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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 26 febbraio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 16 febbraio 2016

DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015 recante "Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica". Integrazioni correlate alle norme in materia di personale del SSN contenute nell'articolo 1, commi da 541 a 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si apportano alcune integrazioni alla deliberazione richiamata in oggetto alla luce della normativa contenuta nell'articolo 1, commi da 541 a 544, della Legge di Stabilità per l'anno 2016, che prevede particolari procedure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale del SSN necessario a far fronte alle esigenze connesse al rispetto delle disposizioni europee e della legislazione nazionale in materia di articolazione dell'orario di lavoro.
 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015 sono state dettate per l'anno 2016 misure dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane del SSR, prevedendo, tra l'altro, la disciplina per il reclutamento di personale, alla luce, anche, delle disposizioni introdotte dall'articolo 14 della L. n. 161/2014 e delle conseguenti difficoltà per le aziende ULSS ed Ospedaliere di rispettare quanto stabilito dalle direttive dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

In data 1 gennaio 2016 è entrata in vigore la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che all'articolo 1, commi da 541 a 544, ha stabilito una serie di oneri a carico delle Regioni finalizzati ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, ed ha inoltre previsto una specifica procedura necessaria per l'indizione di procedure concorsuali straordinarie dirette all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico.

Nello specifico i commi sopra richiamati dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 prevedono quanto segue:

Comma 541:

Il comma stabilisce che le Regioni nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio Sanitario Nazionale ed al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari:

-        ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dal DM 70/2015, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto;

-        predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14 della Legge n. 161/2014;

-        trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché al tavolo per l'attuazione del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70;

Lo stesso comma 541, alla lett. d), stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i commi 543 e 544 (i cui contenuti sono riportati successivamente).

Comma 542:

Il comma stabilisce che:

-        nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le Regioni, previa attuazione delle modalità organizzative del personale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale;

-        il ricorso alle suddette forme di lavoro flessibile avviene in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede, con decorrenza dall'anno 2011, un limite di spesa specifico per i rapporti di lavoro a termine, pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009);

-        se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016;

-        del ricorso a tali forme di lavoro flessibile è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze.

Comma 543:

Il comma stabilisce che:

-        in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015, gli enti del SSN possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541;

-        nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del SSN possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di co.co.co. o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti;

-        nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del SSN continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 (il quale, come già precisato, prevede un limite specifico per i rapporti di lavoro a termine, pari al 50% della spesa 2009).

Comma 544:

Il comma stabilisce che le previsioni del comma 543, per il biennio 2016-2017, devono essere attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3 bis e 3 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

La normativa sopra riportata, pertanto, subordina la definizione del fabbisogno aggiuntivo di personale conseguente all'applicazione delle disposizioni sull'orario recate dall'articolo 14 della L. n. 161/2014 e, quindi, le relative assunzioni a tempo indeterminato degli enti del SSN, alla predisposizione, da parte delle Regioni, del piano concernente il fabbisogno di personale ed al suo successivo esame da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, oltre che del tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al Decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70. Solo qualora i predetti tavoli/comitati dovessero evidenziare criticità nell'erogazione dei LEA, potrebbero essere indette le procedure di assunzione straordinaria di cui al comma 543.

Ne consegue che nelle more delle predette valutazioni gli enti del SSN non possono disporre assunzioni a tempo indeterminato collegate al fabbisogno aggiuntivo. Tali assunzioni, peraltro, in considerazione del richiamo operato dal comma 544 della L. n. 208/2015 all'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed all'articolo 17, commi 3, 3 bis e 3 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, devono essere coerenti con l'obiettivo di spesa annuale per il personale pari a quella sostenuta nel 2004, ridotta dell'1,4 %, obiettivo che anche le Regioni in equilibrio economico devono conseguire totalmente entro l'anno 2020.

Alla luce delle predette disposizioni della Legge di Stabilità 2016, si palesa opportuno formulare delle precisazioni ed integrazioni al testo della DGR n. 1905/2015, laddove prevede la possibilità per le aziende del SSR di disporre assunzioni di personale correlate al rispetto delle disposizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro stabilite dall'articolo 14 della L. n. 161/2014

In particolare le precisazioni / integrazioni che si intendono proporre riguardano i punti D) e G) delle premesse, che di seguito si riportano integralmente nel testo originario.

"D) Assunzioni di personale del ruolo sanitario del Comparto.

In considerazione delle difficoltà che le disposizioni in materia di orario di lavoro introdotte dall'articolo 14 della L. 161/2014 determinano, soprattutto ai fini del rispetto della durata del riposo giornaliero, si autorizzano le Aziende a disporre assunzioni a tempo indeterminato fino 30 giugno 2016 nei limiti del turn over riferito alle cessazioni intervenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016, senza necessità di specifica autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale, del personale di tutti i profili del Comparto del ruolo sanitario, degli operatori socio sanitari e degli operatori tecnici autisti di ambulanze. Le assunzioni potranno essere disposte anche a tempo determinato sino alla definitiva copertura dei posti.

