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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 08 gennaio 2016


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934 del 23 dicembre 2015

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 90 del 03/11/2015.

Note per la trasparenza

Si dispone l'approvazione dei punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.
 

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'articolo 49 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del Comitato di Sorveglianza. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi. Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente a tali criteri e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.

Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite inviti a presentare proposte, applicando criteri di efficienza economica e ambientale. L'art. 73 del Reg. n. 1305/2013 stabilisce che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, viene consultato ed emette un parere in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione.

I criteri di selezione sono elaborati dall'Autorità di gestione partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020, assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore Regionale AVEPA.

Nell'incontro del 23 luglio 2015, il Comitato di Sorveglianza ha esaminato, tra gli altri, i criteri di selezione proposti dall'Autorità di gestione per i tipi di intervento 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze", 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", 5.2.1 "Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali,", 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" ed ha emesso il relativo parere. In base a tale parere, l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ha parzialmente ridefinito alcuni dei criteri di selezione al fine di garantirne la conformità con la normativa comunitaria, che sono stati quindi approvati con DGR n. 1177 del 8 settembre 2015.

Nel successivo incontro del 14 ottobre 2015, il Comitato di Sorveglianza ha esaminato, tra gli altri, i criteri di selezione elaborati per i tipi di intervento 3.1.1 "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", ed ha emesso il relativo parere. In tale sede i rappresentanti della Commissione europea hanno rinnovato la richiesta all'Autorità di gestione di completare la definizione dei criteri di selezione individuati con l'attribuzione della relativa proposta di punteggio che verrà utilizzato nei bandi per la selezione delle domande e la redazione delle graduatorie di finanziabilità. Con deliberazione/CR n. 90 del 03/11/2015 è stata formulata quindi la proposta di tali punteggi prevedendo che, per ciascun tipo di intervento, il punteggio massimo complessivo da ripartire tra i diversi criteri sia uguale a 100 e che sia indicato il punteggio minimo che la domanda di aiuto deve conseguire per poter essere ammessa nella graduatoria di finanziabilità.

Inoltre, per ciascun criterio di selezione, i punteggi sono stati espressi con numeri interi: qualora siano previste più fasce, i punteggi sono indicati in ordine decrescente. All'interno di un criterio i punteggi non si possono sommare (ovvero il richiedente sceglie il punteggio che più gli conviene all'interno di quelli disponibili per quel criterio); infine, ove ritenuto necessario, è indicato un punteggio minimo per uno specifico criterio di selezione.

In considerazione della necessità di attuare la strategia di intervento in maniera differenziata, la Giunta Regionale si riserva la possibilità di non utilizzare tutti i criteri di selezione escludendo dal bando di finanziamento quei criteri che non risultassero pertinenti. Per tale ragione e nel rispetto degli obiettivi della programmazione in occasione dei bandi pubblici di finanziamento sarà previsto un meccanismo di ricalibrazione o compensazione dei punteggi minimi previsti per Tipo di intervento o dei punteggi definiti per i singoli criteri di selezione tale da non limitare la possibilità di accesso ai finanziamenti o da non alterare il peso relativo degli stessi criteri di selezione.

La deliberazione/CR n. 90 del 03/11/2015 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 18 novembre 2015 ha espresso, ad unanimità, il parere favorevole n.32, proponendo alcune modifiche ai criteri di selezione del Tipo di intervento 1.1.1, 3.1.1 e 4.1.1, che vengono recepite con il presente provvedimento fatta eccezione per il punteggio proposto per la misura 3 relativo al principio di selezione 3.1.1.2 "Numero di agricoltori aderenti al regime di qualità" in quanto incompatibile con le modifiche apportate al principio di selezione 3.1.1.1 "Tipologia di beneficiario".

Si evidenzia inoltre che, rispetto al testo della deliberazione/CR n. 90/2015, si è provveduto ad apportare alcune rettifiche finalizzate a rendere più coerenti e chiari i criteri di selezione proposti.

Inoltre, a seguito della conclusione della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, in merito ai punteggi attribuiti ai criteri di selezione per i Tipo di intervento in oggetto, avviata con nota n. 477787 del 23/11/2015, in base al parere espresso dal Comitato, sono state apportate alcune modifiche ai criteri relativi al Tipo di intervento 4.2.1 e 6.1.1.

Pertanto, a conclusione della procedura di consultazione, si propone di approvare i criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020 compiutamente illustrati nell'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione n. 440 del 31 marzo 2015 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcune linee d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 con cui la Giunta regionale ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020;

VISTI i verbali degli incontri del Comitato di Sorveglianza del 23/06/2015, del 23/07/2015 e del 14/10/2015 relativi ai criteri di selezione da applicarsi per le misure del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione n. 1177 del 8 settembre 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato i criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 2.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione/CR n. 90 del 03 novembre 2015, con cui della Giunta regionale ha approvato i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto relativi ai tipi d'intervento 1.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 6.1.1 e 6.4.1 del PSR 2014-2020;

VISTO il parere favorevole n. 32 del 18/11/2015, con modifiche al testo, della competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del Psr Veneto del 14 dicembre 2015 relativa alla conclusione della procedura di Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza avviata con nota n. 477787 del 23/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 relativa all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della Legge regionale n. 54/2012, per quanto riguarda in particolare le competenze dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e della Sezione Piani e Programmi Settore Primario;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce i punteggi dei criteri di selezione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 1.1.1 "Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze", 3.1.1 "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda", 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", 5.2.1 "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali", 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori" e 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
  3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1934_AllegatoA_314262.pdf

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