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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 14 del 19 febbraio 2016


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del 02 febbraio 2016

Approvazione della Circolare del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7.

Note per la trasparenza

Si tratta dell'approvazione di una Circolare che fornisce alcuni chiarimenti ai Comuni ai fini della corretta applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ("Varianti verdi").

L'Assessore Avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ha apportato alcune innovazioni alla disciplina delle varianti urbanistiche; in particolare, l'articolo 7 della nuova legge introduce le cosiddette "varianti verdi" .

Tale istituto consente ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica. Ciò in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'Amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.

La valutazione delle proposte da parte dei Comuni terrà conto della coerenza delle stesse con la finalità perseguite dalla norma, evitando nel contempo interventi che possano rendere più difficile od onerosa l'attuazione della programmazione urbanistica in atto. Le Amministrazioni potranno accogliere le proposte dei cittadini attraverso varianti urbanistiche di competenza comunale, ammesse anche in assenza di PAT.

Ciò premesso, a seguito di alcuni aspetti problematici evidenziati dai Comuni in sede di applicazione della norma in esame, si ritiene necessario fornire chiarimenti in ordine alle modifiche normative introdotte con il citato articolo 7, della legge regionale n. 4 del 2015 al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e renderne uniforme l'applicazione.

A tale scopo è stata pertanto predisposta apposita circolare regionale (Allegato A) che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il parere della Sezione Affari legislativi prot n. 23929 del 21 gennaio 2016, acquisito agli atti;

delibera

1.      di approvare l'allegata circolare recante "Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali". Chiarimenti in merito all'articolo 7"(Allegato A);

2.      di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3.      di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

4.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegata circolare n. 1 del 11 febbraio 2016 è pubblicata in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)

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