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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1942 del 23 dicembre 2015
"Società agricola Marazzato s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Trebaseleghe (PD). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e l'integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali e effluenti zootecnici alla "Società agricola Marazzato s.s." ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 2747 del 16 novembre 2010: "Società agricola Marazzato s.s.. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Trebaseleghe (PD), comprese opere e infrastrutture connesse. Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio e alla costruzione di un impianto di rete per la connessione." Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 109336/2015 (protocollo regionale n. 109336 del 12 marzo 2015); Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 125413 del 24 marzo 2015); Parere favorevole rilasciato dalla Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana (protocollo regionale n. 220935 del 26 maggio 2015); Parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive (protocollo regionale n. 223099 del 28 maggio 2015); Parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (protocollo regionale n. 347702 del 31 agosto 2015); Parere favorevole rilasciato dalla Amministrazione Comunale di Trebaseleghe (PD) (protocollo regionale n. 350627 del 1° settembre 2015); Presa d'atto delle varianti apportate, rilasciata da AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Padova (protocollo regionale n. 412103 del 13 ottobre 2015); Verbali della Conferenza di servizi del 29 aprile, 29 maggio e 2 settembre 2015.
L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009, è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2747 del 16 novembre 2010 e s. m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 68 del 20 giugno 2012), la "Società agricola Marazzato s.s." (CUAA 0224344190261), con sede legale e sede operativa (sede impianto) in via Obbia Alta, 23 - Comune di Trebaseleghe (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Trebaseleghe (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino ) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica con la citata D.G.R. n. 2747/2010, la "Società agricola Marazzato s.s.", appurato che non era possibile concludere i lavori precedentemente assentiti entro il termine ultimo concesso con la citata deliberazione (2 febbraio 2014), ha inoltrato alla Regione del Veneto, con nota acquista il 7 maggio 2014, protocollo n. 197113, una richiesta di proroga al "termine di ultimazione dei lavori" ai sensi dell'articolo 30, comma III° della legge n. 98/2013.
Ottenuta la concessione della proroga sino al 2 febbraio 2015, in data 31 luglio 2014 la Società agricola istante ha trasmesso alla Regione del Veneto una prima istanza di variante alla costruzione, finalizzata a superare i problemi emersi durante la fase di ultimazione delle opere. Riscontrato in fase istruttoria che era necessario avviare contestualmente anche una parziale modifica e integrazione degli elaborati di progetto assentiti con D.G.R. n. 2747/2010, la "Società agricola Marazzato s.s." assecondava l'archiviazione dell'istanza impegnandosi a trasmettere nuova documentazione di progetto con grado superiore di dettaglio nei contenuti. In data 12 marzo 2015 (protocollo regionale n. 109336) la "Società agricola Marazzato s.s." ha inoltrato una nuova istanza di variante allo scopo di ottenere una modifica e integrazione dell'originario titolo abilitativo.
Accertata la procedibilità dell'istanza di variante, gli Uffici istruttori regionali hanno avviato le procedure per la convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, prendendo atto che taluni contenuti della variante di progetto erano già stati realizzati in difformità del titolo abilitativo:
Contestualmente, la perizia di variante del 12 marzo 2015 proponeva l'integrazione dell'autorizzazione unica con ulteriori migliorie, ancora da realizzarsi, quali la nuova recinzione perimetrale dell'impianto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e delle relative pertinenze destinate a spazi verdi per la mitigazione ambientale. Il ritardo nell'esecuzione delle opere e il conseguente mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione dei lavori dell'impianto di biogas è dovuto alla difficoltà sorta, in fase di progettazione esecutiva, di conciliare il duplice rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendio di competenza dei Vigili del fuoco e al rispetto delle norme in materia di sicurezza idraulica di competenza del Consorzio di bonifica. Infine, anche la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, nell'esprimeil proprio parere di competenza ha formulato ulteriori prescrizioni invitando la "Società agricola Marazzato s.s." a migliorare e potenziare le opere di mitigazione e mascheramento ambientale.
Per la parte delle opere già realizzate, gli Uffici regionali competenti hanno avviato la procedura sanzionatoria di cui al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio).
Al fine di contemperare le esigenze delle diverse Amministrazioni e Enti pubblici coinvolti e superare le difficoltà riscontrate durante l'istanza di variante datata 31 luglio 2014, la "Società agricola Marazzato s.s." in sede di Conferenza di servizi ha chiesto e ottenuto una proroga dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dal citato decreto legislativo. Contestualmente la Conferenza di servizi accordava alla Società agricola istante un termine ultimo di fine lavori non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della variante in corso e comunque, non oltre il 16 febbraio 2016 (protocollo regionale n. 197113 del 7 maggio 2014). La Conferenza di servizi si è conclusa definitivamente in data 2 settembre 2015.
Durante l'ultimo incontro le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio della modifica e integrazione dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'Allegato A al presente provvedimento.
Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Marazzato s.s." una modifica e integrazione all'autorizzazione unica, in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (D.G.R. n. 725/2012) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2747/2010 e s. m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 68/2012);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";
PRESO ATTO dei verbali della Conferenza di servizi del 29 aprile, 29 maggio e 2 settembre 2015;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO che:
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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