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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 12 febbraio 2016


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2100 del 30 dicembre 2015

Ditta Monte Bianco s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82).

Note per la trasparenza

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alla variante piano di coltivazione della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Estremi dei principali atti istruttori:
Nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 della Sezione Geologia e Georisorse
Istanza della ditta in data 23.10.2013, acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013.
Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 07.07.2014.
Parere C.T.R.A.E. in data 13.01.2015.
Nota della ditta in data 31.08.2015, acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, di trasmissione di integrazioni in recepimento di alcune prescrizioni della C.T.R.A.E..

Il relatore, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 4401 del 09.12.1997 la ditta Monte Bianco s.r.l. è stata, da ultimo, autorizzata a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Con nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 la Sezione Geologia e Georisorse, alla luce dei dissesti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), ha invitato la ditta Monte Bianco s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione della cava. Ciò, in considerazione dei contenuti delle diverse determinazioni che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e al fine di evidenziare, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, le azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità nelle aree in cui la coltivazione era stata eseguita con le originarie metodologie.

Con nota in data 23.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava, allegando la relativa documentazione tecnica;

Con nota prot. n. 198884 del 08.05.2014, la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la Provincia di Verona a esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione presentato dalla ditta, in considerazione del fatto che detto piano affrontava sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla stessa Provincia.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere, ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni.

Con comunicazione in data 19.08.2014 e acquisita in Regione al prot. n. 350511 del 19.08.2014, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato osservazioni in merito ad alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C..

L'istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 13.01.2015, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale sia a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

In merito al vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004, la C.T.R.A.E., atteso che le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente opere che si svolgono nel sottosuolo senza ripercussioni all'esterno e in superficie, ha ritenuto di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Parimenti la C.T.R.A.E. ha ritenuto che non vi fosse la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale, in considerazione della tipologia degli interventi proposti in variante e tenuto conto della considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (2,6 Km e 5,9 Km), reputando che non potessero verificarsi effetti significativi negativi sui siti medesimi;

La stessa C.T.R.A.E ha ritenuto non accoglibili o non pertinenti le osservazioni presentate dalla ditta Monte Bianco s.r.l. con la sola eccezione relativa alla presa d'atto della dichiarazione della ditta di essere già in possesso di un sistema di rilevamento sismico automatico che, però, in ogni caso, dovrà essere integrato e coordinato con con i sistemi di rilevamento sismico da inserire nelle altre cave limitrofe.

Con nota prot. n. 70059 del 18.02.2015 è stata trasmessa alla ditta, ai sensi della L. 241/90, copia del parere della C.T.R.A.E. del 13.01.2015 al fine di ottemperare alle prescrizioni in esso contenute e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con particolare riferimento alla prescrizione di cui al punto n. 5 del parere medesimo.

Con nota in data 31.08.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, la ditta Monte Bianco s.r.l. ha trasmesso atti integrativi a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E., che sono stati valutati dalla struttura regionale competente.

Dall'esame della documentazione integrativa di cui sopra è emerso che, limitatamente agli elementi oggetto di prescrizione da parte della C.T.R.A.E., le integrazioni fornite risultano corrette e rispondenti a quanto prescritto dalla Commissione. Tuttavia, nella stessa documentazione comparivano anche alcune previsioni progettuali (disposizione degli allineamenti dei setti, dimensione e forma di alcuni setti e dimensione della luce di alcune gallerie) che differivano sostanzialmente dai contenuti del piano di coltivazione, già oggetto di parere favorevole della C.T.P.A.C. e della C.T.R.A.E..

Stante ciò, posto che il piano di coltivazione da autorizzare è esclusivamente quello esaminato favorevolmente da C.T.P.A.C. e C.T.R.A.E., è necessario dare atto che le diverse previsioni progettuali contenute nella documentazione integrativa di cui sopra, non sono assolutamente da considerare come modificative e/o integrative del piano di coltivazione assentito, anche perché inserite in un atto progettuale integrativo che la ditta doveva produrre al solo scopo di formalizzare il recepimento della prescrizione di cui al punto n. 5 del parere C.T.R.A.E..

In tal senso si è pronunciata la Sezione Geologia e Georisorse con nota prot. n. 397828 del 05.10.2015 inviata alla Provincia di Verona e alla ditta, in ciò confortata dall'avviso espresso dalla stessa Provincia con nota prot. n. 0094586 del 29.10.2015.

La variante al piano di coltivazione non interessa alcuna nuova superficie di scavo né contiene incrementi del volume utile estraibile di materiale.

Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Monte Bianco s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Il relatore conclude la relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 4401 del 09.12.1997 di autorizzazione a coltivare la cava;

VISTA la nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Monte Bianco s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione di cava;

VISTA la nota in data 23.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 470560 del 30.10.2013, con la quale la ditta Monte Bianco s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava;

VISTA la nota prot. n. 198884 del 08.05.2014 con cui la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'Amministrazione Provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere richiesto ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C.;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 1987/2014

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.   di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2.   di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Monte Bianco s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00293020236 - con sede in Stallavena di Grezzana (VR) via Reolto n. 1, la variante al piano di coltivazione nella cava di calcare per granulati denominata "SALINE DI ALCENAGO" e sita in Comune di Grezzana (VR) di cui all'istanza pervenuta in Regione e assunta al prot. n. 470560 del 30.10.2013, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio e successiva integrazione acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

  • CARTA GEOMECCANICA AGGIORNATA E NUOVO SCHEMA DI AVANZAMENTO E COLTIVAZIONE (scala 1:1000) (tav. n. 1) (prot. n. 470560 del 30.10.2013);
  • PLANIMETRIA -SEZIONI (scale varie) (tav. n. 2) (prot. n. 470560 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 (prot. 470560 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (prot. 470560 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE GEOLOGICA-GEOMECCANICA E DI STABILITA' (prot. 470560 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE DI RISPOSTA ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. integrazione (parere n. 5 del 13.01.2015) (prot. 365501 del 14.09.2015);
  • RELAZIONE DI STABILITA' DELLA ZONA CON GALLERIE DI ALTEZZA PARI A 8 METRI IN ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. integrazione (parere n. 5 del 13.01.2015) (prot. 365501 del 14.09.2015);
  • RELAZIONE DI STABILITA' PER LE TRINCEE DI AVVICINAMENTO ALLO STRATO DENOMINATO ROSA IN ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. integrazione (parere n. 5 del 13.01.2015) (prot. 365501 del 14.09.2015);
  • CARTA GEOMECCANICA AGGIORNATA E NUOVO SCHEMA DI AVANZAMENTO E COLTIVAZIONE IN ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. integrazione (parere n. 5 del 13.01.2015) (prot. 365501 del 14.09.2015).

3.   di dare atto e stabilire che la documentazione integrativa pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 365501 del 14.09.2015, esprime validità esclusivamente nei riguardi degli elementi in essa rappresentati a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 13.01.2015, con particolare riferimento alla prescrizione di cui al punto 5 del parere medesimo;

4.   di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

  1. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
  2. devono essere mantenute per i setti le dimensioni minime di 5 x 8 metri, per le gallerie e per le interconnessioni (distanza tra i setti) la larghezza massima di 8 metri, con i setti orientati secondo la direzione più adeguata rispetto alla naturale fatturazione della roccia. Gli schemi proposti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo massime consentite ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e dalla larghezza massima delle gallerie e delle interconnessioni;
  3. deve essere mantenuto un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento che per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche, con cadenza semestrale;
  4. la documentazione di cui alla lettera c) dovrà essere presentata alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
  5. la realizzazione delle trincee di approccio allo strato denominato "rosa", come previsto nel piano di coltivazione presentato, potrà avvenire subordinatamente alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geomeccanica, riferita alla reale situazione geomeccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare tale approfondimento potrà essere realizzato, previa autorizzazione da parte della Regione, esclusivamente nelle zone valutate idonee e che presentino qualità geomeccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;
  6. la coltivazione dello strato denominato "rosa", nell'area individuata con linea tratteggiata verde nella Tav. n. 1 del piano di coltivazione presentato, che prevede un abbassamento del piano cava di 2 metri, potrà avvenire subordinatamente alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geomeccanica, riferita alla reale situazione geomeccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare tale approfondimento potrà essere realizzato, previa autorizzazione da parte della Regione, esclusivamente nelle zone valutate idonee e che presentino qualità geomeccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;
  7. devono essere realizzati, durante la coltivazione della cava, interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alle aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa" e alle aree più critiche, sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geomeccanica;
  8. deve essere installata una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
  9. devono essere messe in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo ed al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto", eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
  10. devono essere rispettate, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile, relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di Polizia Mineraria;
  11. devono essere adeguatamente regimate le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
  12. si deve provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
  13. deve essere mantenuta, e possibilmente incrementata, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo, finalizzata al rilevamento di un eventuale aumento di fenomeni compressivi;
  14. la ditta deve provvedere, in quota proporzionale al procedere dell'estrazione residua, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo della porzione oggetto del metodo di coltivazione a camere e pilastri, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
  15. la ditta può proporre, in alternativa all'intervento di cui alla lettera precedente, interventi utili a conseguire la stabilità definitiva delle strutture, che saranno oggetto di valutazione e accettazione da parte di Regione e Provincia;
  16. la ditta deve provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geomeccanica dalla quale ne emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geomeccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione. Dette operazioni dovranno essere ripetute con una periodicità di 5 anni;

5.   di stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestate situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione;

6.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;

7.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

8.   di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

9.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n. 33

12.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2100_AllegatoA_314587.pdf

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