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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 12 aprile 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 24 marzo 2016

Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario". Indicazioni operative.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si autorizza il Commissario liquidatore, ai sensi della DGR n. 681/2015, ad aprire un tavolo negoziale finalizzato all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dipendente di Veneto Agricoltura in liquidazione, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sul contenimento della spesa di personale

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
DGR n. 681 del 28 aprile 2015;
nota del Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura prot. n. 3161 del 26.02.2016.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In data 5 dicembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", che prevede tra l'altro la soppressione e la messa in liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché la nomina di un Commissario liquidatore.

Al riguardo, l'articolo 14 della medesima legge reca le norme per la procedura di liquidazione della suddetta Azienda, prevedendo che la Giunta regionale nomini il Commissario liquidatore, stabilendo i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali, le direttive concernenti la gestione ordinaria, nonché il termine, non superiore ai 180 giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi.

Pertanto, con DGR n. 681 del 28 aprile 2015 è stato nominato il suddetto Commissario liquidatore, fissando quale termine per le operazioni di liquidazione i centottanta giorni successivi alla data di formale presa in consegna, da parte del medesimo Commissario, delle attività esistenti nonché dei libri contabili e degli altri documenti dell'ente soppresso.

Il Commissario liquidatore, insediatosi in data 26 maggio 2015, nei termini e con le modalità previsti dalla DGR n. 681/2015 e assistito dall'ufficiale rogante regionale, ha preso in consegnain data 15 giugno 2016 i beni, le scritture contabili, le raccolte ufficiali dei provvedimenti dell'ente, nonché tutti i documenti previsti dalla deliberazione suddetta.

A conclusione dell'attività di liquidazione, il Commissario liquidatore ha adottato la Disposizione n. 182 del 11.12.2015 "Approvazione relazione ricognitiva e proposta di liquidazione di Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della LR 28 novembre 2014, n. 37 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 681 del 28 aprile 2015", trasmessa con nota prot. n. 28314 del 15.12.2015 al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, ricevuta in pari data al protocollo regionale con n. 510141.

Tutti i documenti, parti integranti e sostanziali della Disposizione del Commissario liquidatore n. 182/2015, sono stati acquisiti in formato elettronico dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale con nota prot. n. 28424 del 16.12.2015, ricevuta al protocollo regionale in pari data, prot. n. 511889, e attualmente sono all'esame delle Strutture regionali.

In questa fase transitoria, che si concluderà con la nomina del Direttore della nuova Agenzia, il Commissario liquidatore, con nota prot. n. 3161 del 26.02.2016 comunica di aver ricevuto il sollecito della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) aziendale sull'applicazione degli istituti del contratto collettivo nazionale (CCNL) dei Servizi Ambientali, riguardanti in particolare a) il trattamento di previdenza complementare e di assistenza sanitaria, b) gli scatti di anzianità, c) il riconoscimento economico del passaggio automatico di parametro di inquadramento contrattuale, d) i tabellari retributivi, nonché dell'istituto dell'indennità di vacanza contrattuale, non previsto dal CCNL vigente.

Il Commissario liquidatore precisa inoltre che in ordine ad alcuni elementi della richiesta sindacale (precedenti punti a, b, c), salvo diverso e tempestivo avviso da parte dell'Amministrazione regionale, procederà nel senso di dar corso alle applicazioni secondo le decorrenze di cui al CCNL, mentre per altri, chiede "sia di poter acquisire dall'Ente regionale legiferante un orientamento interpretativo in merito a modalità e limiti applicativi degli articoli 12 e 13 della legge della Regione del Veneto n. 37/2014 e sulla scorta dello stesso, sia di autorizzare Veneto Agricoltura all'apertura di un tavolo negoziale volto a definire il trattamento applicabile al personale di VA sotto i profili considerati."

Preme innanzitutto precisare che l'Allegato A alla DGR n. 681/2015 precisa che, al fine di non comportare soluzione di continuità nella gestione dell'ente soppresso, il Commissario liquidatore resta in carica esclusivamente per l'espletamento dell'attività ordinaria sino alla data di adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva le operazioni di liquidazione e la relativa documentazione e che nomina del direttore dell'Agenzia.

La medesima DGR, sempre nel paragrafo e) "Direttive concernenti la gestione ordinaria" precisa inoltre alle lettere:

"e.4 E' fatto, di norma, divieto al commissario liquidatore di concludere contratti che comportino, per l'azienda soppressa, l'assunzione di oneri di carattere pluriennale, in assenza di autorizzazione da parte della Giunta regionale";

"e.7 E' fatto inoltre divieto al commissario liquidatore di costituire nuovi rapporti di lavoro e di attribuire incarichi durante la gestione liquidatoria; sono fatte salve eventuali forme di collaborazione e rapporti di lavoro temporaneo che il commissario liquidatore potrà attivare per periodi limitati, su espressa richiesta e/o autorizzazione della Giunta regionale, esclusivamente per le professionalità non reperibili tra il personale dell'ente soppresso e per far fronte a picchi di attività derivanti da obbligazioni già assunte dall'Azienda soppressa";

"e.8 E' fatto altresì espresso divieto al commissario liquidatore di disattendere i princìpi di contenimento della spesa pubblica, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale".

