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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 09 febbraio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2068 del 30 dicembre 2015

Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione del Veneto e Fondi sanitari integrativi di natura contrattuale, Casse di assistenza ed altri operatori economici con finalità assistenziali intermediari di prestazioni sanitarie e degli schemi di convenzione tra Aziende sanitarie, ospedaliere e Iov ed enti citati ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 29.6.2012, n. 23.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano lo schema di accordo quadro tra Regione del Veneto e Fondi sanitari integrativi di natura contrattuale, Casse di assistenza ed altri operatori economici con finalità assistenziali intermediari di prestazioni sanitarie e gli schemi di convenzione tra Aziende sanitarie, ospedaliere e IOV e gli enti citati elaborati dal Tavolo tecnico di lavoro istituito con Decreto del Direttore generale Area sanità e sociale, per la formulazione di un'ipotesi di modello innovativo di compartecipazione e ottimizzazione delle prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 29.6.2012, n. 23.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il nuovo P.S.S.R. (l.r. 29.6.2012, n. 23 e ss.mm.ii.), all'art. 16 -"Forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria" - dichiara che: "La Giunta regionale promuove lo sviluppo di forme integrative regionali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare per la non autosufficienza, coinvolgendo le parti sociali, i soggetti e le organizzazioni finanziarie e assicurative e altri enti e istituzioni al fine di darne un'ampia diffusione, nell'interesse della popolazione. Inoltre assicura il coordinamento e l'unitarietà della politica sanitaria e l'integrazione del servizio sanitario regionale con le prestazioni finanziate attraverso le forme integrative.".

Promuovere l'avvio dei fondi sanitari integrativi e il coinvolgimento di quelli esistenti in modo da ampliare le opzioni del finanziamento del SSN appare una via non solo ragionevole ma assai opportuna nell'attuale contesto socio economico.

In attuazione della citata disposizione normativa ed in vista della realizzazione degli obiettivi indicati, il Direttore Generale dell'Area sanità e sociale, con decreto n. 9 del 13.2.2014, ha costituito un Tavolo tecnico sul presupposto che "una regolamentazione condivisa può [...] essere più agevolmente realizzata attraverso la costituzione di un tavolo tecnico al quale chiamare a partecipare tutti i soggetti interessati, con il compito di valutare, alla luce degli elementi che caratterizzano il contesto regionale e delle indicazioni che possono ricavarsi dalle misure adottate in altri Regioni, l'opportunità di un intervento regolamentare e, eventualmente, di predisporre una proposta di intervento regolamentare".

Il tavolo tecnico, a composizione mista pubblico-privato, coadiuvato, per gli aspetti più specifici dell'applicazione della disciplina di settore, da dipendenti delle Aziende sanitarie locali, da rappresentanti dei Fondi previsti dall'articolo 9 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, delle Casse contemplate dall'articolo 51, comma 2 del TUIR (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917) e degli altri operatori economici con finalità assistenziali intermediari di prestazioni sanitarie (di seguito denominati Gestori), a seguito di numerosi incontri e approfondimenti, è pervenuto all'elaborazione di una proposta di schema di accordo quadro, di cui all'Allegato A, e di due schemi di convenzione, di cui agli Allegati B e C, che si allegano per la loro approvazione da parte dell'organo giuntale.

In linea con l'evoluzione che l'ordinamento socio sanitario generale affronta al fine di venire incontro alle sfide generate dall'allungamento della vita media della popolazione; considerato l'incremento di patologie cronico-degenerative che richiedono un'assistenza non solo nosocomiale ma capillare e diffusa; a seguito della necessità di una non rinviabile sinergia di collaborazione tra gli enti pubblici titolari del dovere costituzionale di tutela della salute e gli organismi 'complementari' istituiti o scelti per la gestione dell'assistenza sanitaria di talune categorie di cittadini, i contenuti dello schema di accordo quadro e i due schemi di convenzione per prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere si sono ispirati ai due seguenti criteri:

1) assolvimento da parte del Fondo, Cassa o Gestore della quota di compartecipazione alla spesa per la prestazione (cd. ticket) posta a carico dell'utente.

Sulla base di un complesso di disposizioni legislative di carattere statale - l. 24 dicembre 1993, n. 537 e l. 27 dicembre 2006, n. 296 - , il cittadino è tenuto al pagamento del ticket per sottoporsi ad una prestazione o ad un servizio sanitario.

