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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 10 maggio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 19 aprile 2016

Orchidea Società Cooperativa Sociale: accreditamento istituzionale, con prescrizioni, per l'esercizio dell'attività socio sanitaria, presso la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici adulti, precedentemente rilasciato all'Azienda Sanitaria n.8 Asolo: Comunità Alloggio denominata "La Casetta", Modulo di Base ubicata a Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75 capacità recettiva pari a n.8 utenti. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si provvede al rilascio dell'accreditamento istituzionale, con prescrizioni, alla Cooperativa Sociale Orchidea per la struttura socio sanitaria Comunità Alloggio denominata "La Casetta", - Modulo di Base - per pazienti psichiatrici adulti per una capacità recettiva pari a n.8 utenti, sita a Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75 precedentemente accreditata come Azienda Sanitaria n.8 Asolo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di accreditamento del 18.2.2015 - prot. reg. n. 96648/2015;
parere U.L.S.S. n.8 Asolo del 17.4.2015 - prot. reg. n. 163838/2015;
parere Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.4.2015 - prot. reg. n. 175614;
rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso redatto in data 28.8.2015 e trasmesso con nota del 9.9.2015, prot. n. 108102.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle unità d'offerta che operano nel settore della salute mentale ivi comprese le "Comunità Alloggio" per pazienti psichiatrici definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento.

Premesso quanto sopra l'Azienda ULSS n.8 Asolo era stata autorizzata, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.165 del 24.8.2010, e accreditata, con provvedimento giuntale n. 1094 del 12.6.2012, per la C.A. La Casetta" - Modulo di Base - sede operativa di Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75.

La Direzione Regionale Affari Legislativi con nota del 13.9.2012, ha precisato che l'autorizzazione all'esercizio e allo stesso modo l'accreditamento è unico e spetta al soggetto giuridico pubblico o privato che esercita l'attività e conseguentemente la Cooperativa Sociale Orchidea, in qualità di Ente Gestore, ha presentato richiesta di accreditamento istituzionale per la suddetta unità d'offerta per pazienti psichiatrici adulti:

Comunità Alloggio denominata "La Casetta" - Modulo di Base

sede operativa di Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75

capacità recettiva pari a n.8 utenti.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

  • con Decreto del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 32 del 26.1.2016 la Cooperativa Sociale Orchidea è stata autorizzata, con prescrizioni, all'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la C.A. in oggetto per n.8 posti;
  • l'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo, con nota del 17.4.2015, ha attestato che la Comunità Alloggio "La Casetta" rientra nella programmazione locale prevista dal Piano di Zona 2011-2015 dell'Ulss ed ha espresso pertanto parere favorevole avendo accertato la sostenibilità della struttura sia in termini di valutazione del fabbisogno sia di impatto economico;
  • il Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 27.4.2015, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della suddetta struttura;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto in data 28.8.2015 dall'Azienda U.L.S.S n. 9 Treviso e conclusosi come segue:

punteggio 80,00% e con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

AREA 02
Codice Requisito 2.5
Testo requisito Vengono effettuate verifiche e valutazioni sull'efficacia degli interventi for-mativi rispetto alla criticità iniziale (problema) che ha fatto nascere l'esigenza formativa
Non conformità Non presente evidenza di valutazione e pianificazione di interventi formativi

AREA 03
Codice Requisito 2.6
Testo requisito Esistono modalità documentate per informare con sistematicità ed uguaglianza i pazienti (o i tutori) circa le condizioni cliniche e i trattamenti previsti, al di là del consenso informato
Non conformità Non presente evidenza di modalità per la gestione delle informazioni relative agli ospiti della struttura

AREA 04
Codice Requisito 3.3
Testo requisito La programmazione delle attività di formazione e aggiornamento è sviluppata coinvolgendo gli operatori
Non conformità Non presente evidenza della programmazione

