Home » Sommario Deliberazioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto » Dettaglio Concorso » Dettaglio Decreto » Dettaglio Atto di Enti Vari » Dettaglio Legge Regionale » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2100 del 30 dicembre 2015
Ditta Monte Bianco s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82).
Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alla variante piano di coltivazione della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR). Estremi dei principali atti istruttori: Nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 della Sezione Geologia e Georisorse Istanza della ditta in data 23.10.2013, acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013. Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 07.07.2014. Parere C.T.R.A.E. in data 13.01.2015. Nota della ditta in data 31.08.2015, acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, di trasmissione di integrazioni in recepimento di alcune prescrizioni della C.T.R.A.E..
Il relatore, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 4401 del 09.12.1997 la ditta Monte Bianco s.r.l. è stata, da ultimo, autorizzata a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR).
Con nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 la Sezione Geologia e Georisorse, alla luce dei dissesti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), ha invitato la ditta Monte Bianco s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione della cava. Ciò, in considerazione dei contenuti delle diverse determinazioni che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e al fine di evidenziare, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, le azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità nelle aree in cui la coltivazione era stata eseguita con le originarie metodologie.
Con nota in data 23.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava, allegando la relativa documentazione tecnica;
Con nota prot. n. 198884 del 08.05.2014, la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la Provincia di Verona a esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione presentato dalla ditta, in considerazione del fatto che detto piano affrontava sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla stessa Provincia.
L'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere, ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni.
Con comunicazione in data 19.08.2014 e acquisita in Regione al prot. n. 350511 del 19.08.2014, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato osservazioni in merito ad alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C..
L'istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 13.01.2015, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale sia a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
In merito al vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004, la C.T.R.A.E., atteso che le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente opere che si svolgono nel sottosuolo senza ripercussioni all'esterno e in superficie, ha ritenuto di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica.
Parimenti la C.T.R.A.E. ha ritenuto che non vi fosse la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale, in considerazione della tipologia degli interventi proposti in variante e tenuto conto della considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (2,6 Km e 5,9 Km), reputando che non potessero verificarsi effetti significativi negativi sui siti medesimi;
La stessa C.T.R.A.E ha ritenuto non accoglibili o non pertinenti le osservazioni presentate dalla ditta Monte Bianco s.r.l. con la sola eccezione relativa alla presa d'atto della dichiarazione della ditta di essere già in possesso di un sistema di rilevamento sismico automatico che, però, in ogni caso, dovrà essere integrato e coordinato con con i sistemi di rilevamento sismico da inserire nelle altre cave limitrofe.
Con nota prot. n. 70059 del 18.02.2015 è stata trasmessa alla ditta, ai sensi della L. 241/90, copia del parere della C.T.R.A.E. del 13.01.2015 al fine di ottemperare alle prescrizioni in esso contenute e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con particolare riferimento alla prescrizione di cui al punto n. 5 del parere medesimo.
Con nota in data 31.08.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha trasmesso atti integrativi a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E., che sono stati valutati dalla struttura regionale competente.
Dall'esame della documentazione integrativa di cui sopra è emerso che, limitatamente agli elementi oggetto di prescrizione da parte della C.T.R.A.E., le integrazioni fornite risultano corrette e rispondenti a quanto prescritto dalla Commissione. Tuttavia, nella stessa documentazione comparivano anche alcune previsioni progettuali (disposizione degli allineamenti dei setti, dimensione e forma di alcuni setti e dimensione della luce di alcune gallerie) che differivano sostanzialmente dai contenuti del piano di coltivazione, già oggetto di parere favorevole della C.T.P.A.C. e della C.T.R.A.E..
Stante ciò, posto che il piano di coltivazione da autorizzare è esclusivamente quello esaminato favorevolmente da C.T.P.A.C. e C.T.R.A.E., è necessario dare atto che le diverse previsioni progettuali contenute nella documentazione integrativa di cui sopra, non sono assolutamente da considerare come modificative e/o integrative del piano di coltivazione assentito, anche perché inserite in un atto progettuale integrativo che la ditta doveva produrre al solo scopo di formalizzare il recepimento della prescrizione di cui al punto n. 5 del parere C.T.R.A.E..
In tal senso si è pronunciata la Sezione Geologia e Georisorse con nota prot. n. 397828 del 05.10.2015 inviata alla Provincia di Verona e alla ditta, in ciò confortata dall'avviso espresso dalla stessa Provincia con nota prot. n. 0094586 del 29.10.2015.
La variante al piano di coltivazione non interessa alcuna nuova superficie di scavo né contiene incrementi del volume utile estraibile di materiale.
Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Monte Bianco s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR).
Il relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la D.G.R. n. 4401 del 09.12.1997 di autorizzazione a coltivare la cava;
VISTA la nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Monte Bianco s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione di cava;
VISTA la nota in data 23.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013, con la quale la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava;
VISTA la nota prot. n. 198884 del 08.05.2014 con cui la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'Amministrazione Provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere richiesto ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C.;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 1987/2014
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Monte Bianco s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00293020236 - con sede in Stallavena di Grezzana (VR) via Reolto n. 1, la variante al piano di coltivazione nella cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR) di cui all'istanza pervenuta in Regione e assunta al prot. n. 470560 del 30.10.2013, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio e successiva integrazione acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
3. di dare atto e stabilire che la documentazione integrativa pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, esprime validità esclusivamente nei riguardi degli elementi in essa rappresentati a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 13.01.2015, con particolare riferimento alla prescrizione di cui al punto 5 del parere medesimo;
4. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
5. di stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione;
6. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
8. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n. 33
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Torna indietro