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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1876 del 23 dicembre 2015

Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I della DGR 2101/2014, alla società Veneto Acque S.p.A..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene autorizzato il Consiglio di Amministrazione della società Veneto Acque S.p.A. a procedere all'assunzione di due unità a tempo determinato per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 540 del 23/9/2015, agli atti della Struttura Regionale competente l’istruttoria, la Veneto Acque S.p.A. ha chiesto il nulla osta della Giunta regionale per procedere all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di due unità di personale per la gestione degli interventi di bonifica e risanamento ambientale di competenza regionale previsti dall’Accordo ex art. 15 della L. 241/1990  approvato con la DGR 510 del 7/4/2015.

In particolare, la Società ha rappresentato che le assunzioni avverrebbero mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato c.d. “a tutele crescenti” per:

  • un responsabile legale con laurea in giurisprudenza con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati - da inquadrare nel livello Quadro del vigente C.C.N.L. Acqua e Gas, per un RAL di € 41.031,20;
  • un tecnico con laurea in geologia con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati - da inquadrare nel livello 8° del vigente C.C.N.L. Acqua e Gas, per un RAL di € 36.414,84.

Come le altre Società controllate dalla Regione,  Veneto Acque S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 della L.R. 39/2013 e alle direttive fornite in materia dalla Giunta regionale con la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014.

In proposito la lett.  C-I dell’allegato A della DGR succitata stabilisce quanto segue:

“Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:

  • l’assunzione prevista o il conferimento dell’incarico non è vietata ai sensi dell’ordinamento giuridico vigente,
  • la mancata assunzione o il mancato conferimento dell’incarico arreca un pregiudizio al funzionamento dell’organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
  • l’attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l’incarico è coerente con l’oggetto sociale,
  • l’attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
  • la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che recepisce i principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
  • il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:

  • la società nell’ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
  • in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo personale o dell’incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l’attività/progetto da svolgere,
  • in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economico- finanziaria,
  • la Società ha chiuso in positivo l’ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all’esercizio precedente.

L’assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:

  • l’assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, prevista per l’Amministrazione regionale,
  • in caso di assunzioni a tempo determinato o  con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell’anno per tale tipologia di contratti non supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009,
  • l’acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell’art. 1 della L. 147/2013,
  • il personale deve essere assunto o l’incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un’attività prevista e/o finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l’amministrazione regionale o con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.r. 39/2013. 

L’acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell’art. 1 della L. 147/2013 può aversi solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare lo strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell’effettuazione di tale verifica deve essere dato conto nella richiesta di nulla osta.

Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari Legislativi, nonché dell’eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l’assunzione ovvero della Struttura regionale competente per materia. “

Al fine di poter istruire la richiesta, gli uffici regionali hanno chiesto alla Società di compilare l’apposita check list e se fosse stata verificata la possibilità di acquisire il nuovo personale tramite i processi di mobilità di cui al comma 563 dell’art. 1 della Legge 147/2013.

La Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 574 del 14/10/2015, agli atti della Struttura Regionale competente l’istruttoria, integrava la documentazione come richiesto e attestava che la verifica di cui sopra aveva avuto esito negativo.

Per quanto riguarda i presupposti per l’autorizzazione, si rappresenta che la Società ha chiuso l’esercizio 2014 con una perdita pari ad € - 7.059.870,00, dovuta principalmente ad una prudenziale svalutazione della partecipazione detenuta in SIFA scpa e all’assunzione di quota parte degli oneri derivanti dalla garanzia a copertura di un finanziamento corporate acceso dalla medesima Società. Si tratta, pertanto, di una partita finanziaria a carattere eccezionale, che non deriva dalla gestione ordinaria delle attività, per le quali, secondo il programma operativo 2015, è previsto il ritorno all’utile - l’esercizio 2013 si era concluso con un utile di € 1.994,00.

Il rispetto delle direttive è stato oggetto di analisi da parte della Giunta regionale, in occasione dell’approvazione del bilancio al 31/12/2014, con la DGR n. 907 del 20/7/2015, di cui di seguito si riporta un estratto.