AREA 06
Codice Requisito 3.5
Testo requisito E' stata fatta una valutazione del rischio clinico con un piano di azione per ridurre i rischi chiave identificati come meritevoli di urgente attenzione
Non conformità Non presente evidenza della valutazione

AREA 06
Codice Requisito 3.11
Testo requisito Esiste un Clinical Incident Reporting System operativo nell'organizzazione
Non conformità Non evidenza

REQUISITI SPECIFICI

GENERALI STRUTTURE SALUTE MENTALE

Codice Requisito G.AC.0.5
Testo requisito Sono esplicitate e documentate procedure concordate con il DSM in relazione ai servizi indicati dallo standard
Non conformità Non presenti procedure

Codice Requisito G.AC.0.7
Testo requisito Sono effettuate o progettate iniziative di confronto con strutture analoghe
Non conformità: Non presente evidenza

Codice Requisito G.AC.0.9
Testo requisito Sono definite procedure concordate con il DSM, per la facilitazione dei reclami /suggerimenti da parte degli utenti o dei familiari e per la gestione dei tempi e delle modalità di risposta
Non conformità Non presente evidenza

Codice Requisito G.AC.0.25
Testo requisito Il piano annuale formativo previsto per l'autorizzazione all'esercizio ha adeguate risorse economiche / finanziarie e viene attuato secondo le modalità previste dallo standard
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse

Codice Requisito G.AC.0.26
Testo requisito è presente un progetto scritto di formazione e di aggiornamento del personale
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse

Codice Requisito G.AC.0.27
Testo requisito Le iniziative formative del personale promosse sono sottoposte ad accreditamento ECM dove previsto
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse

Codice Requisito G.AC.0.28
Testo requisito Sono definite procedure per la valutazione delle iniziative formative e il reale impatto sulla qualità degli interventi secondo le modalità previste
Non conformità Non evidenza delle procedure;

  • il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Orchidea ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite sia alle persone fisiche che compongono la Società sia al personale che opera nella struttura ai sensi della vigente normativa;
  • l'Azienda ULSS n.8 Asolo ha comunicato di aver controllato l'assenza di incompatibilità dei dipendenti della struttura Comunità Alloggio "La Casetta" della Cooperativa Orchidea avendo verificato l'assenza di rapporti di lavoro con il S.S.R.;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22.9.2015 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento per la Comunità Alloggio in epigrafe con n.12 prescrizioni come proposte dall'Azienda ULSS e con tempi di adeguamento pari a 60 gg.;

Tutto ciò premesso si propone di accreditare, con prescrizioni, la Cooperativa Sociale Orchidea per la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio denominata "La Casetta" - Modulo di Base
sede operativa di Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75
capacità recettiva pari a n.8 utenti.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
  • VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;
  • VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
  • VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
  • VISTEle DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011;
  • VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.165 del 24.8.2010 e la deliberazione della Giunta Regionale n.1094 del 12.6.2012;
  • VISTA la domanda di trasferimento di titolarità del 18.2.2015 presentata dalla Società Cooperativa Sociale Orchidea e la successiva domanda di accreditamento istituzionale del 18.2.2015 - prot. reg. n.96648/2015;
  • VISTO il decreto del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 32 del 26.1.2016 di autorizzazione all'esercizio della Cooperativa Orchidea presso la Comunità Alloggio denominata "La Casetta" per una capacità recettiva pari a n. 8 posti;
  • VISTO il parere dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Asolo del 17.4.2015 - prot. reg. n. 163838/2015;
  • VISTO il parere del Settore Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 27.4.2015 - prot. reg. n.175614;
  • VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso del 28.8.2015, trasmesso con nota del 9.9.2015, prot. n. 108102;
  • VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n.9 Treviso del 26.10.2015, n. prot.reg. 430933/2015;
  • VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 22.9.2015;

delibera

  1. di accreditare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Orchidea Società Cooperativa Sociale per la seguente unità d'offerta per pazienti psichiatrici:

