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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 08 gennaio 2016


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2054 del 30 dicembre 2015

Gestione provvisoria in esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale con il presente atto approva la gestione provvisoria dell'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale ha approvato i disegni di legge "Legge di stabilità regionale 2016" (DDL n. 22 del 16/12/2015) e "Bilancio di previsione 2016-2018" (DDL n. 23 del 16/12/2015) che sono stati inviati al Consiglio regionale per l'avvio dell'iter di approvazione.

Il comma 1 dell'articolo 43 del D.lgs. 118/2011, stabilisce che se il bilancio di previsione non e¿ approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Considerato che la Giunta regionale nell'imminenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, ha ritenuto di non proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio per il 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio medesimo, la gestione dell'esercizio 2016 dovrà essere avviata secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

In merito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria stabilisce che nel corso della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa dell'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato. In particolare, l'art. 11 comma 17 del D.lgs. 118/2011, stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9 al medesimo decreto legislativo.

Il principio stabilisce in particolare che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, provvederà ad impartire le necessarie disposizioni al fine di avviare la gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2016, in base ai principi applicati della contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 54/2012;

Vista la L.R. 39/2001 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

delibera

1.      di approvare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, la gestione provvisoria dell'esercizio 2016, da attuarsi secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

2.      di incaricare il direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, ad impartire le necessarie disposizioni al fine di avviare la gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2016 con le modalità di cui al punto precedente;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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