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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 19 aprile 2016

Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R del Veneto. Assunzione provvedimenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a determinare linee in favore dei Commissari Straordinari delle AA.TT.E.R., ai fini di un eventuale conferimento di funzioni gestionali delegate.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge regionale 28 giugno 2013, n. 13, ha apportato modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, concernente “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” ed istitutiva delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale – ATER del Veneto, in luogo degli Istituti Autonomi Case Popolari – IACP, peraltro prevedendo:

- la figura del “Direttore Generale” in sostituzione dei precedenti Organi aziendali di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente);

- la figura del “Revisore Unico dei Conti” in luogo del precedente Organo aziendale di controllo (il Collegio dei Revisori dei Conti);

- la eliminazione dell’Organo aziendale di gestione (il Direttore).

Per quanto attiene la figura del Direttore, è da sottolineare che l’art. 10 della citata L.R. n. 13/2013 prevede anche per tale Organo aziendale la continuazione dell’esercizio delle proprie funzioni fino alla scadenza del mandato, il cui termine ultimo contrattualmente previsto è fissato a tutto il 27 aprile 2016.

Nel frattempo, con l’approvazione della legge regionale 18 settembre 2015, n. 16, concernente “Modifiche all’art. 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 – legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, è stata prevista:

a) l’adozione, da parte della Giunta Regionale, di un disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali (comma 2.);

b) nelle more di approvazione del suddetto disegno di legge, la nomina, a cura della Giunta medesima, di Commissari Straordinari per la gestione amministrativa ordinaria dei predetti Enti strumentali, la cui durata in carica è prevista per il periodo di un anno, rinnovabile per la medesima durata (commi 2bis. – 2ter.);

c) la continuazione del rapporto in essere con il Direttore e dell’Organo di revisione contabile, che continueranno ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza rispettivamente dei relativi contratto e mandato (commi 2quater. – 2quinquies.).

A tale previsione legislativa è stata data piena attuazione anche per quanto attiene le ATER del Veneto: anziché procedere alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende di cui all’art. 11 della L.R. n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, seppur avendo provveduto all’avvio delle procedure volte al reperimento di tale figura Aziendale, la Giunta Regionale, con deliberazione 10 novembre 2015, n. 1591, ha, tra l’altro:

- nominato i Commissari Straordinari delle ATER del Veneto riconoscendo ad essi il compenso, escluso in caso di dipendente regionale, previso dalla citata L.R. n. 16/2015;

- stabilito che la nomina decorre dalla data della deliberazione medesima e che la durata in carica è quantificata in un anno, rinnovabile per la stessa durata e comunque fino alla nomina del Direttore Generale ai sensi dei combinati disposti delle leggi regionali n. 10/1995 (modificata ed integrata dalla L.R. n. 13/2013) e n. 16/2015.

Nella sostanza, anziché procedere alla nomina dei Direttori Generali in seno alle “governance” aziendali, come previsto dalla novellazione normativa apportata alla legge regionale istitutiva delle ATER, sopra riportata, è stato deciso di provvedere alla nomina di Commissari straordinari che, di fatto, si sono insediati con la scadenza dei precedenti Organi aziendali di amministrazione (il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente), come previsto dalla L.R. n. 16/2015.

I Commissari Straordinari così nominati hanno pertanto il compito di “traghettare” le Aziende di che trattasi fino agli intervenuti riordino e razionalizzazione di cui sopra, da approvarsi mediante apposita previsione normativa, ponendo esclusivamente in essere azioni di ordinaria amministrazione (sostanzialmente individuate nella conservazione della patrimonialità immobiliare in proprietà, nella definizione delle attività precedentemente avviate e nella esecuzione della programmazione regionale di settore, regolarmente approvata), nonché alla assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, necessari per il regolare svolgimento delle attività aziendali e nell’esclusivo interesse dell’Azienda medesima.

