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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 09 febbraio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 30 dicembre 2015

Approvazione del nuovo schema contrattuale disciplinante la prestazione d'opera del Direttore generale di Enti e Aziende del SSR - decorrenza 1.1.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva per l'anno 2016 il nuovo schema di contratto per i Direttori generali di Enti e Aziende SSR.

Il Presidente, Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992, così come successivamente modificate e integrate in particolare dalla legge n. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi), stabiliscono i requisiti e le modalità per la nomina dei Direttori generali delle Aziende Ulss e ospedaliere e ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 56/1994, la nomina dei Direttori generali in parola è attribuita al Presidente della Giunta Regionale.

Poiché la scadenza degli incarichi di tutti i Direttori generali degli Enti e delle Aziende del S.S.R. - a eccezione della A.O.U.I. di Verona - è fissata al 31.12.2015, dovendo procedere a nuove nomine, appare necessario aggiornare lo schema di contratto, recependo le novelle introdotte dai commi 567 e ss. dell'art. 1 della legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015) che prevedono la decadenza automatica del Direttore generale per il caso di accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali assegnati al medesimo.

La clausola sopra richiamata, ai sensi dell'art. 1, comma 568, della medesima legge, è oggetto di valutazione da parte del Ministero per l'accesso alla quota del finanziamento integrativo del S.S.N. secondo il cosiddetto "sistema premiale".

Si deve, inoltre, dare atto che l'art. 1, comma 534, della legge di stabilità 2016 - D.D.L. n. 2111-B già approvato dal Parlamento - introduce un'ulteriore ipotesi di decadenza automatica del Direttore generale delle Aziende SSR, previsione valida anche per i contratti in essere, per il caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente regionale ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del precitato piano.

Atteso quanto sopra, in ordine al contratto intercorrente tra il Presidente della Regione e i Direttori generali delle Aziende del S.S.R. - il cui schema approvato con D.G.R. n. 2792/2012, integrato dallaD.G.R. n. 2445/2014 - si propone di aggiornare il relativo modello, da adattare per il conferimento dell'incarico di Direttore generale di Azienda Ospedaliera, di Enti del SSR o per l'eventuale commissariamento, ai sensi dell'art. 13 comma 8 duodecies L.R. 56/1994.

Pare inoltre opportuno prevedere che l'incarico di Direttore generale decorrente dalla data del 1.1.2016 abbia durata di cinque anni, rinnovabile per un pari periodo; entro la fine del terzo anno, l'Area Sanità e Sociale effettuerà, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta, ai fini della prosecuzione del rapporto.

Si dà atto inoltre che il trattamento economico riservato ai Direttori generali, come da DGR 309/2011 è pari a € 123.608,28 e resta confermato per il Direttore sanitario, amministrativo, sociale e della funzione territoriale il corrispettivo fissato dalla D.G.R. n. 17/2013 e durata pari a quella stabilita per il Direttore generale.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare lo schema contrattuale del Direttore generale di Enti e Aziende del SSR, documento che si allega al presente provvedimento (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;  

-        Visto il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

-        Visto l'articolo 2, comma 1 del D.L. 18.9.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405;

-        Visto l'art. 13, comma 1, legge regionale 14.9.1994 n. 56

-        Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

-        Visto l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

-        Visto l'articolo 13 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito nella L. 23.06.2014, n. 89;

-        Visto la legge del 23 dicembre 2014 n. 190;

-        Visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dall'articolo 1 del D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319;

-        Vista la D.G.R. n. 309 del 15 marzo 2011;

-        Vista la D.G.R. n. 2792 del 24 dicembre 2012;

-        Vista la D.G.R. n. 17 del 9 gennaio 2013;

-        Vista la D.G.R. n. 2445 del 16 dicembre 2014;

-        Visto il D. D.L. n. 2111-B;

-        Visto l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.      le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di approvare il nuovo schema contrattuale, con decorrenza 1.1.2016, disciplinante la prestazione d'opera del Direttore generale di Enti e Aziende SSR, prevedendo la durata di cinque anni, rinnovabile per un pari periodo e stabilendo che entro la fine del terzo anno, l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta, ai fini della prosecuzione del rapporto atto che in schema si allega alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

3.      di dare atto che lo schema di cui al punto che precede dovrà essere adattato per il conferimento di incarico di Direttore generale di Azienda Ospedaliera, di Enti del SSR o per l'eventuale commissariamento ai sensi dell'art. 13 comma 8 duodecies L.R. 56/1994;

4.      di dare atto che il trattamento economico riservato ai Direttori generali di Enti e Aziende SSR è fissato in € 123.608,28 giusta DGR 309/2011 mentre, quello spettante al Direttore sanitario, amministrativo, sociale e della funzione territoriale è determinato dalla D.G.R. n. 17/2013, ferma la durata contrattuale pari a quella fissata per l'incarico del Direttore generale;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale 

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

2050_AllegatoA_314718.pdf

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