Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 10 maggio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 19 aprile 2016

Enel Green Power Spa - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'"Impianto idroelettrico per il recupero del deflusso minimo vitale di Mignano, in Comune di Campolongo sul Brenta", art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto idroelettrico, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione presentata alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio il 19/05/2015 n.209649, verbale riunione conclusiva della conferenza di servizi in data 21/12/2015.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Difesa del Suolo la competenza amministrativa per il rilascio di detta autorizzazione per gli impianti idroelettrici.

Tale intervento è soggetto alla procedura di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 1628/2015 e rientra anche nell'ambito di applicazione dell' art. 83/bis della L.R. 11/2001- Uso idroelettrico dell'acqua- e delle DGR n. 721/2003 e n. 1610/2009.

La Società Enel Green Power Spa proponente ha presentato istanza di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio in data 19/05/2015 n.209649.

La Sezione bacino idrografica Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza ha svolto la procedura per il rilascio della concessione, ai sensi del R.D. 1775/1933, ed ha rilasciato la stessa con decreto n.11 del 27/01/2014.

Con decreto n.105 del 28/09/2015 della Sezione Coordinamento attività operative il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs 152/2006.

In data 17/12/2015, con voto n.3995, la Commissione Tecnica Regionale Ambiente si è espressa, ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale allora vigenti n.1192/2009, n.3493/2010 e n.694/2013, favorevolmente con prescrizioni, all'approvazione del progetto.

Gli elementi caratteristici dell'impianto sono i seguenti:

Salto di concessione 4,62 mt

Portata media di concessione 4,7 mc/s

Potenza di concessione 213,01 kW

Produzione media annua 1,5 GWh / anno

In data 21/12/2015 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per l'adozione della decisione conclusiva, nella quale si è preso atto di tutti i documenti pervenuti e delle prescrizioni ivi contenute; i lavori della conferenza si sono conclusi con esito favorevole e con due prescrizioni.

Nel verbale di tale Conferenza di Servizi è indicato che, prima del rilascio del presente provvedimento di autorizzazione unica, deve essere acquisito il parere di Arpav e chiarita con l'Autorità di Bacino la necessità o meno della scala di risalita pesci. Con nota in data 01/03/2016 Arpav ha espresso parere favorevole e con nota n.230 del 01/02/2016 l'Autorità di Bacino ha espresso parere favorevole con prescrizioni senza indicare la necessità di realizzare la scala di risalita pesci. Alla luce di quest'ultimo parere la soluzione progettuale esaminata dalla Conferenza di servizi rimane pertanto invariata.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 159/2011 non è stato necessario acquisire la documentazione antimafia del Soggetto proponente.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è riportato l'elenco degli elaborati progettuali relativi all'impianto in argomento.

L'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, raccoglie il verbale dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi del 21/12/2015, con tutti i pareri espressi dagli enti interessati dal procedimento con le relative prescrizioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001; il D.lgs. 387/2003, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 24/1991;

VISTE le proprie deliberazioni n. 2204/2008, 3493/2010, 253/2012, 694/2013 e 1628/2015;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o ) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Sezione Difesa del Suolo;

delibera

1.        di approvare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, il progetto definitivo dell'"Impianto idroelettrico per il recupero del deflusso minimo vitale di Mignano, in Comune di Campolongo sul Brenta", proposto dalla Società Enel Green Power Spa, con sede a Roma viale Regina Margherita n.125, CF/p.IVA 10236451000, come rappresentato negli elaborati di cui all'elenco riportato in allegato A, subordinatamente alle prescrizioni contenute nei documenti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.        di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

3.        di autorizzare la Società Enel Green Power Spa, con sede a Roma viale Regina Margherita n.125, CF/p.IVA 10236451000, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra specificato, nonché alla costruzione delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente, in conformità agli elaborati di progetto e secondo le prescrizioni di cui al punto 1.;

4.        di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. all'esercizio delle necessarie opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente;

5.        ai sensi dell'art.12 del DPR 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto costituisce variante allo strumento urbanistico;

6.        di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 387/2003, la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto di cui al punto 1. nonché determina, in capo al soggetto esercente, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale attuando il relativo Piano;

7.        di stabilire, pena la decadenza della presente autorizzazione, che i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione ed avere una durata massima di cinque anni;

8.        di demandare al Direttore della Sezione Difesa del Suolo gli atti eventualmente necessari per dare attuazione al presente provvedimento, ivi compreso il rilascio di motivata proroga, ove ne ricorrano i presupposti;

9.        di stabilire che la ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori agli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione;

10.    di autorizzare la realizzazione delle opere sotto il profilo del vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

11.    di dare atto che per gli interventi in argomento è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza riportata nell'allegato A, par. 2.2, della D.G.R. n. 2299/2014, con le prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3995/2015, riportato nell'allegato B del presente provvedimento;

12.    di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;

13.    di stabilire che dovrà essere utilizzata esclusivamente l'acqua concessa con il decreto n.11 del 27/01/2014, rilasciato dalla Sezione bacino idrografica Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza;

14.    di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;

15.    di stabilire che il concessionario dovrà comunicare alla Sezione bacino idrografica Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza la data di esercizio commerciale, entro trenta giorni dalla medesima;

16.    di incaricare la Sezione bacino idrografica Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza di richiedere alla Società autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, il deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 253/2012, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto;

17.    di stabilire che le opere dell'impianto di rete per la connessione saranno ricomprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi, essendo patrimonio di Enel, per le stesse non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione;

18.    di incaricare la Sezione bacino idrografica Brenta Bacchiglione-Sezione di Vicenza di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;

19.    di stabilire che il mancato rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento potrebbe comportare la sospensione o la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;

20.    di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli Enti coinvolti, invitati alla Conferenza di Servizi;

21.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22.    di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di ricevimento;

23.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

24.    di pubblicare il presente provvedimento nel BUR.

(seguono allegati)

478_AllegatoA_321127.pdf
478_AllegatoB_321127.pdf

Torna indietro