Stante l’imminente scadenza contrattuale dei Direttori di cui alla precedente lettera c), i Commissari Straordinari Aziendali, per il tramite del Commissario di Vicenza, che presiede l’Associazione Regionale ATER del Veneto – ARAV, con nota prot. n. 232 in data 23.03.2016, hanno evidenziato la preoccupazione determinata a tale scadenza, rappresentando il rischio di paralisi delle attività gestionali aziendali, con evidente riferimento agli aspetti che pregiudicano il regolare svolgimento delle attività cui le Aziende sono chiamate a svolgere anche per i propri fini istituzionali.

In considerazione di tali circostanze, si ritiene che i Commissari medesimi, ferma restando e nell’ambito della propria piena responsabilità , trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di natura privatistica:

A) possono valutare l’opportunità di procedere alla assunzione di provvedimenti indifferibili ed urgenti, rivolti a garantire l’integrità operativa aziendale ed a scongiurare eventuali danni, discontinuità e carenza in capo alle Aziende, rivolti ad individuare una figura interna professionale, di livello dirigenziale, da incaricare dello svolgimento, a livello apicale, delle seguenti funzioni:

- curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale;

- assumere le dovute responsabilità per il pieno conseguimento degli obiettivi;

- presiedere alle aste ed alle licitazioni private;

- stipulare i contratti e provvedere agli acquisti e delle spese necessari per il normale e regolare funzionamento;

- coordinare le risorse umane ed organizzare i servizi con funzionalità, economicità e rispondenza tecnico-amministrativa, preposta per il perseguimento dei fini aziendali;

- rappresentare in giudizio l’Azienda su espressa delega, con facoltà di conciliare e transigere;

- coadiuvare il Commissario sui contenuti e la redazione dei provvedimenti emanabili, mediante la espressione di parere di legittimità;

B) ferma restando la tipologia contrattualistica del personale aziendale, si ritiene che eventuali aspetti concernente il trattamento economico per l’assunzione delle predette funzioni rientrino nella piena ed assoluta responsabilità dell’azione commissariale; ad ogni buon conto, si ritiene che, soprattutto nell’ottica della prosecuzione di un percorso comunque rivolto alla razionalizzazione della spesa pubblica del personale, eventuali suddetti compensi possano essere riconosciuti qualora:

- non si verifichi alcun aumento della spesa corrente sostenuta per il personale, debitamente attestata dall’Organo aziendale di revisione e di controllo;

- che il trattamento economico omnicomprensivo lordo annuo riconoscibile, sommato a quello percepibile per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali non sia superiore in alcun modo a quello percepito con medesimo regime dal Direttore (in scadenza contrattuale) nel corso dell’anno 2015;

- che il trattamento economico omnicomprensivo lordo riconoscibile su base annua al dirigente eventualmente incaricato, per lo svolgimento delle predette funzioni e sommato a quello percepibile per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, non sia in alcun modo superiore al venticinque per cento di quello riconosciuto per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali medesime.

Sempre nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica per il personale, si sottolinea che le suddette previsioni economiche non determinerebbero in alcun modo alcun aumento della spesa di che trattasi qualora fosse stato provveduto alla nomina del “Direttore Generale” di cui alla novellazione normativa apportata alla legge istitutiva delle ATER.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 10, 28 giugno 2013, n. 13 e 18 settembre 2015, n. 16;

VISTA la precedente propria deliberazione 10 novembre 2015, n. 1591;

VISTA la nota dell’Associazione Regionale ATER del Veneto – ARAV, prot. n. 232 in data 23.03.2016;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare, anche a riscontro della nota di ARAV prot. n. 232 in data 23.03.2016, le linee operative indicate ai Commissari Straordinari alle lettere A) e B);

2. di stabilire che la durata degli incarichi a figura interna professionale di livello dirigenziale di cui alla lettera A) delle premesse, anche a fini di continuità dell’azione gestionale aziendale, non possono superare i tre mesi successivi la data di scadenza in carica dei Commissari Straordinari aziendali;

3. di dare atto, come esplicitato in premessa, che l’eventuale assunzione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti rimane in capo alla esclusiva responsabilità dei Commissari Straordinari delle ATER, nel pieno rispetto della vigente disciplina, trattandosi, nel particolare, di relazioni contrattuali di natura privatistica;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto;

5. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa della esecuzione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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