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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2099 del 30 dicembre 2015
Ditta Faba Marmi S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare per industria, denominata "CENGI" in Comune di Cornedo Vicentino e Valdagno (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.
Trattasi dell'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo e calcare per industria, ricadente nei Comuni di Cornedo Vicentino e Valdagno e denominata "CENGI". Estremi dei principali atti istruttori: Decreto del Direttore Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 5 del 10.03.2014. Istanza della ditta in data 12.08.2014, acquisita al prot. 352944 del 21.08.2014. Documentazioni integrative prot. n. 437604 del 20.10.2014, e n. 380828 del 23.09.2015. Parere Comune Cornedo Vicentino: D.C.C. n. 41 del 30.09.2014. Parere Comune Valdagno: D.C.C. n. 80 del 28.10.2014. Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 16.12.2014. Parere C.T.R.A.E. in data 14.04.2015.
L'assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.
Con DD.G.R. n. 1674 del 19.04.1994 e n. 2668 del 11.09.2007 era stata autorizzata alla ditta Faba Marmi S.r.l. la coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare per industria, denominata "CENGI" e ubicata nei Comuni di Cornedo Vicentino e Valdagno (VI). Con successivo decreto n. 228 del 26.11.2014 erano stati prorogati fino al 31.12.2024 i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione.
La ditta Faba Marmi S.r.l., con domanda in data 12.08.2014, pervenuta il 12.08.2014 ed acquisita al prot. 352944 del 21.08.2014, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 l'autorizzazione ad ampliare la cava e a stralciare un ambito già esaurito, secondo un progetto complessivo di coltivazione che include anche la rimanente parte di cava in essere.
Il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 5 del 10.03.2014 della Sezione regionale coordinamento attività operative.
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Cornedo Vicentino a partire dal 30.06.2014 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni. Il Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino, con deliberazione n. 41 del 30.09.2014, ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione con le seguenti condizioni e prescrizioni:
Con nota 397311 del 23.09.2014 è stato comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione in ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa che la ditta ha presentato in data 20.10.2014 e che è stata acquisita al prot. 437604 del 20.10.2014.
Con nota 445265 del 23.10.2014, è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza ed è stato chiesto al Comune di Valdagno il referto della pubblicazione della domanda e il parere comunale sulla domanda.
Il Comune di Valdagno ha comunicato che è stato dato avviso della domanda all'Albo Pretorio a partire dal 03.07.2014 e che nei successivi 15 giorni è pervenuta un'osservazione da parte degli abitanti delle vicine contrade Cengi e Peretti riguardante aspetti legati a possibili danni e disagi dovuti alle vibrazioni delle volate nella cava e a potenziali slavine di materiali di riporto e distacchi di roccia a strapiombo sulle abitazioni. Con tale osservazione, gli abitanti hanno chiesto di non autorizzare l'ampliamento ovvero di utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici e legali per limitare al massimo il disturbo agli abitanti delle contrade Cengi e Peretti.
Il Consiglio Comunale di Valdagno, con deliberazione n. 80 del 28.10.2014, ha espresso parere favorevole al progetto di coltivazione con le seguenti condizioni:
La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 14.04.2015. La Commissione, preso atto che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l'intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento nonché all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
La C.T.R.A.E., nell'esprimersi favorevolmente all'intervento richiesto, ha recepito parte delle prescrizioni contenute nei pareri favorevoli dei Comuni e nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1. Le considerazioni e valutazioni della C.T.R.A.E. relative alle prescrizioni non recepite e alle osservazioni presentate, sono contenute nel parere allegato al presente provvedimento.
La C.T.R.A.E., tra l'altro, ha prescritto di acquisire, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, un rilievo dettagliato dell'area di intervento in formato digitale, documentazione progettuale integrativa in recepimento delle prescrizioni del parere della Commissione, verifiche di compatibilità dell'attività estrattiva rispetto a possibili franamenti ed esito delle analisi di caratterizzazione delle terre superficiali. Di ciò è stata informata la ditta, giusta nota 198794 del 12.05.2015 con la quale il parere C.T.R.A.E. è stato trasmesso alla Faba Marmi S.r.l..
