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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 12 febbraio 2016


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2116 del 30 dicembre 2015

Intervento finanziario della Regione in materia di Lavori Pubblici - Aggiornamento criteri e modalità di attuazione e gestione degli interventi finanziati ai sensi della L.R. 20.08.1987, n. 44. (L.R. n. 27/03, artt. 53 e 54; L.R. n. 39/01, art. 51; L.R. n. 44/87).

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone il ripristino della possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, del termine di rendicontazione finale di interventi che fruiscono di contributi regionali assegnati ai sensi della L.R. 44/87 la cui scadenza sia antecedente al 01.01.2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell’intervento finanziario regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche Leggi di settore.

Con provvedimenti n. 130 del 08.02.2011, n. 498 del 19.04.2011, n. 1497 del 20.09.2011, n. 1829 del 08.11.2011, n. 258 del 22.02.2012 e n. 2558 del 11.12.2012, al fine di uniformare i termini di rendicontazione finale per interventi che fruiscono di contributi regionali assegnati ai sensi di leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici, sia riguardanti soggetti pubblici, sia riguardanti soggetti privati, analiticamente riportati nei provvedimenti stessi, tenuto conto delle oggettive difficoltà operative connesse all’attuazione degli interventi ammessi a contributo nell’attuale momento di crisi economica, la Giunta regionale aveva stabilito di rideterminare d’ufficio i termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici provvedimenti amministrativi, differendoli improrogabilmente a 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa, secondo quanto consentito dalle disposizioni di cui all’art. 54, comma 6, della L.R. 27/2003.

Il perdurare della crisi economica ha comportato l’aggravarsi delle difficoltà, sia per i soggetti privati, sia per gli Enti pubblici beneficiari di contributi regionali, a reperire le risorse di cofinanziamento per avviare e portare a compimento gli interventi entro termini compatibili con le disposizioni stabilite dagli specifici bandi, riducendo quindi l’efficacia dell’intervento posto in essere dalla Regione per il superamento della crisi congiunturale in atto. Per quanto riguarda gli Enti pubblici, inoltre, tali difficoltà sono state accentuate dall’inasprimento dei vincoli imposti per il rispetto del cosiddetto Patto di Stabilità, esteso anche ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

Con Deliberazioni della Giunta regionale n. 466 del 10.04.2013, n. 1694 del 24.09.2013, n. 69 del 04.02.2014 e n. 146 del 10.02.2015, si è ritenuto pertanto opportuno, in relazione ai contributi assegnati ai sensi di specifiche disposizioni normative elencate nel provvedimenti stessi, ristabilire la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, dei termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici atti amministrativi in scadenza entro il 31.12.2015, ovvero già scaduti entro tale data senza che fosse intervenuta la formale revoca del relativo contributo.

Con successiva Deliberazione n. 1129 del 25.08.2015, considerato il protrarsi delle sopra elencate difficoltà, si è ritenuto opportuno ristabilire la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, anche dei termini di rendicontazione finale in scadenza a partire dal 01.01.2016, estendendone gli effetti anche agli interventi finanziati ai sensi della L.R. n. 20.08.1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” – Edifici di culto, non ricompresi nei precedenti provvedimenti.

Con il presente provvedimento, al fine di non dare luogo a situazioni discriminatorie tra gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 44/87 con scadenza del termine di rendicontazione a partire dal 01.01.2016 rispetto a quelli con scadenza antecedente a tale termine, si intende opportuno ristabilire anche per questi ultimi la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, comunque non oltre il limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del relativo provvedimento di impegno di spesa, ferma restando l’ulteriore possibilità di proroga, in casi di accertata eccezionalità, fino al 15 ottobre successivo, stabilita con DGR n. 1361 del 09.10.2015.

La proroga può essere concessa, in analogia con quanto stabilito con le precedenti citate deliberazioni, con provvedimento del Direttore della Sezione Lavori Pubblici, su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine, fino al limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno di spesa.

Tale proroga può essere concessa anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, il termine di rendicontazione finale risulti già inutilmente decorso senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo, in tal caso la motivata richiesta del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20.08.1987, n. 44;

delibera

  1. di ristabilire, per le motivazioni di cui alle premesse, anche per gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 20.08.1987, n. 44 la cui scadenza sia antecedente al 01.01.2016, la possibilità di proroga oltre i cinque anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 54, comma 7, della L.R. 27/2003, dei termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici atti amministrativi, comunque non oltre il limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno di spesa;
  2. di stabilire che la proroga di cui al punto 1 può essere concessa, con provvedimento del Direttore della Sezione Lavori Pubblici, su motivata richiesta del beneficiario presentata prima della scadenza del termine, salvo eccezionali giustificati motivi formalmente rappresentati;
  3. di stabilire che la proroga di cui al punto 1 può essere concessa anche nel caso in cui, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, il termine di rendicontazione risulti già inutilmente decorso senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo;
  4. di stabilire che, nei casi di cui al punto 3, la motivata richiesta del beneficiario deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo eccezionali giustificati motivi formalmente rappresentati;
  5. di dare atto che resta ferma l’ulteriore possibilità di proroga, in casi di accertata eccezionalità, fino al 15 ottobre successivo al termine del 30 giugno del settimo anno eventualmente già autorizzato, stabilita con DGR n. 1361 del 09.10.2015;
  6. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici degli ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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