“Veneto Acque S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti e, con delibera del consiglio di amministrazione del 15/5/2014, ha aggiornato il proprio regolamento per le acquisizioni in economia.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società ha adottato un proprio regolamento in data 7/6/2012, che è stato anch’esso aggiornato con la delibera del consiglio di amministrazione del 15/5/2014.

Il personale a tempo indeterminato ammonta a 7 unità, essendo immutato dal 2008. Il relativo costo per il 2014 è stato di € 380.000,00 mentre nel 2013 era stato di € 429.807,00.

Si segnala che la Società  non ha risposto, nella scheda volta alla verifica del rispetto delle direttive, se vi siano dipendenti il cui trattamento economico nel 2014 ha superato quello spettante nel 2013, limite previsto dall’art. 9, secondo comma, della L.R. 39/2013.

Per quanto riguarda il personale Co.Co.Pro., come già rappresentato con riferimento alla precedente assemblea, la Società fa presente che esso è stato assunto sulla base di una serie di deliberazioni della Giunta regionale che vanno dal 2012 al 2013.

Si ricorda in proposito che con DGR 752 del 21 maggio 2013 la Giunta regionale ha ribadito la volontà di assegnare alla Società i service che hanno comportato le assunzioni di cui sopra e la contestuale autorizzazione a derogare le direttive impartite dalla stessa Giunta in tema di limiti all’assunzione di personale; invitando tuttavia gli organi sociali competenti a verificare e monitorare che le procedure poste in essere, in tema di reclutamento del personale, fossero conformi alle direttive impartite dalla Regione, nonché al regolamento interno in tema di reclutamento di cui, in base alle stesse direttive regionali, la società si è dotata.

Il Costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro.è stato nel 2014 pari ad € 798.369,00 mentre era € 421.884,00 nel 2009.

Appare opportuno porre in evidenza che in materia di personale la L.R. 39/2013, all’art. 9, prevede per le società controllate precisi limiti al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti e che la DGR 447 del 7/4/2015 ha approvato il seguente atto di indirizzo alle società controllate  in via diretta ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni: le società devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2014 è stato di € 174.336,00, nel 2013 era stato di € 128.354,00, nel 2009 ammontava ad € 179.453,00.

La Società non ha sostenuto costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, né costi per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, esse nell’anno 2014 sono ammontate ad € 15.457,00 mentre nel 2011 erano pari a 18.969,00. Le direttive sul punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall’anno 2013, debbano ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell’anno 2011. La possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù di contratti pluriennali in essere ed inoltre sono esclusi dall’ambito di applicazione i mezzi necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.

Si ricorda che in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2013 era stato chiesto al Consiglio di Amministrazione della Società di fornire una breve relazione volta a illustrare i presupposti che hanno consentito la deroga ai limiti previsti dalla direttiva.

Con nota n. 320/2014 del 19/5/2014 la Società spiegava che l’unica riduzione possibile era stata la cessione della vettura Skoda Superb e che le residue autovetture (una Skoda Octavia, una Skoda Yeti, una Fiat Panda 4x4 e una Skoda Fabia vengono utilizzate per le attività di cantiere e per i sopralluoghi tecnici.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che è in corso di aggiornamento in seguito alle novità introdotte in materia dalla legge 190/2012.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’applicazione dei commi da 471 a 475 dell’art. 1 della legge 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati ma, nel contempo, di non aver richiesto ai propri dipendenti, componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui vengono pagate delle prestazioni apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come previsto dalla direttiva M-V della DGR 2101/2014.”