Comunità Alloggio denominata "La Casetta" - Modulo di Base
sede operativa di Valdobbiadene (TV) - Via Roma n.75
capacità recettiva pari a n.8 utenti
con le seguenti prescrizioni:

REQUISITI GENERALI

AREA 02
Codice Requisito 2.5
Testo requisito Vengono effettuate verifiche e valutazioni sull'efficacia degli interventi formativi rispetto alla criticità iniziale (problema) che ha fatto nascere l'esigenza formativa
Non conformità Non presente evidenza di valutazione e pianificazione di interventi formativi
Tempo di adeguamento 60 gg.

AREA 03
Codice Requisito 2.6
Testo requisito Esistono modalità documentate per informare con sistematicità ed uguaglianza i pazienti (o i tutori) circa le condizioni cliniche e i trattamenti previsti, al di là del consenso informato
Non conformità Non presente evidenza di modalità per la gestione delle informazioni relative agli ospiti della struttura
Tempo di adeguamento 60 gg.

AREA 04
Codice Requisito 3.3
Testo requisito La programmazione delle attività di formazione e aggiornamento è sviluppata coinvolgendo gli operatori
Non conformità Non presente evidenza della programmazione
Tempo di adeguamento 60 gg.

AREA 06
Codice Requisito 3.5
Testo requisito E' stata fatta una valutazione del rischio clinico con un piano di azione per ridurre i rischi chiave identificati come meritevoli di urgente attenzione
Non conformità Non presente evidenza della valutazione
Tempo di adeguamento 60 gg.

AREA 06
Codice Requisito 3.11
Testo requisito Esiste un Clinical Incident Reporting System operativo nell'organizzazione
Non conformità Non evidenza
Tempo di adeguamento 60 gg.

REQUISITI SPECIFICI

GENERALI STRUTTURE SALUTE MENTALE

Codice Requisito G.AC.0.5
Testo requisito Sono esplicitate e documentate procedure concordate con il DSM in relazione ai servizi indicati dallo standard
Non conformità Non presenti procedure
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.7
Testo requisito Sono effettuate o progettate iniziative di confronto con strutture analoghe
Non conformità Non presente evidenza
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.9
Testo requisito Sono definite procedure concordate con il DSM, per la facilitazione dei reclami /suggerimenti da parte degli utenti o dei familiari e per la gestione dei tempi e delle modalità di risposta
Non conformità Non presente evidenza
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.25
Testo requisito Il piano annuale formativo previsto per l'autorizzazione all'esercizio ha adeguate risorse economiche / finanziarie e viene attuato secondo le modalità previste dallo standard
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.26
Testo requisito è presente un progetto scritto di formazione e di aggiornamento del personale
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.27
Testo requisito Le iniziative formative del personale promosse sono sottoposte ad accreditamento ECM dove previsto
Non conformità Non evidenza del piano, il documento di bilancio preventivo per l'anno in corso non prevede l'assegnazione di risorse
Tempo di adeguamento 60 gg.

Codice Requisito G.AC.0.28
Testo requisito Sono definite procedure per la valutazione delle iniziative formative e il reale impatto sulla qualità degli interventi secondo le modalità previste
Non conformità Non evidenza delle procedure
Tempo di adeguamento 60 gg.

  1. di incaricare l'Azienda U.L.S.S. n.9 Treviso di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della Società Cooperativa Sociale Orchidea;
  2. di dare atto che per l'esercizio della suddetta attività presso la C.A. "La Casetta" l'accreditamento era stato precedentemente rilasciato all'Azienda Sanitaria n.8 Asolo con provvedimento giuntale n. 1094 del 12.6.2012;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;
  4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
  7. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  8. di notificare copia del presente atto alla Cooperativa Sociale Orchidea e di inviarne copia all'Azienda Ulss n.8 Asolo;
  9. di incaricare il Settore Accreditamento Area Sanitaria, afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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