Con nota acquisita al prot. 380828 del 23.09.2015 la ditta ha presentato la documentazione richiesta, che va ad integrare il progetto di coltivazione.
Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche della Sezione geologia e georisorse, di concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E., risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 193482 in data 08.05.2015, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 15.05.2015.
La stessa Soprintendenza con nota 12580 del 11.06.2015, acquisita al prot. 242572 del 11.06.2015, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, circa la compatibilità delle opere rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), con nota 351897 del 02.09.2015, è stata chiesta alla Prefettura di Vicenza l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti della ditta titolare della domanda.
Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza dell'informazione antimafia purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.
In relazione alla prescrizione della C.T.R.A.E. di subordinare la consegna dell'autorizzazione alla conclusione dei lavori di ricomposizione ed estinzione dell'area oggetto di domanda di stralcio, va precisato che la ditta ha presentato in data 25.09.2015 al Servizio forestale regionale di Vicenza istanza di verifica dell'attecchimento delle essenze arboree, finalizzata alla successiva estinzione dell'area medesima.
Il procedimento per l'estinzione dell'area suddetta è stato quindi avviato, i lavori di sistemazione sono stati eseguiti ma, come risulta dalla comunicazione del Settore forestale regionale di Vicenza di cui alla nota 490283 del 01.12.2015, devono essere rimossi gli arbusti infestanti delle aree già rimboschite e deve essere verificato lo stato vegetativo dell'impianto, rinfoltirlo dove necessario e completarlo nelle aree ancora scoperte.
Ora, tenuto conto che tali attività non possono essere svolte nell'attuale stagione e che quindi il procedimento per l'estinzione parziale potrebbe richiedere tempi non brevi, appare opportuno, in una logica di accelerazione del procedimento amministrativo e di non ostacolo all'attività produttiva, disporre, in sostituzione della citata prescrizione della C.T.R.A.E., che nell'area medesima, posto che in essa i lavori di estrazione sono conclusi, è ammessa esclusivamente l'esecuzione di interventi finalizzati al completamento della ricomposizione ambientale ai fini della successiva estinzione. L'esecuzione di tali interventi di completamento della ricomposizione sono comunque garantiti dal deposito cauzionale.
Per quanto attiene alla prescrizione sulle limitazioni all'uso degli esplosivi e sulla presentazione del piano di monitoraggio degli effetti dell'impiego degli stessi, si precisa che la Provincia di Vicenza, competente in materia di polizia mineraria, con Ordinanza n. 14 del 23.09.2015 ha disposto, ai sensi del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, limitazioni per l'uso degli esplosivi nelle cave "CENGI" e "GROLLA" nonché ha determinato le modalità di attuazione del piano di monitoraggio delle vibrazioni, recependo in tal modo quanto già previsto dalla C.T.R.A.E. nei riguardi della cava "CENGI".
Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta Faba Marmi S.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava "CENGI", secondo il nuovo progetto, comprendente la cava originaria, che definisce un modello ricompositivo unitario e che prevede lo stralcio di una parte della cava già autorizzata ed esaurita, ad esclusione della strada di accesso la quale assumerà il ruolo di pertinenza mineraria.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 1674 del 19.04.1994 e n. 2668 del 11.09.2007, con l'obbligo per la ditta di produrre un nuovo deposito cauzionale per l'importo stabilito dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.
Occorre infine imporre la sottoscrizione della convenzione con i Comuni di Cornedo Vicentino e Valdagno ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (allegato B).
Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la domanda in data 12.08.2014 della ditta Faba Marmi S.r.l. pervenuta in data 12.08.2014 ed acquisita al prot. 352944 del 21.08.2014, per l'ampliamento della cava denominata "CENGI";
VISTO il decreto n. 5 del 10.03.2014 del Dirigente della Sezione regionale coordinamento attività operative che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la documentazione progettuale integrativa acquisita ai prott. n. n. 437604 del 20.10.2014, e n. 380828 del 23.09.2015;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTI il parere favorevole del Comune di Cornedo Vicentino, il parere favorevole del Comune di Valdagno ed i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 16.12.2014 e della C.T.R.A.E. in data 14.04.2015;
VISTO il parere favorevole della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza n. 12580 del 11.06.2015;
VISTA l'Ordinanza della Provincia di Vicenza n. 14 del 23.09.2015;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 720.000,00 (settecentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate; b. la ditta deve stipulare con i Comuni di Valdagno e di Cornedo Vicentino, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione; c. la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava comprensiva dell'ampliamento con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Settore Forestale Regionale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS, coerenti con quelle contenute nel rilievo digitale dello stato di fatto; d. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo; e. la ditta deve realizzare in fase di estrazione, sulla sommità del banco di marmo, una gradonatura di sicurezza, eventualmente anche con l'impiego di blocchi, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per la caduta di materiale sul sottostante cantiere, come specificata nell'elaborato Int.4 (sezione tipo di scavo - gradone su sommità del banco); f. la ditta, prima di iniziare i lavori di cui alla presente autorizzazione, deve presentare alle Amministrazioni comunali le verifiche acustiche sul rispetto dei limiti di emissione sonora; g. l'utilizzo dell'esplosivo per l'abbattimento del materiale dovrà avvenire in ottemperanza alla seguenti prescrizioni nonché a quelle che saranno impartite, anche a modifica delle presenti disposizioni, dalla competente Autorità di polizia mineraria:
h. la ditta deve accantonare il terreno superficiale ed i tufi di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarli solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale; i. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava e deve accantonare il materiale di scopertura in cumuli sul piazzale di cava, eventualmente anche interessando l'area dell'adiacente cava GROLLA, con inclinazione delle scarpate non superiore a 33° dall'orizzontale; j. la ditta deve mantenere la quinta arborea al margine dell'area di cava al fine di favorire il mascheramento del cantiere; k. la ditta è tenuta ad eseguire la ricomposizione morfologica del sito di cava secondo le forme indicate nell'elaborato Int. 5 (planimetria nuova ricomposizione morfologica), che prevede la realizzazione della strada di servizio intermedia, la quale dovrà essere dotata di scolina a monte opportunamente raccordata alla trincea di raccolta delle acque di ruscellamento posta a valle; l. il materiale per la ricomposizione morfologica deve essere steso per strati non più spessi di 80 cm e compattato meccanicamente; m. è consentito l'utilizzo di terra vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, per realizzare lo spessore di terreno vegetale di almeno 30 cm previsto in progetto, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche similari ai terreni presenti in sito; n. nel caso in cui non fosse possibile reperire materiale corrispondente alla tipologia analizzata nelle verifiche di stabilità del progetto, dovrà essere diminuita la pendenza del versante di riporto senza compromettere la sicurezza o introdurre nel terreno di riporto elementi di armatura quali geosintetici, geogriglie, ecc; o. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche dalla cava sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava, in particolare per quanto riguarda l'area limitrofa a contrada Cengi; p. su tutta la superficie ricomposta morfologicamente, la ditta deve effettuare l'idrosemina a spessore (350-400 g/mq) al posto della semina a spaglio ed il miscuglio di sementi proposte dovrà essere modificato nel seguente modo: al posto delle specie Arrenatherium altius, Antillis vulneraria e Trifoglium pratense, incrementare la Festuca arundinacea da 10% a 28% ed utilizzare il Lolium di tipo perenne; q. per le piantagioni arboree, la ditta deve utilizzare piante in fitocella e non con radice libera, prevedendo l'impiego del disco pacciamante e, se necessario, dispositivi a difesa dalla fauna selvatica; r. le piantagioni devono essere effettuate sotto il controllo del Settore forestale regionale soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare; s. la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Settore forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo Settore forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo; t. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
(seguono allegati)
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