Sulla base di quanto rappresentato la Giunta regionale col medesimo provvedimento ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di Veneto Acque S.p.A. quanto segue:

  • trasmettere entro sessanta giorni dall’assemblea un piano previsionale per il riallineamento alle direttive in materia di costi per studi ed incarichi di consulenza entro il 2017 ed inoltre le azioni che si intendono intraprendere per il rispetto in materia di personale di quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 39/2013 e dall’atto di indirizzo di cui alla DGR 447 del 7/4/2015, al fine di permettere alla Giunta regionale di poter valutare compiutamente le azioni intraprese per il funzionamento della Società, tenuto conto dell’onere in capo all’Amministrazione regionale di informare la Corte dei Conti in merito al rispetto delle direttive impartite ai propri enti partecipati;
  • per quanto riguarda il monitoraggio dell’applicazione dei commi da 471 a 475 dell’art. 1 della legge 147/2013, di richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai propri dipendenti, componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui vengono pagate delle prestazioni.

Con nota n. 538 del 22/9/2015, la Società rispondeva “che sono state svolte tutte le azioni di contenimento possibili e che anzi le nuove attività che vengono chieste dalla Regione e nelle quali la nostra Società è impegnata (Gestione degli interventi di risanamento ambientale di competenza regionale - intervento 1: discarica in Località Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano - VE) comportano la necessità di richiedere un potenziamento della struttura (DGR n. 510/2015) che consentirà con l’aumento del proprio organico di ridurre consulenze esterne delle quali oggi si avvale per far fronte in modo positivo agli obiettivi che vengono fissati a Veneto Acque dal Socio”.

Da tutto quanto sopra riportato, considerando soprattutto i limitati spazi di manovra della Società dovuti da una parte alla necessità di svolgere le attività  richieste dalle Strutture regionali, dall’altra all’esiguità della propria struttura stabile,  emerge che la Società ha provveduto sostanzialmente a mettere in atto quanto richiesto dalle direttive seppure con un certo margine di flessibilità.

Per quanto riguarda un altro dei presupposti previsti dalla DGR 2101/2014, si rappresenta che la Società non ha presentato un piano decennale di sostenibilità ma che, d’altro canto, i due  contratti di lavoro che intende stipulare sono contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi del D.Lgs. n. 23/2015, senza alcun patto in deroga.

Tra le condizioni discriminanti bisogna considerare che l’attività che andranno a svolgere le due figure da assumere, come riportato nella DGR 510/2015, è prevista dalla normativa comunitaria per la bonifica delle discariche abusive, con relativa procedura di infrazione per la mancata realizzazione.

Si ricorda, inoltre, che la DGR 447/2015 ha stabilito che le società controllate devono assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Come riportato nel succitato provvedimento, si rammenta inoltre che le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell’art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

In proposito si sottolinea che la Veneto acque S.p.A. è una società in house e totalmente partecipata dalla Regione del Veneto e che il suo personale a tempo indeterminato ammonta a 7 unità, essendo immutato dal 2008. Inoltre la Società ha precisato che al 31/12/2015 verranno in scadenza 17 contratti di collaborazione a progetto attualmente in essere.

Pertanto risulta necessario affrontare due questioni interpretative molto rilevanti per il caso in questione.

La prima questione che si pone è se non sia più corretto intendere il limite di cui sopra riferito alle cessazioni del personale di ruolo regionale del 2014, tenuto conto della natura della Società e che la medesima da un punto di vista economico-finanziario rientra nel consolidato regionale, nonché dal fatto che i parametri di riferimento presi quali limiti alle assunzioni del personale a tempo indeterminato per le società controllate sono i medesimi applicati all’Ente controllante.

La seconda questione riguarda la natura dei contratti di lavoro che si andranno a stipulare, e cioè i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti ai sensi del D.Lgs 23/2015.

In particolare, se essi possano essere intesi come un tertium genus, e cioè una categoria intermedia tra i contratti a tempo indeterminato precedenti alla riforma del lavoro e i contratti a tempo determinato, e pertanto comportare una soggezione solo a limiti più generali quale è quello previsto dall’atto di indirizzo fornito dalla Giunta regionale sempre con DGR 447/2015 alle società controllate in via diretta, che consiste nell’assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006.

