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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 19 aprile 2016

Disciplina dell'attività ricettiva in Bed & Breakfast. Individuazione dei comuni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r n. 11/2013, come modificata dall'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7. Deliberazione N. 21/CR del 15 marzo 2016.

Note per la trasparenza

Si provvede a individuare i Comuni nei quali ai sensi della Legge 7/2016 può essere svolta, anche in forma non imprenditoriale, l'attività di Bed & Breakfast. Si modificano conseguentemente le delibere che fanno riferimento alla precedente formulazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della L.r. n. 11/2013.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7/2016 "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato l'articolo all'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" sostituendo le parole "I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali" con le parole "Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale".

A seguito dell'anzidetta modifica, l'articolo 27, comma 2, lettera d), della Legge regionale n. 11/2013, così recita:

"d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale, non costituiscono attività d'impresa."

Con questa modifica normativa, il legislatore regionale ha, in primo luogo, preso atto, sia pure ai limitati fini della legislazione turistica, che tale tipologia di ricettività turistica può anche configurarsi come integrazione del reddito familiare senza carattere di imprenditorialità e ciò particolarmente in territori, come ad esempio quelli montani, a minore afflusso turistico e, in secondo luogo, ha eliminato la previsione della occasionalità dell'esercizio di bed & breakfast, prevedendo quindi, anche per questa tipologia di ricettività quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della Legge regionale n. 11/2013, che prevede che tutte le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

È per altro evidente che, avendo valore esclusivamente ai fini della legislazione turistica, l'ipotesi di cui al novellato articolo 27, comma 2, lettera d), non interferisce con la legislazione civilistica e fiscale, per la quale la Regione non ha competenza, ma si limita a raccordare questa eventualità con le altre previsioni turistiche in tema di modulistica, di classificazione e di SCIA, consentendo che i gestori di B&B possano, sotto la loro esclusiva responsabilità, presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale forma di offerta ricettiva anche dichiarando la natura non imprenditoriale dell'attività svolta.

Infine il legislatore regionale ha demandato alla Giunta regionale l'individuazione dei comuni per i quali vale la anzidetta presunzione, fornendo come criterio quello della bassa presenza turistica.

Al riguardo appare evidente che il legislatore regionale non ha voluto né fornire direttamente un elenco di comuni, né fissare un parametro assoluto, ma ha richiesto una valutazione comparativa tra territori diversi, e che tale valutazione non può che tenere conto del fatto che:

a)   l'offerta ricettiva dei B&B è un'ospitalità di tipo familiare nella propria abitazione;

b)   il Veneto è la prima regione turistica italiana e quindi anche il concetto di "bassa presenza turistica" va rapportato alla realtà veneta, così che appare significativo, più che il singolo dato assoluto di presenze in ciascun comune, il rilievo che sul totale dei 579 comuni veneti, l'81,8% delle presenze si concentra in 20 comuni, mentre il 18,2% si distribuisce su tutti gli altri 559 comuni.

Al riguardo, giova infatti ricordare che le presenze turistiche non sono uniformemente distribuite su tutto il territorio del Veneto, ma sono fortemente concentrate in un ristretto numero di comuni e che tale tendenza è largamente stabile nel tempo e confermata dalle serie storiche dei dati statistici del turismo; in particolare, i primi 10 comuni totalizzano più del 65% del totale delle presenze, i primi 20 più del 80% e i primi 50 oltre il 90% del totale complessivo delle presenze turistiche nel Veneto.

Alla luce di tali dati, appare corretto rilevare che - dato che 559 comuni totalizzano tutti assieme meno del 20% delle presenze turistiche complessive - tali comuni sono individuabili come a "bassa presenza turistica" agli effetti del disposto dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013. Per comodità degli operatori, è poi più semplice indicare i 20 comuni che totalizzano da soli oltre l'81,8% delle presenze turistiche come i comuni per i quali non vale la previsione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge n. 11/2013 in ordine alla gestione non imprenditoriale dei B&B, e precisamente:

 

Comune

Presenze

Media

2013-15

% su media Veneto

quota cumulata

 