Al riguardo, si ricorda che l'Azienda regionale Veneto Agricoltura è un ente strumentale della Regione del Veneto inserito nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 e che la Regione del Veneto ha da tempo veicolato ai propri enti strumentali gli obiettivi di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento, con particolare riguardo a quella di personale.

A tal fine, già la legge regionale n. 2/2007, all'art. 49, reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione del Veneto, indicati nel conto economico consolidato di cui sopra, prevedendo che questi concorrono al contenimento della spesa pubblica osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale n. 7/2011, che all'articolo 10, comma 1, stabilisce che al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale adotta una deliberazione ricognitiva dell'attività gestionale degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che entro trenta giorni dalla deliberazione di cui sopra, la Giunta regionale adotta un disegno di legge di riordino e riorganizzazione degli enti strumentali.

La Giunta regionale, con DGR n. 1841/2011, in considerazione dei tempi necessari per l'adozione della suddetta deliberazione ricognitiva, ha ritenuto di mettere in atto un immediato intervento, finalizzato ad assicurare gli obiettivi di contenimento della spesa degli enti per il personale, assoggettando gli enti medesimi ad una preventiva autorizzazione per i seguenti aspetti: a) modifiche in aumento di dotazioni organiche; b) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo; c) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti; d) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico. Si evidenzia che le disposizioni dettate dalla medesima deliberazione sono attualmente vigenti per effetto della proroghe intervenute a seguito dell'adozione di successive deliberazioni, alcune delle quali ne hanno peraltro ampliato la portata.

Tra queste, deve essere segnalata la DGR n. 2563/2012 che, oltre a prorogare i termini di validità delle prescrizioni della DGR n. 1841/2011, stabiliva che gli enti, per l'annualità 2013, prevedessero una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione Veneto.

Successivamente, con DGR n. 233/2015, la Giunta regionale ha provveduto a determinare ulteriori criteri in merito ai provvedimenti relativi alla preventiva autorizzazione in materia di personale adottati dagli Enti Strumentali, prevedendo che sia la Giunta Regionale ad autorizzare preventivamente i provvedimenti adottati dagli Enti Strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un aumento di spesa; in tutti gli altri casi, ove non sia previsto un aumento di spesa, la Giunta regionale ha demandato ai Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli enti, aziende ed agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare preventivamente i sopraccitati provvedimenti, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta Regionale suddette.

L'applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 1841/2011, come modificato e integrato dalle deliberazioni sopra richiamate, è stata prorogata al 31 dicembre 2016 dalla DGR n. 1862 del 23.12.2015.

Si evidenzia che, sulla base di quanto sopra richiamato e in considerazione dei possibili riflessi pluriennali delle determinazioni da assumere dal Commissario liquidatore, la richiesta di autorizzazione del Commissario medesimo viene valutata dalla Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 681/2015.

Al riguardo, si propone pertanto alla Giunta regionale di autorizzare il Commissario liquidatore ai sensi della DGR n. 681/2015 ad aprire un tavolo negoziale finalizzato all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dipendente di Veneto Agricoltura in liquidazione, nel rispetto del contenimento del tetto di spesa previsto dalle leggi regionali n. 2/2007, n. 47/2012, n. 37/2014, nonché dall'articolo 1, comma 557 e ss. della Legge n. 296/2006 e s.m.i e dall'articolo 9 del DL n. 78/2010 e s.m.i..

Pertanto, le suddette determinazioni riguardanti l'applicazione degli istituti contrattuali potranno essere assunte da parte del Commissario liquidatore previa verifica da parte del Commissario medesimo del rispetto dei princìpi di contenimento della spesa pubblica, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere regionale (art. 49 LR n. 2/2007, artt. 17 e 19 LR n. 47/2012, art. 13 LR n. 37/2014) e nazionale (in primis art. 1, co 557 e ss. Legge n. 296/2006 e s.m.i, articolo 9 DL n. 78/2010 e s.m.i..).

Tra le disposizioni regionali si richiama innanzitutto al Commissario liquidatore quanto previsto dall'articolo dall'art. 49 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, che così espressamente recita:

"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti dipendenti, le aziende, le agenzie istituite e le società costituite dalla Regione del Veneto e indicati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005", concorrono al contenimento della spesa pubblica, osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione.

