Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 12 aprile 2016


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 338 del 24 marzo 2016

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3 - Completamento del trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933. Conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D. Lgs. 387/2003. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009 e n. 465 del 2 marzo 2010.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si intende dare completa attuazione al trasferimento alla Provincia di Belluno delle competenze di cui all'art. 3 della LR. 2/2006, anche modificando i precedenti provvedimenti assunti al riguardo. In tale contesto, sono altresì attribuite alla Provincia di Belluno delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti idroelettrici. Detta attribuzione di competenze conclude il processo avviato con la citata L.R. 2/2006 che ha trasferito alla medesima Provincia funzioni e compiti in materia di gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua anche a scopo idroelettrico nonché l'introito dei relativi canoni.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Come noto, l'art. 89, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha, a suo tempo, trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

In sede di recepimento delle suddette disposizioni operato con la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, si era ritenuto opportuno mantenere interamente in capo alla Regione tali funzioni, anziché operare un conferimento delle stesse agli Enti locali.

Tanto, in considerazione del fatto che la gestione della risorsa idrica ricade, a pieno titolo, fra quelle che richiedono l'unitario esercizio e che, in tali fattispecie, sia la riforma Bassanini che le disposizioni attuative del Titolo V° della Costituzione (art. 118, comma 1), riformato con L.C. 3/2001, riconoscono il principio in base al quale le funzioni amministrative sono di competenza, principalmente, degli Enti locali, fatto salvo quelle, per l'appunto, per le quali è necessario garantire l'unitarietà di gestione.

In seguito, l'art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria dello Stato per l'anno 2004), ha disposto l'attribuzione alle Province composte, per il 95%, da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico: per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.

La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e relativi provvedimenti attuativi, e segnatamente le deliberazioni della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009 e n. 465 del 2 marzo 2010, sulla scorta delle quali la suddetta Provincia è divenuta titolare delle funzioni in argomento a far data dal 1° gennaio 2009.

Va precisato come la Giunta Regionale avesse ritenuto, in una prima fase di avvio del passaggio di competenze, di mantenere comunque in capo alla Regione talune attività: di queste, alcune sono attualmente esercitate dalla Provincia di Belluno in forza di successivi provvedimenti, anche di natura legislativa, mentre altre seguono ancora la disciplina temporaneamente prevista nella sopra citata DGR n. 465/2010.

Peraltro, allo stato attuale, appare necessario attribuire alla Provincia di Belluno le funzioni ancora esercitate dagli Uffici regionali nella materia.

Ci si riferisce, in particolare, alle attività concernenti l'esame delle domande concorrenti e delle osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 relative alle istanze di concessione anche afferenti gli impianti idroelettrici ex art. 12 D.Lgs.387/2003, nonché al parere sull'inammissibilità ed inattuabilità delle stesse, che si propone di attribuire alla competenza della Provincia di Belluno con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Quanto sopra trova giustificazione anche ove si consideri che il 31 dicembre 2015 è intervenuta la scadenza della convenzione per lo Sportello Unico Demanio Idrico e che questo ha comportato, tra l'altro, l'effettiva consegna dalla Regione alla Provincia di Belluno di tutte le pratiche in itinere relative a concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico con decorrenza, per l'appunto, dal 1° gennaio del corrente anno.

Va, inoltre, precisato che per quanto attiene le concessioni di derivazione a scopo idroelettrico il passaggio di competenze risulta, di fatto, incompleto senza l'attribuzione, alla Provincia di Belluno anche delle funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" attualmente in capo alla Regione, che le esercita per il tramite della Giunta Regionale.

Merita evidenziare, per maggior completezza, che detto decreto legislativo disciplina l'iter finalizzato all'installazione e realizzazione dell'impianto di produzione di energia con l'esclusione, quindi, del procedimento di concessione di derivazione che rimane separato e distinto anche nelle finalità, essendo rivolto a garantire il miglior uso dell'acqua e l'idoneità di questo uso, sotto il profilo idraulico, a non compromettere il regime del corso d'acqua oggetto di prelievo.

Peraltro, nel caso di specie, va rimarcato come il provvedimento concessorio e quello autorizzativo pur disgiunti, siano comunque complementari, dal momento che l'uno non produce alcun effetto in assenza dell'altro e l'attribuzione a due diverse amministrazioni delle rispettive competenze priverebbe, di fatto, entrambe dell'effettivo, pieno ed autonomo esercizio della funzione di cui trattasi.

Per tale ragione, si ritiene opportuno, a completamento dell'attuazione della richiamata L.R. 2/2006, proporre il conferimento alla Provincia di Belluno anche dei compiti afferenti il citato art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

Rimangono comunque in capo alla Regione le funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni uniche relative agli impianti serviti da derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino, ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali, per le quali la Regione ha mantenuto la competenza per quanto attiene le relative concessioni di derivazione ed individuate secondo i seguenti criteri:

  • le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
  • le derivazioni servite da un invaso di almeno cinque milioni di metri cubi;
  • le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
  • le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

L'attribuzione delle funzioni di cui trattasi opera con riferimento a tutte le pratiche autorizzative, ivi comprese quelle in corso alla data del presente provvedimento.

La Provincia di Belluno farà fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni in questione con le somme introitate ai sensi della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 e della L.R. 29 ottobre 2015, n. 19.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la L.R. 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009 e n. 465 del 2 marzo 2010;

delibera

1.      Di trasferire alla Provincia di Belluno, per le ragioni di cui in premessa, le attività concernenti l'esame delle domande concorrenti e delle osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1933 relative alle domande di concessione anche afferenti gli impianti idroelettrici ex art.12 D.Lgs.387/2003, nonché il parere sull'inammissibilità ed inattuabilità delle stesse, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

2.      Di trasferire alla Provincia di Belluno, per le motivazioni esposte in premessa, i compiti afferenti il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, a completamento dell'attuazione dell'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2;

3.      Di dare atto che rimangono comunque in capo alla Regione le funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni uniche relative agli impianti serviti da derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino, ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali, per le quali la Regione ha mantenuto la competenza per quanto attiene le relative concessioni di derivazione individuate secondo i seguenti criteri:

  • le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
  • le derivazioni servite da un invaso di almeno cinque milioni di metri cubi;
  • le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
  • le derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

4.      Di stabilire, altresì, che il conferimento di funzioni di cui trattasi opera con riferimento a tutte le pratiche autorizzative, ivi comprese quelle in corso alla data del presente provvedimento;

5.      Di dare atto che la Provincia di Belluno farà fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite con il presente provvedimento mediante utilizzo delle somme introitate ai sensi della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 e della L.R. 29 ottobre 2015, n. 19;

6.      Di dare mandato alla Sezione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Belluno;

7.      Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro