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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2022 del 23 dicembre 2015

Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3 e DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. Anno 2016.

Note per la trasparenza

Si assicura anche per il 2016 l’operatività del Fondo di garanzia per l’anticipazione, da parte degli istituti bancari aderenti alla Convenzione stipulata con la Regione del Veneto, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell’INPS.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
- Decreto dirigenziale n. 938 del 17 dicembre 2014;
- Decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014;
- Decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
- Convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
- Contratto sottoscritto il 5 maggio 2015 tra la Regione e Veneto Sviluppo Spa.

Il relatore riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione è intervenuta, approvando la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

Molte aziende non sono più in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento “a conguaglio”) ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiedono attualmente da 6 a 8 mesi di tempo, anche se il recente D.Lgs. n. 148/2015 si è posto l’obiettivo di rilasciare le autorizzazioni entro tre mesi dalla domanda. In ogni caso, vi sono lavoratori in CIGS che rimangono completamente - se a zero ore - o parzialmente - se a orario ridotto - privi di reddito per tutto il periodo necessario all’autorizzazione del trattamento.

Ciò vale anche per la CIG in deroga che, pur registrando un utilizzo minore nel 2015 rispetto all’anno precedente, risente però della scelta statale di erogare i finanziamenti in più versamenti nel corso dell’anno: per questo motivo le autorizzazioni richiedono, talvolta, alcuni mesi per il rilascio.

Pertanto, per il 2015, la Regione è intervenuta, come previsto dall’art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009, istituendo con la DGR n. 2421/2014 un Fondo di garanzia per l’anticipazione del trattamento di CIGS e CIG in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell’INPS. L’anticipazione è stata erogata da parte dei dodici istituti bancari che hanno aderito all’iniziativa e hanno stipulato una apposita convenzione con la Regione del Veneto.

I beneficiari degli interventi di anticipazione erano stati individuati nei dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione.

Il Fondo di garanzia ammontava a 1.800.000,00 euro ed è operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; esso garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso.

La Regione, inoltre, aveva stanziato 275.000 euro, al fine di coprire i costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata dell’apertura di credito, a favore degli Istituti aderenti e nei limiti di quanto regolato dalla convenzione, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l’anticipazione.

La Regione si è avvalsa, per la gestione del Fondo di garanzia, di un gestore esterno qualificato, individuato in Veneto Sviluppo Spa, a seguito di avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 938 del 17 dicembre 2014.

Lo schema di contratto per la costituzione e gestione del Fondo di garanzia era stato approvato con Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015.

Con il Decreto Dirigenziale della Sezione Lavoro n. 975 del 30 dicembre 2014 si era infine provveduto a impegnare, a favore del gestore Veneto Sviluppo Spa, gli importi di 1.800.000 euro per le anticipazioni ai lavoratori e di 275.000 euro per costi di istruzione pratiche, gestione interessi passivi, commissioni e spese.

Dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti. Alla fine di novembre 2015 sono pervenute 82 domande per un importo pari a 320.200,00 euro, a fronte di una disponibilità di risorse che si stima avrebbe potuto garantire l’apertura di circa 2.290 anticipazioni.

Il limitato utilizzo di tale strumento dell’anticipazione può essere ascritto a diverse ragioni. Innanzitutto, è stato possibile presentare domanda di accesso al Fondo solo dal 25 maggio 2015; va inoltre considerata la circostanza che attualmente la richiesta di anticipazione può essere presentata solo da lavoratori in CIGS e CIG in deroga a zero ore. Ciò è collegato al consolidarsi, pur in un quadro sempre incerto, dei segnali positivi attestanti la conclusione della fase recessiva, che hanno comportato un meno intenso ricorso agli ammortizzatori sociali. Infine, restano in vigore alcuni sistemi di anticipazione in ambito provinciale che sicuramente sono maggiormente consolidati e conosciuti sui territori. Questo induce comunque a considerare l’opportunità di una maggiore sinergia e coordinamento rispetto alle altre opportunità esistenti sul territorio.

Le Banche aderenti hanno manifestato la disponibilità al rinnovo per il 2016 della convenzione in essere; pertanto si ritiene, da un lato, necessario procedere a tale rinnovo per continuare ad offrire ai lavoratori sospesi a zero ore questa facilitazione; dall’altro lato, opportuno riservarsi di approvare nel corso del 2016 un addendum alla convenzione al fine di consentire l’accesso alla garanzia del Fondo regionale anche ai lavoratori in riduzione di orario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
Visto l’avviso pubblico, approvato con decreto dirigenziale n. 938 del 17 dicembre 2014;
Visto il decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
Visto il contratto sottoscritto il 5 maggio 2015 tra la Regione e Veneto Sviluppo Spa;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
  2. di rinnovare, per l’anno 2016, la convenzione con le Banche approvata dalla DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014 per la concessione dell’anticipazione sociali ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e in Cassa Integrazione Guadagni in deroga sospesi a zero ore;
  3. di demandare al Direttore della Sezione Lavoro di approvare, nel corso del 2016, un addendum alla predetta convenzione per estendere l’utilizzo del Fondo di garanzia anche ai lavoratori sospesi con riduzione di orario;
  4. di avvalersi delle risorse già impegnate con il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
  5. di incaricare il Direttore della Sezione Lavoro di ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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