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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 19 aprile 2016
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24. Norme in materia di società partecipate dagli enti regionali. Articolo 3, comma 2, legge regionale n. 24/14. Determinazioni in merito al mantenimento o meno delle partecipazioni. Centro Ricerche Cliniche di Verona Srl partecipata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata al 51,31%. Mantenimento della partecipazione per la infungibilità dell'attività di ricerca esercitata dalla Società. D.G.R. n. 23/CR del 24/03/2016.
Con il presente atto si dispone la partecipazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nella società "Centro Ricerche Cliniche di Verona" srl, in ragione delle attività svolte dalla stessa società nel campo della sperimentazione farmacologica e clinica, i cui risultati beneficiano direttamente ed immediatamente l'attività assistenziale di competenza dell'Azienda Integrata.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La L.R. 8 agosto 2014, n. 24 recante "norme in materia di società partecipate da enti regionali", nel definire la disciplina delle predette società, all'articolo 1, comma 2 stabilisce che agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, non è consentito costituire società e detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione dell'accertata convenienza della detenzione stessa.
L'art. 3 della L.R. 24/14, in forza del sopra richiamato art. 1, comma 2, stabilisce che i suddetti enti regionali devono presentare al Consiglio regionale e alla Giunta Regionale:
Ricevuta la proposta, la Giunta, sentite le commissioni consiliari competenti, assume le proprie determinazioni in ordine al mantenimento della partecipazione, fermo restando che in caso di mancata determinazione espressa di mantenimento della singola partecipazione, l'ente regionale deve dismettere la partecipazione medesima.
Per quanto riguarda le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, l'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 386489 del 16 settembre 2014, ha provveduto a richiedere agli stessi un sollecito adempimento delle previsioni di legge e la trasmissione al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale, oltre che all'Area Sanità e Sociale, della relativa documentazione.
Con nota del 27.11.2014, prot. n. 53876 l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona proponeva il mantenimento della società partecipata in quanto CRC srl:
A fronte di quanto rilevato dall'Azienda partecipante e dalle verifiche e analisi esperite sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione per le ragioni evidenziate dall'Azienda medesima nonché per le seguenti considerazioni.
Va ricordato, preliminarmente, che la società in oggetto è stata costituita nel 2006 ed è, secondo lo statuto societario, società' di scopo dell'azienda ospedaliera di Verona per la realizzazione e la gestione delle attività' di sperimentazione in materia farmacologica clinica e più' in generale sanitaria. Le attività sociali che la società può specificamente esercitare a norma dello statuto sono le seguenti:
Il capitale sociale, pari ad €. 20.000 è detenuto dall'Azienda Ospedaliera nella misura del 51,31 % (valore nominale €. 10.263; valore stimato sulla base del patrimonio netto € 36.948,48). Il residuo capitale è detenuto dalla società Cromsource srl di Verona, a partecipazione interamente privata (Cromsource adm srl per il 99% e Zerbini Carlo per l'1%).
La partecipazione in parola riguarda, dunque, una società la cui attività nettamente prevalente a termini di statuto inerisce al campo della sperimentazione farmacologica e clinica, i cui risultati beneficiano direttamente e immediatamente l'attività assistenziale di competenza dell'Azienda Integrata. Si tratta quindi, da un lato, di attività che non rientra tra quelle affidate dalla normativa vigente (in particolare, il d.lgs. 502/92) alle aziende del SSN e che pertanto non possono essere assolte direttamente dall'azienda titolare della partecipazione, dall'altro lato, che presenta al contempo di un'utilità immediata rispetto ai compiti istituzionali dell'Azienda medesima, consentendo alla stessa di usufruire dei risultati della sperimentazione, in particolare farmacologica, sia in termini di qualità dei prodotti, sia in termini di riduzione dei costi delle acquisizioni dei farmaci medesimi, come dimostrato dal risparmio di €. 1.091.00,00 euro ottenuto grazie alla collaborazione con la società predetta negli anni 2012 e 2013. La società presenta, inoltre, negli ultimi esercizi, un bilancio stabilmente attivo, a seguito di operazioni di razionalizzazione della struttura e la efficace presenza di un socio privato con partecipazione significativa, pari al 49%.
Per quanto esposto, si propone il mantenimento della partecipazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona in CRC srl.
Si prende atto che la Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 27 del 12 aprile 2016 ha esaminato la D.G.R. n. 23/CR del 24 marzo 2016, esprimendo parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
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