Gli schemi di cui agli Allegati A, B e C sottoposti all'approvazione giuntale hanno lo scopo di formalizzare l'assunzione da parte del Fondo, della Cassa e dei Gestori, dell'onere economico rappresentato dal ticket, dal quale il paziente viene ad essere sollevato all'atto dell'erogazione della prestazione sanitaria.

Il limite concretantesi nel divieto delle Regioni di sgravare i cittadini residenti nel proprio territorio dalla tassa rappresentata dal ticket - Corte costituzionale, sentenza n. 187/2012 - è rispettato in quanto i Fondi, le Casse e i Gestori intervengono per ogni cittadino-iscritto che riceva un trattamento sanitario nella Regione del Veneto, a prescindere da collegamenti locali e senza modifiche delle regole civilistiche in ordine al quis e al quantum oggetto di obbligazione.

2) utilizzo della modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie, in aggiunta e sul presupposto del previo pieno e regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, a favore degli iscritti ai Fondi, Casse e ai Gestori qualificata nella prassi come 'solvenza' ovvero attività aziendale a pagamento.

Le attività aziendali a pagamento sono costituite dall'insieme di prestazioni e servizi che le Aziende Sanitarie e gli altri enti del SSR possono immettere a pagamento nel bacino sanitario, sulla base di richieste provenienti da terzi, tramite accordi contrattuali di tipo privatistico, quali i presenti Allegati B e C, così come indicato anche all'Art. 55, comma 1, lettera d), all'Art. 58, comma 9, del CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, ed all'Art. 55, comma 1, lettera d) ed all'Art 58, comma 6, del CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza SPTA.

Le Aziende sanitarie e gli altri enti del SSR organizzano le attività professionali dei propri dirigenti, rese in forma individuale o in equipe, sulla base delle richieste effettuate dai Fondi, dalle Casse e dagli altri Gestori, facendole svolgere al di fuori dell'impegno di servizio dei propri dipendenti.

Le predette sinergie tra i Fondi, Casse e gli altri Gestori, da un lato, e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, dall'altro, attesa la presenza di una pluralità di denominazioni e classificazioni delle singole prestazioni adottate dagli operatori, richiedono, dunque, uno sforzo corale di omogeneizzazione e uniformità lessicale che si è concretizzato nell'impegno di realizzare un nomenclatore unico delle prestazioni che consenta un efficace e lineare dialogo tra i soggetti e una pronta erogazione dei servizi. L'esigenza avvertita e condivisa da tutti gli interlocutori del tavolo porterà alla modifica delle singole catalogazioni di prestazioni utilizzate dai fondi per giungere ad un linguaggio comune e concordato.

I due schemi di convenzione elaborati dal Tavolo tecnico costituiranno, dunque, il modello di riferimento per le Aziende sanitarie locali e per gli altri enti del SSR nell'instaurazione dei rapporti con i Fondi, le Casse e gli altri Gestori, permettendosi, comunque, un adattamento dello schema ad opera della singola struttura, per le necessità determinate dal contesto specifico di operatività delle convenzioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 16 della L.R. 23 giugno 2012, n. 23;

VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO il D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTI i CCNL 8 giugno 2000 Area Dirigenza medica e veterinaria e Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Decreto del Direttore Area sanità e sociale 13 febbraio 2014, n. 9;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di accordo quadro tra Regione del Veneto e Fondi sanitari integrativi di natura contrattuale, Casse di assistenza ed altri operatori economici con finalità assistenziali intermediari di prestazioni sanitarie (Gestori) di cui all'Allegato A e gli schemi di convenzionetra Aziende sanitarie, ospedaliere e IOV e gli enti citati, di cui agli Allegati B e C allegati alla presente e di cui costituiscono parte integrante, elaborati dal Tavolo tecnico di lavoro istituito con Decreto del Direttore generale Area sanità e sociale n. 9 del 13.2.2014, per la formulazione di una ipotesi di modello innovativo di compartecipazione e ottimizzazione delle prestazioni sanitarie;

2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione dell'accordo quadro da concludersi con i legali rappresentanti dei Fondi/Casse/Gestori;

3. di trasmettere gli schemi di convenzione di cui agli Allegati B e C alle Aziende sanitarie, ospedaliere e allo IOV affinché costituiscano il modello di accordo da stipularsi con i Fondi, le Casse e gli altri Gestori;

4. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2068_AllegatoA_315055.pdf
2068_AllegatoB_315055.pdf
2068_AllegatoC_315055.pdf

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