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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1941 del 23 dicembre 2015
"Società agricola Biopower - società consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Carbonera (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche alla "Società agricola Biopower - società consortile a r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 1817 del 15 ottobre 2013: <<"Società agricola Biopower società consortile a r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Carbonera (TV). Enel Distribuzione S.p.A.. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica>> Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 246171/2015 (protocollo regionale n. 246171 del 15 giugno 2015); Comunicazione di non procedibilità dell'istanza (protocollo regionale n. 261829 del 25 giugno 2015); Riavvio del procedimento amministrativo (protocollo regionale n. 353525 del 3 settembre 2015); Nuova comunicazione di non procedibilità dell'istanza (protocollo regionale n. 353504 del 3 settembre 2015); Trasmissione documentazione da parte del soggetto istante (protocollo regionale n. 375066 del 21 settembre 2015); Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 404685 del 8 ottobre 2015); Attestazione di avvenuta consegna documentazione di progetto (protocollo regionale n. 420966 del 19 ottobre 2015) Parere favorevole del Comune di Carbonera (protocollo regionale n. 435832 del 28 ottobre 2015); Parere favorevole del MIBACT (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e Soprintendenza Archeologia Veneto), rispettivamente con note protocollo regionale n. 427748 del 23 ottobre e n. 435006 del 28 ottobre 2015); Parere favorevole dell'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Treviso (protocollo regionale n. 427425 del 22 ottobre 2015); Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 470890 del 18 novembre 2015).
L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009, è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..
Con deliberazione della Giunta regionale n. n. 1817 del 15 ottobre 2013, la "Società agricola Biopower - società consortile a r.l." (CUAA 04458130269), con sede legale e operativa in via Valdemoneghe - Comune di Carbonera (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Carbonera (TV) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas.
In data 15 giugno 2015 la medesima Società agricola ha presentato istanza di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1817/2013, riguardante:
Con il progetto di variante si prevede, altresì, di coprire il silos stoccaggio separato solido digestato, realizzare un'area di carico della biomassa, eliminare la concimaia coperta per stoccaggio effluente zootecnico palabile e modificare il tracciato della minirete di teleriscaldamento già assentito.
Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 21 settembre 2015, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.
Con nota protocollo regionale n. 404685 del 8 ottobre 2015, l'Amministrazione procedente (Sezione Agroambiente) notificava alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento i contenuti della variante progettuale in corso d'opera trasmessa dalla "Società agricola Biopower - società consortile a r.l.", proponendo contestualmente una modifica (Allegato A) e integrazione (Allegato B) al documento prescrittivo alla costruzione e all'esercizio rilasciato con il titolo abilitativo - D.G.R. n. 1817 del 15 ottobre 2013.
A seguito della comunicazione inviata dalla Sezione Agroambiente, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e/o osservazioni ai contenuti della variante di progetto presentata dalla "Società agricola Biopower - società consortile a r.l.", il responsabile del procedimento regionale, preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione della medesima variante, avviava a definitiva conclusione il procedimento amministrativo in argomento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola unamodifica e integrazione dell'autorizzazione unica - D.G.R. n. 1817 del 15 ottobre 2013, in quanto:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;
VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1817/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";
DATO ATTO che con nota protocollo n. 375086 del 21 settembre 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;
CONFERMATO che:
PRESO ATTO, altresì, che con asseverazione del 18 settembre 2015, il geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Padova al n. 3685, ha dichiarato che "nell'insieme le modifiche previste [dal progetto di variante] hanno comportato una riduzione della superficie coperta e del volume dei manufatti";
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;
delibera
(seguono allegati)
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