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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1903 del 23 dicembre 2015
DGR n. 1169 del 08 settembre 2015 "DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative." - Disposizioni applicative in merito alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato A della deliberazione citata.
Con il presente atto si forniscono una serie di disposizioni applicative alla DGR n. 1169/2015 relativamente alle prestazioni di medicina fisica riabilitativa in merito alla prescrivibilità e all'erogabilità delle stesse a carico del SSR.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con la DGR n. 1169 del 08 settembre 2015, denominata "DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 - Articoli da 9-bis a 9-octies - Recepimento e disposizioni regionali attuative.", è stata recepita l'Intesa siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la Manovra sul settore sanitario attuata con gli articoli da 9-bis a 9-octies del DL n.78/2015 convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 e vengono fornite le disposizioni regionali attuative.
Al punto H "Misure alternative e aggiuntive" dell'allegato A alla DGR 1169/2015, è previsto, preso atto del Piano nazionale d'indirizzo per la riabilitazione e in considerazione delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e conseguente evoluzione nel campo delle metodiche terapeutiche, che le prestazioni di medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di seguito riportate, presenti nell' Allegato 2A del DPCM 29.11.2001, in analogia a quanto già disposto anche da altre Regioni, non sono più ricomprese nell'allegato 2B del DPCM citato:
Si disponeva, inoltre, che le suddette prestazioni possono essere prescritte ed erogate come LEA ai residenti veneti con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale esclusivamente alle seguenti condizioni:
Il provvedimento precisava, inoltre, che l'applicazione di tali modifiche avesse decorrenza dal 1° ottobre 2015, specificando come per le prestazioni cicliche si facesse riferimento alla data del primo accesso.
La decorrenza temporale riportata per l'applicazione delle modifiche si riferisce, quindi, alla sola erogazione delle stesse e, pertanto, le prestazioni prescritte antecedentemente al 1° ottobre possono essere regolarmente prenotate ed erogate; il fatto che la decorrenza si riferisca all'erogazione di prestazioni e non alla prenotazione delle stesse va, infatti, ricondotto alla condizione di erogabilità di un unico ciclo all'anno.
Per quanto concerne la limitazione di un ciclo all'anno, i pazienti, per poter accedere a tali prestazioni presso una struttura pubblica e privata accreditata veneta, dovranno dichiarare, assumendosi la responsabilità prevista dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, di essere in una condizione di erogabilità delle stesse con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale ovvero di non averne usufruito nel corso dell'anno precedente, a far data dall'introduzione delle modifiche di cui alla DGR 1169/2015. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto, attualmente, non vi è alcun supporto/flusso informatico che consenta alla struttura erogatrice di accertare preventivamente se il paziente ha usufruito delle stesse.
Infine, con il presente atto si dispone che tali prestazioni possono essere prescritte, oltre che dagli specialisti fisiatri di struttura pubblica, anche dagli specialisti operanti presso gli ospedali privati accreditati ai quali con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 è stata riconosciuta la funzione di "presidio ospedaliero", ovvero la Casa di Cura "Abano Terme polispecialistica e termale" afferente all'Azienda Ulss n.16, la Casa di Cura polispecialistica "dott. Pederzoli" e l'Ospedale Classificato "Sacro Cuore Don Calabria", entrambi afferenti all'Azienda Ulss n.22.
Per quanto concerne, invece, gli specialisti fisiatri operanti presso le altre strutture private accreditate, la possibilità di prescrivere tali prestazioni verrà disciplinata in un documento tecnico finalizzato a fornire indicazioni prescrittive secondo criteri di appropriatezza, redatto da specialisti operanti in ambito regionale.
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 98/CSR del 5 agosto 2014;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni, rep. atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015;
VISTA la DGR n. 2525 del 23 dicembre 2014;
VISTA la DGR n. 2718 del 29 dicembre 2014;
VISTO il DPCM 29 novembre 2001;
VISTA la DGR n. 1169 del 8 settembre 2015;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
2. di incaricare il Settore Assistenza Ambulatoriale dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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