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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 01 aprile 2016


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15 marzo 2016

Linee guida per l'ammissione all'esercizio del tirocinio forense presso gli avvocati dell'Avvocatura regionale

Note per la trasparenza

Trattasi delle nuove Linee guida che disciplina le modalità di accesso e di svolgimento del tirocinio professionale forense presso gli avvocati appartenenti alla Avvocatura regionale.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con L.R. 16 agosto 2001, n. 24 veniva istituita l'Avvocatura regionale, presso la quale operano degli Avvocati iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, recante la normativa disciplinante la professione forense.

La Giunta regionale già, con deliberazione n. 3757 del 2 dicembre 2008, ha ritenuto di approvare un "regolamento" che disciplinasse l’accesso e lo svolgimento della tirocinio forense presso gli avvocati dell’Avvocatura regionale.

Successivamente con la l. 31 dicembre 2012, n. 247 il legislatore nazionale ha ridisciplinato nel suo complesso l’attività professionale forense. In particolare, per quanto qui di interesse, con gli artt. 40 – 45 di tale legge, sono state disposte nuove norme riguardo il tirocinio per l’accesso alla pratica forense.

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene opportuno approvare delle nuove Linee guida (allegato A) in sostituzione di quelle a suo tempo assunte con la citata deliberazione n. 3757 del 2 dicembre 2008.

Si ritiene in tal modo di offrire la possibilità per i giovani laureati di svolgere un periodo di pratica presso gli avvocati che svolgono la loro attività nell'Avvocatura regionale, al fine di permettere loro di acquisire una adeguata formazione per affrontare l'esame di abilitazione previsto per l'esercizio della professione forense.

Il tirocinio legale, oltre a costituire un'opportunità per i giovani laureati che intendano intraprendere la professione di avvocato, è utile anche all'Amministrazione regionale, in quanto il praticante svolge un'attività di studio e di supporto agli avvocati, per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Avvocatura.

In ragione del contenuto essenzialmente formativo del praticantato, è apparso giustificato e conforme alla legge professionale, la previsione di un rimborso spese a favore dei praticanti selezionati e la previsione di una durata della pratica estesa per l'intero periodo previsto dalla legge professionale forense.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

 

- visto l'art.8 della l.r. 24/2001;

- visto il R.D.L. n. 1578/1933, artt. 3 e 17;

- vista la l. 31 dicembre 2012, n. 247;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3757 del 2 dicembre 2008;

delibera

  1. di approvare le Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale (Allegato A);
  1. di demandare all’Avvocato coordinatore l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del rimborso spesa ai tirocinanti avvocati, secondo quanto previsto nelle allegate Linee guida di cui al p. 1, da imputarsi nel capitolo 102487 – P.d.C. 1.04.02.05.999 “spese per attività a difesa della Regione svolte da collaboratori in regime di pratica forense” oltre ad IRAP ed eventuali accessori;
  1. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

268_AllegatoA_319196.pdf

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