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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 10 maggio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 19 aprile 2016

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24. Norme in materia di società partecipate dagli enti regionali. Articolo 3, comma 2, legge regionale n. 24/14. Determinazioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni. Centro Ricerche Cliniche di Verona Srl partecipata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata al 51,31%. Mantenimento della partecipazione per la infungibilità dell'attività di ricerca esercitata dalla Società. D.G.R. n. 23/CR del 24/03/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la partecipazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nella società "Centro Ricerche Cliniche di Verona" srl, in ragione delle attività svolte dalla stessa società nel campo della sperimentazione farmacologica e clinica, i cui risultati beneficiano direttamente ed immediatamente l'attività assistenziale di competenza dell'Azienda Integrata.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. 8 agosto 2014, n. 24 recante "norme in materia di società partecipate da enti regionali", nel definire la disciplina delle predette società, all'articolo 1, comma 2 stabilisce che agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione dell'accertata convenienza della detenzione stessa.

L'art. 3 della L.R. 24/14, in forza del sopra richiamato art. 1, comma 2, stabilisce che i suddetti enti regionali devono presentare al Consiglio regionale e alla Giunta Regionale:

  1. un elenco di tutte le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente;
  2. una "motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, evidenziando obbligatoriamente - unitamente a tutto quanto l'Azienda ritenga di sottolineare sulle ragioni della proposta di mantenimento - la "relazione tra l'attività della società partecipata" ritenuta strategica "e la specifica funzione istituzionale dell'ente regionale partecipante";
  3. l'indicazione del valore nominale e del valore stimato delle partecipazioni ritenute motivatamente strategiche.

Ricevuta la proposta, la Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti, assume le proprie determinazioni in ordine al mantenimento della partecipazione, fermo restando che in caso di mancata determinazione espressa di mantenimento della singola partecipazione, l'ente regionale deve dismettere la partecipazione medesima.

Per quanto riguarda le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, l'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 386489 del 16 settembre 2014, ha provveduto a richiedere agli stessi un sollecito adempimento delle previsioni di legge e la trasmissione al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, oltre che all'Area Sanità e Sociale, della relativa documentazione.

Con nota del 27.11.2014, prot. n. 53876 l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona proponeva il mantenimento della società partecipata in quanto CRC srl:

  1. è uno dei pochissimi centri autorizzati e certificati ad eseguire sperimentazioni cliniche di fasi precoci;
  2. produce innovazione mettendo a disposizione dei pazienti nuovi farmaci, consentendo loro di usufruirne in anticipo rispetto a quanto avviene in base al mercato;
  3. riduce i costi aziendali poiché fornisce gratuitamente sia farmaci innovativi, sia farmaci standard;
  4. ha acquisito notevole reputazione, affidabilità, competitività nazionale e internazionale;
  5. rappresenta una positiva esperienza di partenariato pubblico privato, essendo il socio privato un leader internazionale per le sperimentazioni di farmaci, dispositivi e biotecnologie, nato nel Veneto ed espanso in Europa e USA;
  6. ha dato luogo a risultati economici positivi, essendo autosufficiente nella provvista finanziaria e non dipendendo da alcun contributo pubblico e presentando utili già a partire da un anno dalla costituzione e migliorando progressivamente nella gestione economica.

A fronte di quanto rilevato dall'Azienda partecipante e dalle verifiche e analisi esperite sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione per le ragioni evidenziate dall'Azienda medesima nonché per le seguenti considerazioni.

Va ricordato, preliminarmente, che la società in oggetto è stata costituita nel 2006 ed è, secondo lo statuto societario, società' di scopo dell'azienda ospedaliera di Verona per la realizzazione e la gestione delle attività' di sperimentazione in materia farmacologica clinica e più' in generale sanitaria. Le attività sociali che la società può specificamente esercitare a norma dello statuto sono le seguenti:

  1. promuovere, sostenere e coordinare la sperimentazione sui farmaci;
  2. realizzare studi di ricerca clinica con volontari sani all'interno del centro;
  3. realizzare studi di ricerca clinica con pazienti ;
  4. favorire lo sviluppo di relazioni scientifiche e di collaborazioni multidisciplinari tra strutture pubbliche e private di ricerca, nazionali ed estere;
  5. collaborare nello sviluppo di progetti di ricerca universitaria e non per il perfezionamento di modelli e tecniche sperimentali applicabili nella valutazione di nuovi farmaci in fase precoce;
  6. promuovere iniziative di formazione sia direttamente sia in collaborazione con l'università';
  7. produrre, divulgare ed aggiornare l'informazione farmaceutica mediante la pubblicazione e la riproduzione, la messa in commercio di stampe, riviste, pubblicazioni ed altro materiale editoriale di settore.

Il capitale sociale, pari ad €. 20.000 è detenuto dall'Azienda Ospedaliera nella misura del 51,31 % (valore nominale €. 10.263; valore stimato sulla base del patrimonio netto € 36.948,48). Il residuo capitale è detenuto dalla società Cromsource srl di Verona, a partecipazione interamente privata (Cromsource adm srl per il 99% e Zerbini Carlo per l'1%).

La partecipazione in parola riguarda, dunque, una società la cui attività nettamente prevalente a termini di statuto inerisce al campo della sperimentazione farmacologica e clinica, i cui risultati beneficiano direttamente e immediatamente l'attività assistenziale di competenza dell'Azienda Integrata. Si tratta quindi, da un lato, di attività che non rientra tra quelle affidate dalla normativa vigente (in particolare, il d.lgs. 502/92) alle aziende del SSN e che pertanto non possono essere assolte direttamente dall'azienda titolare della partecipazione, dall'altro lato, che presenta al contempo di un'utilità immediata rispetto ai compiti istituzionali dell'Azienda medesima, consentendo alla stessa di usufruire dei risultati della sperimentazione, in particolare farmacologica, sia in termini di qualità dei prodotti, sia in termini di riduzione dei costi delle acquisizioni dei farmaci medesimi, come dimostrato dal risparmio di €. 1.091.00,00 euro ottenuto grazie alla collaborazione con la società predetta negli anni 2012 e 2013. La società presenta, inoltre, negli ultimi esercizi, un bilancio stabilmente attivo, a seguito di operazioni di razionalizzazione della struttura e la efficace presenza di un socio privato con partecipazione significativa, pari al 49%.

Per quanto esposto, si propone il mantenimento della partecipazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona in CRC srl.

Si prende atto che la Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 27 del 12 aprile 2016 ha esaminato la D.G.R. n. 23/CR del 24 marzo 2016, esprimendo parere favorevole all'unanimità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
  • VISTA la L.R. 22 ottobre 2014, n. 33;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
  • VISTA la L.R. 8 agosto 2014, n. 24 ed , in particolare, l'articolo 3, comma 2;
  • VISTA la propria deliberazione/Cr n. 23 del 24 marzo 2016;
  • VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 12 aprile 2016;

delibera

  1. di confermare, per le ragioni espresse nelle premesse, la seguente partecipazione societaria da parte di aziende del Servizio sanitario regionale:
    1. Centro Ricerche Cliniche di Verona - Crc S.r.l., partecipazione detenuta dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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