2013

2014

2015

1

Venezia

9.778.225

9.983.416

10.182.829

9.981.490

16,0%

16,05%

2

Cavallino - Treporti

6.083.116

6.140.332

6.128.296

6.117.248

9,8%

25,88%

3

San Michele al Tagliamento

5.726.029

5.636.335

5.359.540

5.573.968

9,0%

34,84%

4

Jesolo

5.214.664

5.209.331

5.386.543

5.270.179

8,5%

43,31%

5

Caorle

4.305.573

4.272.496

4.282.036

4.286.702

6,9%

50,20%

6

Lazise

2.974.386

3.102.598

3.126.639

3.067.874

4,9%

55,13%

7

Peschiera del Garda

1.836.089

1.865.567

2.086.677

1.929.444

3,1%

58,23%

8

Bardolino

1.805.028

1.824.865

1.967.548

1.865.814

3,0%

61,23%

9

Abano Terme

1.805.065

1.847.732

1.864.981

1.839.259

3,0%

64,19%

10

Verona

1.579.299

1.681.439

1.762.637

1.674.458

2,7%

66,88%

11

Padova

1.245.419

1.315.671

1.438.825

1.333.305

2,1%

69,03%

12

Chioggia

1.310.206

1.234.303

1.298.652

1.281.054

2,1%

71,08%

13

Rosolina

1.097.738

1.085.991

1.070.761

1.084.830

1,7%

72,83%

14

Cortina d'Ampezzo

1.022.991

1.000.296

1.072.656

1.031.981

1,7%

74,49%

15

Malcesine

981.276

985.315

1.031.797

999.463

1,6%

76,09%

16

Castelnuovo del Garda

983.632

1.018.359

860.892

954.294

1,5%

77,63%

17

Montegrotto Terme

852.626

855.351

875.475

861.151

1,4%

79,01%

18

Garda

801.421

772.332

821.623

798.459

1,3%

80,30%

19

Eraclea

456.017

518.716

498.017

490.917

0,8%

81,09%

20

Vicenza

446.964

446.816

500.734

464.838

0,7%

81,83%


Si ritiene altresì di proporre che l'individuazione dei 559 comuni a "bassa presenza turistica" come conseguenza della segnalazione sopra operata dei 20 comuni ad "altra presenza turistica" possa valere almeno per il periodo 2016 - 2020 e si intenda confermata anche dopo il 2020 fino a diverso provvedimento di individuazione.

Si ritiene inoltre di incaricare il Direttore della Sezione Turismo di apportare le conseguenti modificazioni alla modulistica turistica di interesse.

Da ultimo, appare doveroso precisare che, con la suindicata abrogazione della possibilità di gestione occasionale dei B&B, tale modalità di offerta ricettiva non è più coerente con il quadro normativo regionale che prevede che tutte le strutture ricettive debbano avere apertura annuale o stagionale. Conseguentemente i gestori di B&B che avessero, prima della pubblicazione del provvedimento definitivo di attuazione del disposto del novellato articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale n.11/2013, optato per l'apertura occasionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo debbono optare per l'apertura annuale o stagionale e darne comunicazione agli enti territorialmente competenti in conformità alla modulistica regionale.

Detta comunicazione andrà presentata tramite apposito modello pubblicato nel BUR n. 116/2014 al link: http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699 e merita precisare che la mancata segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera a) e lettera i) e n bis) della L.R. n. 11 del 2013.

Di conseguenza, al fine di armonizzare la nuova normativa riguardante i bed & breakfast, occorre procedere alla modificazione e integrazione anche della deliberazione regionale n. 419/2015 sostituendo il punto 6 del deliberato nel modo seguente: "6. di dare atto che - ai fini della legislazione turistica e in conformità all'articolo 27, comma 2 della L.r. n. 11/2013 e s.m. - i bed & breakfast ubicati nei territori di comuni diversi da quelli del seguente elenco non costituiscono attività di impresa: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza.

Va altresì, conseguentemente, modificato l'articolo 8, comma 4 dell'Allegato A della deliberazione n. 419/2015 nel modo seguente: "4. Il titolare di bed & breakfast ubicato nei territori di comuni diversi da quelli indicati al punto 6 del dispositivo del presente provvedimento è tenuto a comunicare il periodo, annuale o stagionale, di apertura al pubblico, secondo la modulistica regionale".

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, della legge regionale n. 11 del 2013, è stata trasmessa alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 6 aprile 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data il 6 aprile 2016 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015 "Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari";

delibera

1.     di disporre, per le motivazioni indicate in premessa ed ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 come novellato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, che la gestione di bed & breakfast non costituisce attività d'impresa in tutti i comuni del Veneto, ad eccezione di quelli indicati nel seguente elenco: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza;

2.     di dare atto che la presente individuazione, attuativa dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 11/2013, vale per il periodo 2016 - 2020 e si intende confermata anche dopo il 2020 fino a diverso provvedimento di individuazione;

3.     di prevedere che i gestori di B&B che, prima della pubblicazione del provvedimento definitivo, avessero adottato l'apertura occasionale, debbano optare per l'apertura annuale o stagionale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, dandone comunicazione agli enti territorialmente competenti mediante il modello disponibile presso il SUAP e pubblicato nel BUR n. 116/2014 al link
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=286699

4.     di modificare ed integrare la deliberazione regionale n. 419/2015 sostituendo:

•  il punto n. 6 del deliberato nel modo seguente:

"6. di dare atto che - ai fini della legislazione turistica e in conformità all'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 11/2013 e s.m. - i bed & breakfast ubicati nei territori di comuni diversi da quelli del seguente elenco non costituiscono attività di impresa: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto Terme, Garda, Eraclea, Vicenza;

•  l'articolo 8, comma 4 dell'Allegato A della deliberazione medesima nel modo seguente:

"4. Il titolare di bed & breakfast ubicato nei territori di comuni diversi da quelli indicati al punto 6 del dispositivo del presente provvedimento è tenuto a comunicare il periodo, annuale o stagionale, di apertura al pubblico, secondo la modulistica regionale";

5.     di ribadire che la non imprenditorialità dei B&B di cui alla legge regionale indicata al punto 1. ha valore solo ed esclusivamente ai fini della legge del turismo;

6.     di incaricare il Direttore della Sezione Turismo di apportare alla modulistica turistica di interesse le opportune modificazioni per consentire ai gestori di B&B situati nei territori dei 559 comuni di cui al punto 1) di presentare la documentazione turistica abilitante all'esercizio di tale modalità di offerta ricettiva anche dichiarando, sotto la loro esclusiva responsabilità civilistica e fiscale, la natura non imprenditoriale dell'attività svolta;

7.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

8.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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