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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2016


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2094 del 30 dicembre 2015

Modifiche alla DGR n. 868 del 13 luglio 2015 avente per oggetto "Stagione venatoria 2015/2016. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/93)".

Note per la trasparenza

In adempimento alla diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2015, viene approvata una modifica al provvedimento di Giunta regionale che ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016 concernente la data di chiusura della caccia alla specie cesena (Turdus pilaris).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con DGR n. 868 del 13 luglio 2015 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 50/1993, ha approvato il calendario venatorio regionale valido per la stagione 2015/2016.

Con nota prot. n. 32379 del 23 dicembre 2015, acquisita agli atti con prot. 524790 del 24.12.2015, il Segretario generale del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2015, emanata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n.131 del 2003 e dell'articolo 41 della legge 234 del 2012, con la quale, rilevato, tra l'altro, "...che al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI, secondo le attuali richieste della Commissione Europea, è necessario anticipare almeno al 20 gennaio la data massima di chiusura della caccia per le seguenti tre specie: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos) e beccaccia (Scolopax rusticola)..." si dispone che "..la Regione Veneto, (...), provveda a modificare, entro quindici giorni dal ricevimento della presente, limitatamente alla specie cesena, il termine per la chiusura della caccia previsto dal calendario venatorio approvato con deliberazione della Giunta della regione n. 868 del 13 luglio 2015, anticipandolo almeno al 20 gennaio 2016, in quanto in contrasto con l'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Decorso inutilmente il predetto termine di quindici giorni, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131." .

Si evidenzia come la scelta operata dall'Amministrazione regionale (chiusura al 31 gennaio per la specie cesena) è stata assunta sulla base delle valutazioni sullo stato di salute della specie medesima contenute nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così coma modificata dalla Legge comunitaria 2009, art. 42" redatto da ISPRA e di quanto riportato in uno studio realizzato dallo stesso Istituto (I Tordi in Italia, pag. 105) ove si evince che nel Veneto la durata dello svernamento risulta più prolungata.

Tuttavia, poiché questa Amministrazione condivide la valutazione in ordine all'importanza che può assumere una risoluzione positiva della citata procedura EU-Pilot avviata a livello comunitario, con il presente provvedimento si dispone, a parziale modifica del calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 868 del 13 luglio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, l'anticipo al 20 gennaio 2016 della data di chiusura della caccia alla specie cesena, il tutto nelle more di ulteriori approfondimenti scientifici in ordine alla data di inizio della migrazione di ritorno alle zone di nidificazione della medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16 della L.R. 50/93;

VISTA la DGR n. 868 del 13 luglio 2015 con la quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016, così come modificata con DGR n.1417 del 15 ottobre 2015;

RICHIAMATA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;

RICHIAMATA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta da ISPRA;

RICHIAMATO altresì lo studio ISPRA dal titolo: "I Tordi in Italia";

VISTA la nota prot. n. 32379 del 23 dicembre 2015 del Segretario generale del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di trasmissione della diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.12.2015;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1)        di fissare per le motivazioni espresse nella premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, a parziale modifica di quanto stabilito con DGR n.868 del 13 luglio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, al 20 gennaio 2016 la data di chiusura della caccia alla specie cesena (Turdus pilaris) avuto riguardo alla stagione venatoria 2015/2016;

2)        di dare atto che continuano ad applicarsi tutte le disposizioni dettate dalla DGR n.868 del 13 luglio 2015 e successive modifiche ed integrazioni non in contrasto con il presente provvedimento;

3)        di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4)        di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

5)        di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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