Le aziende, in relazione alle assenze per maternità, malattie lunghe e aspettative a vario titolo, intervenute nel predetto arco temporale, potranno altresì disporre autonomamente, sempre fino al 30 giugno 2016, assunzioni dell'anzidetto personale a titolo di supplenza.

Tutte le assunzioni di cui sopra dovranno, comunque, essere disposte nei limiti del tetto di spesa che sarà previsto con successiva deliberazione della Giunta Regionale".

"G) Assunzioni extra turn over del personale del ruolo sanitario.

Le Aziende potranno richiedere all'Area Sanità e Sociale l'autorizzazione ad assumere personale del ruolo sanitario di tutti i profili nonché operatori socio sanitari ed operatori tecnici autisti di ambulanze anche extra turn over, qualora motivate dalla necessità di dare applicazione al disposto dell'art. 14, co.1, della Legge 161/2014. Tali richieste dovranno essere supportate da opportune motivazioni nonchè dall'indicazione delle misure strutturali adottate per garantire il funzionamento dei servizi e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

In particolare dovrà essere rappresentata e dimostrata in un'apposita relazione del Direttore Sanitario l'impossibilità di ovviare alle rappresentate criticità operando:

a)     procedure di mobilità interna;
b)    
l'adeguamento dei turni e dei piani di lavoro sia in funzione dell'applicazione delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGRV n. 2122/2013 sia avvalendosi della possibilità di operare razionalizzazioni, anche consistenti nella riduzione della presenza del personale medico al mattino, ferma restando la garanzia dell'assistenza all'utenza;
c)     
l'attivazione della guardia interdivisionale o per area omogenea, laddove non è prescritta la guardia di unità operativa ai sensi dell'allegato 2 ai CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del 3.11.2005;
d)    
laddove l'azienda disponga di due o più presidi ospedalieri, la concentrazione di determinate attività presso un'unica sede".

Per quanto concerne le disposizioni contenute nel punto D), ed a parziale modifica dello stesso, si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato per turn over, che le aziende sono autorizzate a disporre autonomamente fino al 30 giugno 2016, sono solo quelle non esclusivamente correlate alla necessità di far fronte alle esigenze assistenziali determinate dall'entrata in vigore dell'articolo 14 della L. n. 161/2014.

Per quanto concerne il punto G) si specifica, ad integrazione e parziale modifica dello stesso, che le assunzioni extra turn over a tempo indeterminato eventualmente autorizzabili dall'Area Sanità e Sociale, precedentemente alla conclusione delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 541 a 544 della L. n. 208/2015:

a)      non riguardano il fabbisogno aggiuntivo di personale collegato all'entrata in vigore dell'articolo 14 della L. n. 161/2014;
b)      non possono determinare l'incremento della dotazione organica aziendale;
c)      non possono determinare incrementi dei fondi contrattuali.

Inoltre, tutte le assunzioni effettuabili dalle aziende ed enti del SSR, ivi comprese quelle che potranno essere disposte a conclusione delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 541 a 544, della L. n. 208/2015, devono rispettare i limiti di costo fissati all'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed all'articolo 17, commi 3, 3 bis e 3 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

•        UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

•        VISTO l'articolo 1, commi da 541 a 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

•        VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di precisare, ad integrazione e parziale modifica del punto D) delle premesse della DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015, che le assunzioni a tempo indeterminato per turn over che le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale possono disporre autonomamente fino al 30 giugno 2016 sono solo quelle non esclusivamente correlate alla necessità di far fronte alle esigenze assistenziali determinate dall'entrata in vigore dell'articolo 14 della L. n. 161/2014;
  3. di precisare, ad integrazione e parziale modifica del punto G) delle premesse della DGR n. 1905 del 23 dicembre 2015, che le assunzioni extra turn over a tempo indeterminato eventualmente autorizzabili dall'Area Sanità e Sociale precedentemente alla conclusione delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 541 a 544 della L. n. 208/2015:

a)      non riguardano il fabbisogno aggiuntivo di personale collegato all'entrata in vigore dell'articolo 14 della L. 161/2014;
b)     non possono determinare l'incremento della dotazione organica aziendale;
c)      non possono determinare incrementi dei fondi contrattuali;

  1. di stabilire che tutte le assunzioni effettuabili dalle aziende ed enti del SSR, ivi comprese quelle che potranno essere disposte a conclusione delle procedure previste dall'articolo 1, commi da 541 a 544, della L. n. 208/2015, devono rispettare i limiti di costo fissati all'articolo 2, comma 71, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 17, commi 3, 3 bis e 3 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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