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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 19 aprile 2016

PAR FSC Veneto 2007-2013 - DD.G.R. n.1700/2013, n.2620/2013 e n.2370/2014. Attuazione Asse prioritario 4 Mobilità Sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. Novità normative introdotte con l'approvazione dell'articolo 31-bis della Legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133 in materia di vita tecnica degli impianti a fune.

Note per la trasparenza

Il provvedimento incarica la Sezione Mobilità della valutazione delle varianti progettuali presentate ai sensi delle novità legislative introdotte con l'approvazione dell'articolo 31-bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 in materia di vita tecnica degli impianti a fune.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con propria deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario per la programmazione delle risorse per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), recependo le modalità di utilizzo delle stesse stabilite dal CIPE con delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011 e con successivi provvedimenti, per ultima la deliberazione n. 1499 del 29/10/2015, ha provveduto ad effettuarne gli aggiornamenti;

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), a seguito del soddisfacimento delle prescrizioni impartite dal CIPE con deliberazione n. 9 del 20/01/2012 in sede di presa d'atto del PAR FSC presentato dalla Regione Veneto, con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria del 01/08/2012, ha reso disponibili le risorse per il PAR FSC.

Il PAR approvato destina le risorse stanziate suddividendole in sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati in "linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate con delibera di Giunta regionale n. 725 del 7 giugno 2011, le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA).

La Sezione Mobilità è stata individuata quale SRA della linea di intervento 4.2 "Impianti a fune" allocata nell'Asse Prioritario IV "Mobilità Sostenibile" che ha come obiettivo quello di "migliorare l'accessibilità ai territori montani in modo sostenibile" ovvero quello di migliorare l'accessibilità delle aree di montagna attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone promuovendo la realizzazione di nuove costruzioni e di interventi atti all'innovazione tecnologica di quelli esistenti.

Il PAR prevede nel proprio piano finanziario uno stanziamento di risorse per la linea di intervento destinata agli impianti a fune, sulla base del quale la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1700 del 24 settembre 2013 ha approvato un bando per l'erogazione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi che garantiscono il potenziamento dei sistemi di trasporto a fune esistenti facendoli ricadere in due specifiche fattispecie:

-      CATEGORIA A: nuova realizzazione di impianti o sostituzione di impianti già esistenti. Sono comprese le relative opere per la difesa dal pericolo delle valanghe;
-      CATEGORIA B: ammodernamento, sistemazione, revisione secondo le scadenze previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 2 gennaio 1985, rinnovo di vita tecnica nonché riposizionamento di impianti. Sono comprese le relative opere per la difesa dal pericolo delle valanghe.

Gli interventi ammessi a contributo sono stati successivamente individuati con due provvedimenti della Giunta Regionale con i quali è stata dapprima definita la graduatoria delle priorità (D.G.R. n. 2620/2013) e successivamente disposte le obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai contributi effettivamente concessi (D.G.R. n. 2370/2014).

Si rende ora necessario l'esame di alcune importanti modifiche legislative che hanno di fatto rivoluzionato l'assetto normativo del settore impiantistico funiviario relativamente alla vita tecnica degli impianti a fune.

Il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 23 del 02 gennaio 1985 recante "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri" ha stabilito a suo tempo i termini temporali entro i quali un impianto funiviario possa esercire regolarmente introducendo il c.d. concetto di vita tecnica dell'impianto.

Sulla base di tale normativa pertanto, alla scadenza della vita tecnica dell'impianto, un gestore per continuare ad esercire, era obbligato a procedere con la completa sostituzione dell'impianto ovvero con la realizzazione di radicali interventi sulle apparecchiature o sugli organi in movimento (c.d. rinnovo di vita tecnica).

A seguito dell'approvazione dell'articolo 31-bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 "Sblocca Italia", è stata recepita la necessità di rivedere il citato DM per la parte relativa al concetto di scadenza di vita tecnica, rimandando ad un successivo atto ministeriale la definizione dei dettagli tecnico-attuativi della norma.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con Decreto n. 203 del 1 dicembre 2015 ha emanato il "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone" con il quale sono stati definiti gli interventi tecnici necessari per poter ottenere un prolungamento della vita tecnica degli impianti a fune superando le scadenze imposte dal D.M. del 2/1/1985.

Con altro provvedimento dello scorso 7 gennaio a firma del Direttore Generale del MIT Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale, sono state ulteriormente definite le procedure applicative del DM n. 203/2015 consentendo di fatto agli Enti competenti all'approvazione dei progetti nonché ai gestori degli impianti a fune di poter correttamente operare.

A seguito della conclusione di tale processo legislativo e con precipuo riferimento al bando in argomento, si deve necessariamente tener conto che le richieste di ammissibilità al contributo delle varianti progettuali presentate ai sensi delle novità normative introdotte dal legislatore statale, si configurano come delle varianti progettuali sostanziali che non ricadono in alcuna delle tipologie previste dal bando, essendo lo stesso stato pubblicato prima di tale mutamento normativo.

Si ricorda infatti, che il bando di cui alla D.G.R. n. 1700/2013 all'articolo 15 prevede che nel caso di richieste di varianti sostanziali sia la Giunta Regionale a doversi esprimere sull'ammissibilità delle singole istanze.

Al fine di semplificare e di rendere più snelle le procedure di valutazione delle richieste che verranno presentate, tenuto conto che le stesse derivano da una sopraggiunta modifica normativa e che l'istruttoria si concretizzerà in un'attività meramente tecnica e priva di qualsivoglia discrezionalità, si ritiene utile proporre alla Giunta Regionale di delegare la SRA alla valutazione sull'ammissibilità dei singoli progetti e all'emanazione degli eventuali atti necessari.

Infine, come detto, dal momento che nei casi di specie verrebbero a delinearsi interventi non ricadenti in alcune delle categorie perviste dal bando (A e B), per analogia si ritiene corretto assegnare agli stessi i medesimi massimali definiti dal bando per la categoria B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. n. 54/2012;

VISTA la l.r. n. 4/2013;

VISTA la l.r. n. 21/2008:

VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011 e n. 9/2012;

VISTA la D.G.R. n. 725/2011;

VISTA la D.G.R. n. 1186/2011;

VISTA la D.G.R. n. 2027/2012;

VISTA la D.G.R. n. 1700/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2620/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2370/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1499/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1569/2015;

VISTO il D.M. n. 203/2015 e il Decreto del Direttore Generale del MIT Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del 7 gennaio 2016;

delibera

1.      di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di incaricare la Sezione Mobilità dell'istruttoria e dei conseguenti atti amministrativi finalizzati alla conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di variazione dei progetti presentate ai sensi del Decreto n. 203 del 1 dicembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) avente ad oggetto il "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";

3.      di incaricare la Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente atto;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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