltre, con riferimento ai servizi pubblici locali, la giurisprudenza contabile in più riprese, per ultimo Corte dei Conti Toscana Sez. Contr. Parere 7/1/2015 n. 1, ha sottolineato l'esigenza di contemperare l'applicazione di limiti di spesa sopra richiamati alla necessità di garantire l'erogazione del servizio in condizioni di economicità ed in modo soddisfacente per la collettività.

Ora, bisogna considerare che Sistemi Territoriali S.p.A. svolge, oltre ad altre attività, quella di trasporto pubblico locale ferroviario e che in particolare, come precedentemente rappresentato, 34 delle unità richieste sono necessarie per lo svolgimento del servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona fino al 31/12/2019, affidatole dalla Regione del Veneto con DGR 2135 del 30/12/2015, e le altre 15 unità quali operatori di manovra destinati al servizio presso Trenitalia I.M.C. Treviso.

Il settore del trasporto pubblico locale ferroviario è regolato, tra altre norme, dall'art. 16 bis del DL 95/2012 e dal DPCM del 11 marzo 2013 avente ad oggetto "La definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario."

La norma stabilisce che i criteri di ripartizione siano definiti dalle previsioni attuative, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente (pari almeno al 35% ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 422/1997), salvaguardando al contempo le esigenze della mobilità nei diversi territori, e incentivando le Regioni e gli Enti locali a una maggiore efficienza nella programmazione e nella gestione secondo i seguenti indirizzi predeterminati:

  1. offerta di servizio più efficiente ed economica in considerazione della domanda di trasporto pubblico;
  2. progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
  3. progressiva riduzione dei servizi eccedenti rispetto alla domanda e corrispondente incremento dei servizi a domanda elevata;
  4. definizione di livelli occupazionali appropriati;
  5. previsione di adeguati strumenti di monitoraggio e verifica.

Tra i criteri che deve soddisfare la gestione del trasporto pubblico locale anche ferroviario vi è appunto quello della "definizione di livelli occupazionali appropriati" (art. 16 bis, comma 3 lett. d) del DL 95/2012) e a tal fine il citato DPCM prevede che ciò sia conseguito "attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilità del personale verso aziende dello stesso o di altri settori"

In particolare, si fa notare come la norma preveda che il c.d. blocco del turn over sia eventualmente attivabile solamente con riferimento al personale non necessario a garantire l'erogazione del servizio.

La normativa sopra richiamata si pone pertanto quale lex specialis a cui sembra doveroso richiamarsi nel fornire indirizzi alle società nel settore dei servizi pubblici locali anche ferroviari, tenuto conto che l'apparente contrasto tra le riferite disposizioni va risolto secondo il consueto criterio di prevalenza fondato sull'ambito di disciplina, secondo cui è la norma speciale a derogare a quella generale pur se quest'ultima sia successiva (lex specialis derogat legi generali).

In un'ottica di bilanciamento degli interessi appare pertanto di prevalente importanza garantire che il servizio sia offerto in condizioni di economicità piuttosto che contenere la spesa corrente.

Bisogna inoltre considerare che il comma 9 del citato art. 16 bis prevede che "la regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale) se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa <...>"

A tal riguardo si fa presente che dal budget pluriennalepresentato da Sistemi Territoriali S.p.A. risulta che l'acquisizione del nuovo personale comporta una differenza positiva tra ricavi e costi che costituisce un importante elemento per il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione.

Pertanto, l'autorizzazione alle assunzioni in questione viene pertanto a configurarsi quale essenziale atto di governance, al fine anche di salvaguardare le esigenze di mobilità nel territorio del Veneto, oggetto di monitoraggio e verifica a cura della Struttura regionale competente di settore.

Bisogna anche aggiungere che la Giunta regionale già con DGR n. 1056 del 11/8/2015, in occasione dell'autorizzazione fornita a Sistemi Territoriali S.p.A. per l'assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato, riconoscendo la specialità del settore in cui opera la Società, aveva stabilito che tali assunzioni avvenissero nel rispetto del criterio per il quale la Società deve concorrere "a realizzare quanto previsto dal D.P.C.M. del 11/03/2013 in tema di efficientamento e razionalizzazione della gestione del trasposto pubblico locale, in particolare per quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 con riguardo alla "definizione di livelli occupazionali appropriati"".

D'altra parte, non può omettersi di considerare che Sistemi Territoriali non è nelle condizioni di prorogare (rectius: rinnovare) i contratti a tempo determinato, atteso che è spirato il limite massimo di 36 mesi previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 per il quale può perdurare tale tipologia di contratto di lavoro subordinato.

Né Sistemi Territoriali potrebbe, scaduti i contratti in essere, assumere (sempre a tempo determinato) altri e diversi lavoratori, al fine di coprire le mansioni svolte da quelli attualmente in servizio.

Per un verso, tale azione potrebbe essere censurata sul piano dell'elusione delle previsioni normative che limitano la possibilità di assumere personale a tempo determinato; per l'altro, la specificità professionale del personale di cui la Società deve disporre per assicurare i servizi espletati fa escludere che possano essere immediatamente selezionati lavoratori idonei a ricoprire i ruoli che rimarrebbero "scoperti" per effetto dello spirare dei contratti in essere.

Al riguardo, si ricorda che i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere instaurati solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale" ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

L'assunzione tramite contratto a termine deve essere, dunque, motivata da necessità di carattere temporaneo e eccezionale e la violazione di tale previsione comporta la nullità del rapporto negoziale concluso e il ricorrere di una specifica ipotesi di responsabilità erariale.

