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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2016


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1988 del 23 dicembre 2015

Indicazioni relative all'ammissibilità delle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica al fine della tutela dei corpi idrici.

Note per la trasparenza

Al fine del raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua, si assumono relativamente alle istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica alcune disposizioni a tutela dei corpi idrici.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Ai sensi della direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del consiglio, relativa all'azione comunitaria in materia di acque (Water framework directive - WFD) e in particolare dell'art. 4 paragrafo 7, gli stati membri non violano la direttiva quando "l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale, sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico....; c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi ...sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile....."

In altre parole quindi quando non sussistono le condizioni su menzionate, lo scadimento dallo stato elevato allo stato buono non è consentito.

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006, e in particolare l'art. 4 della WFD è stato recepito con l'art. 77 del citato decreto legislativo.

In definitiva la su citata normativa richiede che sia impedito lo scadimento di qualità di un corpo idrico dallo stato "elevato" ad uno stato inferiore, anche se questo è lo stato "buono", a meno di casi eccezionali, opportunamente documentati e previsti negli strumenti di pianificazione. Un corpo idrico è classificato in stato elevato quando è "elevato" lo "stato ecologico", è "buono" lo "stato chimico" ed è "elevato" lo stato "idromorfologico"; quest'ultimo è definito dalle alterazioni idrologiche e dall'indice di qualità morfologica (IQM).

L'IQM misura il livello di antropizzazione del corpo idrico, ossia il numero di briglie, la lunghezza dei tratti cementificati, il numero e tipologia di opere di derivazione, di sbarramento, le soglie, etc...

Ciò premesso, si vuole evidenziare, come emerso in sede di discussione preparatoria dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, come negli ultimi anni si sia assistito all'intensificarsi delle iniziative progettuali di utilizzo a scopo idroelettrico dei corpi idrici, segnatamente di quelli appartenenti al reticolo idrografico montano; tali iniziative prevedono in generale d'intercettare, in corrispondenza delle sezioni di prelievo, una significativa parte della portata disponibile restituendola, in taluni casi, anche diversi chilometri più a valle.

Inoltre, spesso si riscontra che in corrispondenza della restituzione, o poco più a valle, sia già presente, o in progetto, un ulteriore manufatto di presa. Ne discende un effetto cumulato per il quale, in taluni casi anche per svariati chilometri, la portata residua nel corso d'acqua durante la gran parte dell'anno risulta costituita dalla sola portata rilasciata, a meno di eventuali contributi laterali dei versanti e tenuto comunque conto della dispersione naturale dell'alveo.

Poiché tali situazioni possono andare a incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato di qualità ambientale del corso d'acqua, si ritiene utile assumere alcune disposizioni a tutela dei corpi idrici.

Al fine di contenere l'effetto cumulato delle derivazioni a scopo idroelettrico, si ritiene di individuare un valore soglia del rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico, così come individuato dai Piani di Gestione di Distretto Idrografico, al di sopra del quale non sono ammesse nuove istanze di derivazione a scopo di produzione idroelettrica.

Valore soglia del rapporto che, sulla base delle considerazioni emerse in sede di predisposizione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, può essere posto pari a 0,7.

Occorre inoltre considerare il fatto che i corsi d'acqua minori o i tratti di corpi idrici prossimi alle sorgenti, presentano generalmente equilibri ecologici delicati, che possono essere compromessi in modo grave e talora irreversibile da derivazioni anche solo di una parte del deflusso idrico, e che a fronte dell'impatto ecologico di tali derivazioni è scarsa l'importanza per la collettività della produzione idroelettrica che deriva da piccoli impianti.

Si ritiene quindi necessario che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico, possa sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;

In parziale deroga ai principi di esclusione di cui sopra, possono venire rilasciate concessioni relative a nuove derivazioni idroelettriche, anche da corsi d'acqua con bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10 km2, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

-        per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe;
-        nel casi in cui l'allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico o economico;
-        in caso di rinnovo di impianti che, tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e modesti incrementi del salto sfruttato, migliorano il rendimento di centrali esistenti;
-        in caso di impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di qualità ambientale, e di impianti che riducono o eliminano gli effetti negativi delle oscillazioni di portata.

Si vuole infine evidenziare come tali disposizioni, che si applicheranno alle istanze presentate dopo la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sono coerenti, applicative e anticipatorie dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali in corso di adozione ed inoltre si armonizzano con simili disposizioni già adottate o proposte dalle Amministrazioni regionali e provinciali che fanno parte del medesimo Distretto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1.      di approvare le seguenti disposizioni relative alle istanze di derivazione d'acqua a scopi di produzione idroelettrica:

a.    il rapporto tra lunghezza complessiva di sottensione idroelettrica e lunghezza del corpo idrico, così come individuato dai Piani di Gestione di Distretto Idrografico, non può superare il valore di 0,7;
b.   ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico, deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;
c.    in parziale deroga ai principi di esclusione di cui sopra, possono venire rilasciate concessioni relative a nuove derivazioni idroelettriche, anche da corsi d'acqua con bacino imbrifero di estensione inferiore ai 10 km2, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela dell'ambiente, anche nei seguenti casi:

-      per l'approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe;
-      nel casi in cui l'allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico o economico;
-      in caso di rinnovo di impianti che, tramite l'impiego di tecnologie più avanzate e modesti incrementi del salto sfruttato, migliorano il rendimento di centrali esistenti;
-      in caso di impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di qualità ambientale, e di impianti che riducono o eliminano gli effetti negativi delle oscillazioni di portata;

2.      di dare atto che le indicazioni di cui al punto precedente si applicano alle istanze presentate dopo la pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

3.      di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.      di incaricare le Sezioni regionali Geologia e Georisorse e Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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