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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 15 aprile 2016


Materia: Demanio e patrimonio

Deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 24 marzo 2016

L. R. 18 marzo 2011 n.7 art.16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in esito alle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico Politico di coordinamento per l’attuazione dell’art. 16 della L.R. 7/2011, istituito con DGR 1298/2015, viene approvata una disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto che sarà applicata a tutte le alienazioni immobiliari previste dall’art. 16 della L.R. 7/2011. Il presente provvedimento rappresenta uno strumento per uniformare anche le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con delibera CR n. 108 del 18 ottobre 2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall’art. 16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l’elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all’utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.

Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art. 16 della legge regionale n. 7/2011.

Il succitato articolo 16 della L.R. 7/2011 prevede che le linee del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione vengano esposte dalla Giunta Regionale alla Commissione Consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere, in uno con il parere vincolante previsto dal summenzionato art. 7 della L.R. 18/2006, laddove alcuni dei beni ricompresi nel piano debbano essere declassificati da patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Con comunicazione in data 27 ottobre 2011 a firma del Segretario della Giunta Regionale la deliberazione 108/CR è stata trasmessa alla Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo esame e dell’espressione dei pareri di spettanza.

In data 14 febbraio 2012 e 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l’espressione dei pareri di competenza sulla DGR 108/CR ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta Regionale, titolare del referato in materia, che ha ampiamente illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione predisposto dalla Giunta Regionale.

Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti, parere favorevole al Piano così presentato, in uno con il parere favorevole alla declassificazione dei beni ivi indicati ai sensi del summenzionato art. 7 della L.R. 18/2006.

Le procedure di esecuzione del Piano per l’alienazione di alcuni dei beni rientranti nel Piano sono state già ampiamente disciplinate e riguardate dalle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012 e n. 810 del 4 giugno 2013;

Il Tavolo Tecnico Politico di coordinamento per l’attuazione dell’art. 16 della L.R. 7/2011, istituito con DGR 1298/2015, nel procedere alla definizione delle strategie e degli scenari più efficaci per l’alienazione dei beni inseriti nel Piano, ha ritenuto preliminare giungere alla predisposizione di un provvedimento quadro di disciplina generale delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare.

La Regione del Veneto non dispone, infatti, attualmente di una propria disciplina generale sulle alienazioni del patrimonio, analoga a quanto, invece, già da tempo gli enti locali, nell’ambito della propria potestà regolamentare, hanno dettato in materia.

All’esito dell’istruttoria posta in essere, il Tavolo Tecnico ha pertanto redatto un provvedimento generale dedicato alle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione, che costituirà lo strumento amministrativo di riferimento non solo per le alienazioni dei beni ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 16 della L.R. 7/2011, ma per tutte le future alienazioni del patrimonio immobiliare regionale.

Il provvedimento che viene oggi approvato costituirà, inoltre, uno schema di riferimento per gli Enti e le Aziende Strumentali e/o Dipendenti dell’Amministrazione Regionale, già riguardate dal campo di applicazione dell’art. 16 della L.R. 7/2011.

Il provvedimento verrà applicato direttamente, laddove i suddetti enti non dispongano di un proprio atto di disciplina in materia. Dove tale disciplina sussista, la stessa dovrà essere coordinata con i principi posti dall’odierno provvedimento.

Si tratta, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto delle valutazioni assunte dal Tavolo Tecnico Politico succitato e di approvare il testo della disciplina generale sulle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto.

Si tratta inoltre di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 955 del 5 giugno 2012, che laddove l’Agenzia delle Entrate risulti affidataria, all’esito delle procedure di gara previste dal provvedimento, del servizio di fornitura della stima, si procederà alla relativa stipula dell’accordo di collaborazione con essa secondo lo schema allegato alla succitata DGR 955/2012;

Si tratta, infine, di precisare, a parziale modifica di quanto previsto con la precedente deliberazione n. 810 del 4 giugno 2013, che l’Amministrazione Regionale può disporre il conferimento di beni ricompresi nel Piano, a parziale corrispettivo del prezzo d’appalto, ex art.53 D.Lgs. 163/2006, per il valore dei beni come stimato ai sensi del presente provvedimento, anche a prescindere dall’esperimento di una procedura di gara per asta pubblica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;

Vista la L.R. n. 54/2012;

Vista la L.R. 18/2006 all'art. 7;

Vista la L.R. 7/2011 all’art. 16;

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 62/CR del 5 luglio 2011, n. 108/CR del 18 ottobre 2011, n. 2545 del 29 dicembre 2011, n. 487 del 3 aprile 2012, n. 565 del 3 aprile 2012, n. 957 del 5 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012, n. 810 del 4 giugno 2013, n. 125/CR del 24 settembre 2013, n. 2607 del 30 dicembre 2013 e n. 1298 del 28 settembre 2015;

Visti i verbali del Tavolo Tecnico Politico di Coordinamento per l’attuazione dell’art. 16 della L.R. 7/2011, di cui alla DGR 1298/2015;

Vista la documentazione tutta agli atti.

delibera

  1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare il provvedimento di disciplina generale delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, provvedimento che viene allegato alla presente deliberazione (allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto;
  4. di stabilire che il suddetto provvedimento si applichi direttamente a tutte le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto che non dispongano di una propria autonoma disciplina in materia;
  5. di stabilire che laddove gli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto dispongano di un proprio regolamento in materia di procedure di alienazione del patrimonio immobiliare, gli stessi dovranno coordinarne la disciplina secondo gli strumenti e le modalità di alienazione di cui alla presente deliberazione;
  6. di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 955 del 5 giugno 2012, che laddove l’Agenzia delle Entrate risulti affidataria, all’esito delle procedure di gara previste dal presente provvedimento, del servizio di fornitura della stima, si procederà alla relativa stipula dell’accordo di collaborazione con essa, secondo lo schema allegato alla succitata DGR n. 955/2012;
  7. di precisare, infine, a parziale modifica di quanto previsto con la precedente deliberazione n. 810 del 4 giugno 2013, che l’Amministrazione Regionale può disporre il conferimento di beni ricompresi nel Piano a parziale corrispettivo del prezzo d’appalto ex art. 53 D.Lgs. 163/2006, per il valore dei beni come stimato ai sensi del presente provvedimento, anche a prescindere dall’esperimento di una procedura di gara per asta pubblica;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
  9. di inviare il presente provvedimento agli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente deliberato;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

339_AllegatoA_319535.pdf

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