Nel caso in esame, le ragioni di carattere temporaneo e eccezionale non sussistono, atteso che Sistemi Territoriale deve provvedere alla assunzione di personale qualificato per garantire l'espletamento dei riferiti servizi essenziali senza soluzione di continuità almeno fino al 2019, con possibile proroga di altri due anni ai sensi di quanto previsto dal regolamento CE 1370/2007, art. 4, par. 4.

Pertanto, l'assunzione di 34 lavoratori a tempo indeterminato dedicati al servizio ferroviario sulle linee Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona e Adria-Mestre appare ineludibile al fine di garantire fino al 31.12.2019 il corretto svolgimento del servizio di trasporto affidato dalla stessa Regione Veneto.

Sul punto, giova considerare, che la Società si è premurata di richiamare l'applicazione per legge della "clausola di salvaguardia per il personale dipendente", in caso di successivo affidamento con gara ad altro operatore dei predetti servizi.

Inoltre, la necessità di assumere 15 lavoratori a tempo indeterminato al fine di assicurare il servizio di manovra presso Trenitalia I.M.C. Treviso - che genera ricavi per €. 950.000,00 annui, "con una marginalità ante imposte, al netto delle spese generali, del 18%" - risponde all'esigenza di garantire la capacità della Società di operare in autonomia in un contesto di mercato concorrenziale.

Per quanto rappresentato, si propone quanto segue:

  • di autorizzare la Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere all'assunzione, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, delle 34 unità dichiarate necessarie per lo svolgimento del servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona fino al 31/12/2019 affidatole dalla Regione del Veneto con DGR 2135 del 30/12/2015 e delle 15 unità quali operatori di manovra destinati al servizio presso Trenitalia I.M.C. Treviso, a condizione che le nuove assunzioni che saranno effettivamente effettuate siano necessarie al regolare espletamento del servizio di trasporto ferroviario regionale e contribuiscano o comunque non ostacolino il perseguimento da parte della Regione del Veneto di una maggior razionalizzazione ed efficienza della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario mediante i criteri di cui al comma 3 lett. a), b), c), d), ed e) dell'art. 16 bis del DL 95/2012;
  • di stabilire che le assunzioni sopra menzionate avverranno tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015, senza la possibilità di patti in deroga, e che il trattamento economico del personale da assumere dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013;
  • di dare quale indirizzo specifico alla Società al fine del contenimento dei costi del personale, per quanto riguarda il particolare ramo d'azienda operante nel settore ferroviario, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del DL 112/2008 e quale deroga a quanto stabilito con DGR 447/2015, di concorrere a realizzare quanto previsto dal D.P.C.M. del 11/03/2013 (G.U. n. 148 del 26/06/2013), in particolare dal comma 3 dell'art. 1 con riguardo alla "definizione di livelli occupazionali appropriati", andando pertanto a modificare quanto stabilito nella scheda relativa alla Società dell'allegato A della DGR 447/2015, nella parte relativa al contenimento del costo del personale di cui alle lett. c), d), ed e).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la LR 39/2013;

VISTE le DGR n. 258/2013, n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 2135/2015;

VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.A.;

VISTE le note di Sistemi Territoriali S.p.A. prot. n. 2549 del 3/12/2015, n. 2724 del 22/12/2015, n. 2444 del 16/2/2016, n. 3677 del 3/3/2016 e n. 6122 del 8/4/2016;

VISTI i pareri rilasciati dalla Sezione Risorse Umane con nota prot. n. 94877 del 9/3/2016 e n. 143109 del 12/4/2016, dalla Sezione Mobilità con nota prot. n. 106028 del 17/3/2016 e n. 143839 del 13/4/2016 e dalla Sezione Affari Legislativi con nota prot. n. 146590 del 14/4/2016;

delibera

  1. di autorizzare la Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere all'assunzione, mediante le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, delle 34 unità dichiarate necessarie per lo svolgimento del servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona fino al 31/12/2019 affidatole dalla Regione del Veneto con DGR 2135 del 30/12/2015 e delle 15 unità quali operatori di manovra destinati al servizio presso Trenitalia I.M.C. Treviso, a condizione che le nuove assunzioni che saranno effettivamente effettuate siano necessarie al regolare espletamento del servizio di trasporto ferroviario regionale e contribuiscano o comunque non ostacolino il perseguimento da parte della Regione del Veneto di una maggior razionalizzazione ed efficienza della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario mediante i criteri di cui al comma 3 lett. a), b), c), d), ed e) dell'art. 16 bis del DL 95/2012;
  2. di stabilire che le assunzioni sopra menzionate avverranno tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 23 del 4 marzo 2015, senza la possibilità di patti in deroga, e che il trattamento economico del personale da assumere dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013;
  3. di dare quale indirizzo specifico alla Società al fine del contenimento dei costi del personale, per quanto riguarda il particolare ramo d'azienda operante nel settore ferroviario, ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del DL 112/2008 e quale deroga a quanto stabilito con DGR 447/2015, di concorrere a realizzare quanto previsto dal D.P.C.M. del 11/03/2013 (G.U. n. 148 del 26/06/2013), in particolare dal comma 3 dell'art. 1 con riguardo alla "definizione di livelli occupazionali appropriati", andando pertanto a modificare quanto stabilito nella scheda relativa alla Società dell'allegato A della DGR 447/2015, nella parte relativa al contenimento del costo del personale di cui alle lett. c), d), ed e);
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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