2. Restano salve le esclusioni del contenimento della spesa pubblica già previste da disposizioni statali o regionali."

Si richiama inoltre al Commissario liquidatore quanto previsto dall'articolo 12 - Personale e dall'art. 13 - Norme transitorie della legge regionale della legge regionale n. 37/2014.

"Art. 12 - Personale.

3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13.

4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

Articolo 13 - Norme transitorie

1. Ferma restando l'attuale consistenza organica, il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, concorre al contenimento della spesa pubblica, osservando le medesime disposizioni di riduzione della spesa applicabili alla Regione."

Si sottolinea, inoltre, che il suddetto articolo 13, come sostituito dal comma 4 dell'art. 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è ora pienamente applicabile a seguito della rinuncia all'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio 2016.

Da ultimo, si richiama altresì al Commissario liquidatore quanto previsto dalla legge regionale n. 47/2012:

all'articolo 17 - Riduzione della spesa amministrativa, che al comma 1, lettera a) assegna alla Giunta regionale il compito di disciplinare l'attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico e risorse umane con riferimento all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010; all'articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; all'articolo 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

nonché all'articolo 19 - Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale, per quanto riguarda in particolare il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti; la riduzione delle spese indicate dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalla Giunta regionale; nonché il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale, si richiama al Commissario liquidatore che tra i vincoli di carattere generale di maggior impatto e rilevanza, l'articolo 1 comma 557 e ss. della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge n. 114/2014, impone a tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità interno l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale,con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo un contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, in particolare con azioni da modulare nella loro autonomia, volte alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In particolare il comma 557 - bis precisa che ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 11° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Il successivo comma 557 - quater dispone invece, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 che gli enti devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013).

L'art. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico del DL n. 78/2010, contiene vincoli che necessita richiamare all'attenzione del Commissario liquidatore. In particolare si richiamano i commi:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (95), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ... Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze."

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di autorizzare il Commissario liquidatore ai sensi della DGR n. 681/2015 ad aprire un tavolo negoziale finalizzato all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dipendente di Veneto Agricoltura in liquidazione, nel rispetto del contenimento del tetto di spesa previsto dalla normativa regionale e nazionale sopra richiamata, nonché di ogni altra disposizione preesistente o sopravvenuta, prevedendo che gli esiti della contrattazione aziendale siano sottoposti all'approvazione della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii., previo parere favorevole dell'Avvocatura regionale, sentita la competente Sezione regionale Risorse Umane.

Da ultimo, in considerazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 37/2014 riguardo al subentro nei rapporti giuridici da parte dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario nei confronti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, si precisa che - dalla data di insediamento del Direttore dell'Agenzia - ogni adempimento, prescrizione ed autorizzazione contenuti nel presente provvedimento e riferiti al Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura dovranno essere posti in carico al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2007, art 49 "Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica degli organismi ed enti dipendenti dalla Regione Veneto";

VISTA la Legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011, art. 10 comma 1;

VISTA la Legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 557 e ss.;

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.", convertito con L. n. 122/2010;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;

VISTA la DGR n. 83 del 11 febbraio 2014 "Patrocinatura e difesa di Veneto Agricoltura. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Veneto Agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.";

VISTA la DGR n. 681 del 28 aprile 2015, ad oggetto "Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" in liquidazione. Nomina del Commissario liquidatore e approvazione dei criteri, delle direttive e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni in liquidazione. Lr n. 37 del 28.11.2014:"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", art.14;

VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 - - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8.11.2011, DGR n. 769 del 2.5.2012, DGR n. 2563 dell'11.12.2012, DGR n. 907 del 18.6.2013, DGR n. 2591 del 30.12.2013, 2341 del 16 dicembre 2014 e n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive".

delibera

1.      di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di autorizzare il Commissario liquidatore ai sensi della DGR n. 681/2015 ad aprire un tavolo negoziale finalizzato all'applicazione degli istituti contrattuali per il personale dipendente di Veneto Agricoltura in liquidazione, nel rispetto della normativa regionale e nazionale sul contenimento della spesa di personale;

3.      di prevedereche gli esiti della contrattazione aziendale di cui al punto precedente siano sottoposti all'approvazione della Giunta regionale ai sensi della DGR n. 1841/2011 e ss.mm.ii, previo parere favorevole dell'Avvocatura regionale, sentita la competente Sezione Risorse Umane;

4.      di precisare che ogni adempimento, prescrizione ed autorizzazione contenuti nel presente provvedimento e riferiti al Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura dovranno essere posti in carico - dalla data di insediamento - al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;

5.      di trasmettere il presente provvedimento al Commissario liquidatore di Veneto Agricoltura in liquidazione;

6.      di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.      di incaricare la Sezione Agroambientedell'esecuzione del presente provvedimento;

9.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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