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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 5 del 19 gennaio 2016


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1944 del 23 dicembre 2015

Snam Rete Gas S.p.A. - Varianti sul Metanodotto Cremona-Mestre DN 400 (16''), Inserimento di n.7 P.I.L. - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art.52 quater del D.P.R. 327/2001, della D.G.R. 2607/2006, della L.R. 5/2009.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ha per oggetto l'autorizzazione, rilasciata a Snam Rete Gas S.p.A., alla costruzione ed esercizio di alcune varianti sul metanodotto esistente Cremona - Mestre e la dismissione di alcuni tratti messi fuori esercizio, nei territori dei comuni di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Maria di Sala e Mirano. Il procedimento unico comprende anche l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché qualsiasi altro adempimento ai fini urbanistici ed edilizi.
 

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Gli artt. 52-quater e sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dettano disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Per queste infrastrutture lineari energetiche, l'autorizzazione unica alla loro costruzione ed esercizio è rilasciata dalla Regione, e comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Con nota prot. 322545 del 25 luglio 2014 la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha inoltrato alla Regione del Veneto richiesta per l'autorizzazione alla costruzione delle varianti al metanodotto di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.52 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm. e ii.

L'opera in progetto, denominata "Varianti sul Metanodotto Cremona-Mestre, inserimento n.7 PIL", ha come scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza d'esercizio del metanodotto costruito negli anni '50 e inglobato nel tessuto urbano, infittendo la cadenza delle valvole di intercettazione e riducendo la distanza massima tra due punti di linea successivi da 6 a 2 km.

L'entità complessiva delle varianti sul metanodotto Cremona-Mestre è pari a 0,280 km; l'entità complessiva dei ricollegamenti è pari a 0,135 km, l'entità complessiva dei tratti da porre fuori esercizio è pari a 0,270 km, l'entità complessiva degli allacciamenti da porre fuori esercizio è pari a 0,154 km.

Il progetto non è sottoposto a VIA, ai sensi del D.Lgs 152 del 3.04.2006; è necessario il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 e l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004, ricadendo gli interventi in parte in zone vincolate.

Ai sensi degli artt.11, 16 e 52 ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e della D.G.R. 2607 del 7.08.2006, si è provveduto a trasmettere ai Comuni interessati (Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Maria di Sala e Mirano), con nota prot.n. 423794 del 9 ottobre 2014, l'avviso di avvio del procedimento espropriativo, con allegato l'elenco completo delle ditte proprietarie e degli estremi catastali delle particelle interessate all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e delle aree da occupare temporaneamente, da notificare tramite la pubblicazione dello stesso avviso all'albo pretorio comunale.

In data 18 novembre 2014 si è riunita la Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 424007 del 9 ottobre 2014, conclusasi con la richiesta di integrazioni alla Società SNAM Rete Gas S.p.A., come da allegato Verbale (Allegato A).

La SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato le integrazioni richieste con note prot.81078 del 25/02/2015 e prot.215997 del 22/05/2015.

E' stato quindi avviato un approfondimento istruttorio, coinvolgendo la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV) per verificare la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di VAS in presenza di varianti urbanistiche. Tale approfondimento si è concluso con l'esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, trattandosi di una fase progettuale piuttosto che pianificatoria, come da nota prot. n. 302731 del 22/07/2015.

In data 3 settembre 2015 si è svolta una seconda seduta, decisoria, della Conferenza di Servizi, conclusasi con l'espressione di parere favorevole all'approvazione del progetto, con le prescrizioni riportate nel verbale allegato (Allegato B).

Per quanto concerne in particolare la disciplina della Valutazione d'Incidenza Ambientale, la Conferenza dei Servizi ha acquisito il parere favorevole del Settore Pianificazione Ambientale, della competente Sezione Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), prot. 194805 del 8 maggio 2015, che ha fatto proprio nelle sue conclusioni.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica del progetto, si fa presente che la sua approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, ai sensi dell'art.10, comma 1, del DPR 327/2001. In particolare, la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in variante a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Mirano riguardanti le recinzioni dei nuovi P.I.L., per prevalenti questioni di sicurezza, come meglio descritto nel relativo verbale.

Tutto ciò considerato si propone l'approvazione del progetto in argomento, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché varianti urbanistiche come sopra richiamate, secondo quanto previsto dagli elaborati elencati nell'Allegato C alla presente delibera. Si propone, altresì, l'autorizzazione all'esercizio delle opere in variante in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";

VISTI il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche" e ss. mm e ii;

VISTO il D. Lgs 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm e ii.;

VISTO il D. Lgs 22.01.2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. 13 marzo 2009, n.5 "Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale";

VISTA la DGR 7 agosto 2006 n.2607 "Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale. (Articolo 52 quater, D.P.R. n.327/2001)";

VISTA la DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la richiesta del 25 luglio 2014, prot. 322545 della Società SNAM Rete Gas S.p.A. e le successive integrazioni in data 25.02.2015 e 22.05.2015;

VISTI i Verbali della Conferenza di servizi del 18.11.2014 e del 03.09.2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1.    di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di approvare il progetto definitivo, denominato "Varianti sul Metanodotto Cremona-Mestre DN 400 (16''), Inserimento di n.7 P.I.L.", redatto da SNAM Rete Gas S.p.A., composto dagli elaborati di cui all'Allegato C al presente provvedimento, dando atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004 e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti;

3.    di dare atto che l'approvazione del progetto, di cui al puto 2, costituisce variante urbanistica agli strumenti pianificatori dei Comuni di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Maria di Sala e Mirano;

4.    di dichiarare la pubblica utilità dell'opera in oggetto e disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio che ne consegue, ai sensi dell'art.52-quater del D.P.R. 327/2001; entro il termine di 5 anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione dovranno essere adottati gli eventuali provvedimenti ablativi;

5.    di fissare i termini di inizio dei lavori di costruzione del metanodotto in 12 mesi dalla data della pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione e di ultimazione entro i successivi 36 mesi;

6.    di autorizzare la Società SNAM Rete Gas S.p.A.con sede legale a S. Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7, alla realizzazione ed esercizio delle opere di variante al Metanodotto Cremona-Mestre (DN 400), (16''), di cui al progetto "Inserimento di n.7 P.I.L.", nei Comuni di Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche, Santa Maria di Sala e Mirano, come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'Allegato C e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo riportate nei Verbali di cui all'Allegato A e all'Allegato B, allegati tutti al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

7.    di trasmettere il presente provvedimento alla società richiedente nonché agli enti interessati;

8.    di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;

9.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.    di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

11.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

12.    avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

1944_AllegatoA_314377.pdf
1944_AllegatoB_314377.pdf
1944_AllegatoC_314377.pdf

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