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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2016


Materia: Urbanistica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2037 del 23 dicembre 2015

Atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 45 ter, comma 6, lett. f), legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".- Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio.

Note per la trasparenza

Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori la Commissione locale per il paesaggio esprime pareri a supporto degli enti cui sono delegate le competenze. L'articolo 45 nonies della citata L.R. 11/2004, in attuazione dell'articolo 148 del d.lgs. n.42 del 2004, prevede l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, demandando alla Giunta regionale di disciplinarne la composizione, il funzionamento e durata della Commissione locale.

L'assessore avv. Cristiano Corazzari riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni integrazioni, tutela e valorizza, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il patrimonio culturale, concorrendo, in tal modo, "a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". Il patrimonio culturale è costituito, ai sensi dell'art. 2 del Codice, dai beni culturali e dai beni paesaggistici; questi ultimi, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, sono "gli immobili e le aree ..... costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio...".

La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che il paesaggio deve essere considerato un valore primario ed assoluto e che la tutela apprestata dallo Stato costituisce un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza.

In materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, infatti, la disciplina statale costituisce un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle Province autonome .

La legge regionale 26 maggio 2010, n. 10 ha inserito il Titolo V bis nella legge regionale 23 aprile 2004 n.11 recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Scopo delle norme ivi inserite è quello di disciplinare le competenze della Regione e degli enti locali in relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'adozione dei provvedimenti sanzionatori al fine di contribuire alla valorizzazione del paesaggio in attuazione del decreto legislativo n.42 del 2004.

L'articolo 146, comma 6, del citato decreto legislativo, infatti, consente alla Regione di conferire la delega all'esercizio della funzione autorizzatoria e sanzionatoria agli enti che dimostrino di essere a ciò idonei. Il citato comma prevede, come requisito essenziale, l'esistenza di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra l'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e l'attività di tutela paesaggistica.

La Regione del Veneto, in attuazione di tale articolo, ha individuato gli enti idonei sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale n. 835 del 15 marzo 2010.

Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori le commissioni locali per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo n.42 del 2004, esprimono pareri a supporto degli enti cui sono delegate le competenze. L'articolo 45 nonies della citata legge regionale n.11 del 2004, in attuazione del citato articolo 148, prevede l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio, demandando alla Giunta regionale di disciplinare la composizione, il funzionamento e la durata della stessa.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 45 nonies della legge regionale n.11 del 2004, in conformità al dettato del decreto legislativo n.42 del 2004, ha previsto che le Commissioni locali per il paesaggio si esprimano nell'ambito del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Ciò tuttavia non significa che esse non possano esprimersi anche in relazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica. La Giunta regionale, pertanto, alla luce dell'esperienza maturata dagli enti cui sono state delegate le competenze, ritiene che sia opportuno che gli stessi acquisiscano il parere della Commissione locale per il paesaggio anche nei casi di cui agli articoli 167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004.

Al fine di uniformare la disciplina che regola le Commissioni locali per il paesaggio si ritiene utile approvare, ai sensi degli articoli 45 ter, comma 6, lett. f), e 45 nonies, comma 3, della legge regionale n.11 del 2004, le disposizioni contenute nell'Allegato A "Composizione, funzionamento e durata della commissione locale per il paesaggio".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI gli articoli 45 ter, comma 6, lett. f), e 45 nonies, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto'";

delibera

1. di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'atto di indirizzo agli Enti idonei ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, articolo 45 ter, commi 3 e 6, lettera f), secondo quanto stabilito nell'Allegato A "Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2037_AllegatoA_314406.pdf

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