Sul primo punto la Sezione Risorse Umane con nota prot. n. 455641 del 10/11/2015 rappresentava che a suo parere il limite previsto per il turn over del tempo indeterminato “appare riferibile alla spesa ed alle cessazioni delle singole società”.

La Sezione Affari Legislativi ha trattato nel suo parere rilasciato in data 17/12/2015 la seconda questione, come riportato di seguito:

In riferimento ai quesiti posti con  nota datata 23 ottobre 2015- prot. 429297, a parziale riscontro degli stessi ed in esito a quanto valutato nella riunione svoltasi in data 14 dicembre u.s., si rammenta che, le modalità di reperimento di personale dipendente da parte delle società partecipate, come correttamente riportato anche nella D.G.R. n.2101/2014, restano le disposizioni strutturate in idoneo atto regolamentare obbligatorio per le società medesime e informato ai principi del D.Lgs. n.165/2001. Per le società controllate, per di più, vige quanto disposto nella L.R. n. 39/2013, che, all’art.8, rinvia espressamente al decreto da ultimo citato.

Infatti si reputa che attualmente, in assenza di puntuali chiarimenti di matrice legislativa circa le relazioni intercorrenti tra i diversi ambiti applicativi delle due discipline, pubblicistica e privatistica, il D.Lgs. n.81/2015, recante la nuova disciplina del lavoro dipendente, non risulti utilizzabile per le assunzioni presso la P.A.

In dettaglio, l’art.36 del Dlgs. n.165/2001 disciplina i contratti di lavoro flessibile e consente il ricorso a dette modalità solo “per  rispondere ad esigenze di carattere  esclusivamente temporaneo  o  eccezionale”. In tal caso  dovrebbe farsi ricorso alle forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di impiego del personale previste dal codice civile e  dalle  leggi  sui rapporti di  lavoro  subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle procedure di reclutamento vigenti.

Peraltro si rammenta quanto stabilito al c.5 dell’art. 36 della  legge, laddove si precisa che “In  ogni  caso,  la  violazione  di   disposizioni   imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori,  da  parte  delle pubbliche amministrazioni, non puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con  le  medesime  pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e  sanzione.  Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le  somme  pagate  a tale titolo nei confronti  dei  dirigenti  responsabili,  qualora  la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti  che  operano in  violazione  delle  disposizioni  del   presente   articolo   sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di  valutazione  dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286”.

In altri termini il ricorso a tali forme di reclutamento deve essere ponderato e concretamente indispensabile. Le modalità di reperimento delle risorse umane ritenute necessarie, indipendentemente dalla natura privatistica del contratto da stipularsi, devono seguire le consuete norme stabilite a tutela della pubblicità e trasparenza e rispettare i vincoli di natura finanziaria esistenti.”

Considerato, pertanto, quanto fin qui rappresentato, e che l’accordo ex art. 15 della legge 241/1990 approvato con la DGR 510 del 7/4/2015 prevede, per le attività di bonifica dell’ex discarica sita in località di Robegano, nel Comune di Salzano (VE), che si concluderanno entro il 31/12/2018, in favore di Veneto Acque S.p.A. la somma di € 5.447.496,24, si propone di autorizzare la medesima a procedere all’assunzione delle due figure professionali richieste, però mediante contratti a tempo determinato previsti dal D.Lgs. 165/2001 e con le procedure ad evidenza pubblica previste nell’apposito regolamento della Società, comunque nel rispetto del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006.

Il relatore, tenuto conto dell’esito positivo dell’attività istruttoria condotta dalla Struttura Regionale competente, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

delibera

1.      di autorizzare la Veneto Acque S.p.A. a procedere all'assunzione di 1 responsabile legale con laurea in giurisprudenza con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati e di 1 tecnico con laurea in geologia con esperienza almeno triennale in materia di bonifica di siti inquinati;

2.      che le assunzioni di cui al punto precedente dovranno avvenire mediante contratti a tempo determinato previsti dal D.Lgs. 165/2001 e con le procedure ad evidenza pubblica previste nell'apposito regolamento della Società, comunque nel rispetto del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 - quater della legge 296/2006;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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