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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 12 gennaio 2016


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1874 del 23 dicembre 2015

Attuazione DGR n. 447/2015. Dismissione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.. Messa in liquidazione della società, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene stabilito di porre in liquidazione la società a partecipazione totalitaria regionale Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 ha stabilito la soppressione, insieme ad altre società, della Società Veneziana Edilizia Canalgrande (SVEC) S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti e della Terme di Recoaro s.r.l. avente ad oggetto la valorizzazione, sfruttamento e gestione delle acque termali nel compendio termale di Recoaro Terme, attualmente partecipata in via totalitaria dalla SVEC S.p.A..

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della citata legge regionale, la Giunta con la DGR n. 20/CR del 25/3/2014 presentava al Consiglio regionale il piano di liquidazione, sulla base dei criteri enunciati nel medesimo articolo di legge e che sono:

"a) valorizzazione economica delle risorse immobiliari;
b) alienazione degli immobili, qualora possibile, nel caso di impossibilità di idonea valorizzazione economica;
c) incentivazione della mobilità verso società partecipate dalla Regione che presentino insufficienze di organico degli ex dipendenti a tempo indeterminato delle società di cui all'articolo 1;
d) riconoscimento di idoneo punteggio agli ex dipendenti delle società di cui all'articolo 1 nei concorsi pubblici per l'assunzione di dipendenti regionali;
e) definizione degli oneri di riassunzione del personale dipendente in sede di affidamento dei servizi per la gestione dei beni già di proprietà delle società di cui all'articolo 1".

Il piano che, tenendo conto delle specificità di ciascuna società da dismettere, e, in linea con i principi sanciti dalla legge, ha previsto una sequenza di fasi volte a valorizzare al meglio il portafoglio partecipativo regionale interessato, è diventato operativo in seguito alla DGR 447 del 7 aprile 2015.

Quest'ultimo provvedimento è stato adottato ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).

In proposito si ricorda che il comma 612 ha previsto che: "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Considerato quanto indicato dalla norma testé citata e di quanto previsto dallo Statuto del Veneto e dall'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 in merito alle attività di governo, si è ritenuto opportuno definire ed approvare il piano di razionalizzazione mediante un provvedimento della Giunta regionale in considerazione dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), comma 613, che ha previsto: "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria."Pertanto, il fatto che il piano di cui alla DGR n. 20/CR del 25/3/2014 non fosse stato ancora approvato dal Consiglio regionale non veniva ad incidere sulla sua piena operatività, una volta recepito appunto con la DGR 447/2015.

Per quanto riguarda la SVEC S.p.A. il piano prevede quale prima operazione la cessione della partecipata Terme di Recoaro s.r.l.. Con DGR n. 447/2015 la Giunta ha stabilito che nel caso fossero esperiti senza successo i tentativi di vendita, quest'ultima società venga messa in liquidazione entro il 31/12/2015.

In considerazione di ciò l'Amministratore Unico di Terme di Recoaro s.r.l. ha comunicato, con nota del 30/9/2015, all'Amministrazione regionale di aver notificato ai propri tre dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 31/12/2015.

In proposito si rammenta che le lett. c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 2 della LR 29/2013, riportate precedentemente, riguardano il personale delle società da sopprimere e che per quanto riguarda il primo di tali tre criteri, bisogna tener conto che anche il legislatore nazionale è intervenuto sulla mobilità del personale tra società controllate da pubbliche amministrazioni con i commi da 563 a 568 ter della legge 147/2013. Il comma 563 prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, anche in via indiretta, possano accordarsi per porre in essere processi di mobilità del personale tra di loro in relazione al fabbisogno. In particolare il comma 564 stabilisce che l'ente pubblico controllante emani atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte di società controllate, l'acquisizione del personale tramite i processi di mobilità di cui al comma precedente.

In proposito la Giunta regionale con DGR 2101/2014, nel procedimento di autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 8 della LR 39/2013, ha previsto che l'acquisizione di personale tramite le procedure di cui al citato comma 563 abbia carattere prioritario.

In considerazione di quanto previsto dalle norme indicate, su richiesta dell'Amministratore Unico della Terme di Recoaro s.r.l. i competenti uffici regionali hanno fornito l'elenco delle società controllate regionali, anche in via indiretta, e di quelle controllate da Enti Strumentali regionali che avrebbero potuto, in linea teorica, assorbire detto personale, alle quali, conseguentemente, la Società ha fatto richiesta di collocamento dei propri dipendenti.

Per quanto rappresentato, la legge, sia quella regionale che quella nazionale, non prevede un diritto in capo ai lavoratori licenziati ad essere riassorbiti da un'altra società controllata dalla Regione ma piuttosto delle procedure atte a favorirne il ricollocamento, ove possibile, presso altre società.

Anche per quanto concerne la SVEC S.p.A., società che opera senza personale dipendente, il piano ne prevede la liquidazione una volta posta in liquidazione Terme di Recoaro s.r.l..

Il Piano prevedeva anche di provare a cedere i singoli immobili di proprietà della SVEC S.p.A. che sono Palazzo Gussoni e Palazzo Ca' Nova.

In relazione a ciò, bisogna però considerare le attuali condizioni del mercato immobiliare ed anche che l'art. 1 comma 568 - bis della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) alla lett. a), così modificata dall'art. 1, comma 616, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 7, comma 8, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125., prevede che le pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate direttamente ed indirettamente possono procedere:

"a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. "

Per poter usufruire dei benefici fiscali indicati dalla norma, eccezion fatta per l'IVA, è pertanto necessario che lo scioglimento della società sia deliberato entro il 31/12/2015.

Per quanto fin qui rappresentato si propone di chiedere la convocazione dell'assemblea della SVEC S.p.A., che dovrà tenersi entro la fine di quest'anno, in data che verrà comunicata dall'Amministrazione regionale, al fine di porre in liquidazione la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2484 c.c., primo comma n. 6).

Si propone inoltre di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà a detta assemblea di nominare quale liquidatore l'attuale amministratore unico della Società.

Per quanto riguarda il compenso da attribuire al liquidatore, si rappresenta che l'amministratore unico attualmente ha diritto ad un compenso pari a € 40.500,00 annui lordi. Si propone di riconoscere il medesimo compenso al liquidatore su base annua.

Come noto l'art. 2487 c.c., al primo comma lett. c) prevede che l'assemblea deliberi in merito ai "criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo."

In proposito si ritiene necessario attenersi, per quanto possibile, a quanto previsto nel piano di cui alla DGR n. 20/CR del 25/3/2014, recepito dalla Giunta regionale con la DGR 447/2015, considerato ad ogni modo le necessarie modifiche resesi necessarie in considerazione dello slittamento dei tempi dovuto alla mancata adozione del piano di razionalizzazione da parte del Consiglio regionale e di quanto previsto dalla legge in merito ai risparmi fiscali.

Pertanto, si propone col presente provvedimento di determinare i criteri che dovranno regolare la liquidazione, indicando anche l'ordine delle operazioni che il liquidatore è chiamato a porre in essere.

Tali fasi della liquidazione si sostanziano come segue.

1)     Dismissione della Società Terme di Recoaro s.r.l..

La prima operazione da porre in essere è quella di deliberare la liquidazione della Terme di Recoaro s.r.l. entro il 31/12/2015, per poter usufruire dei benefici fiscali anche per i beni del complesso termale. Una volta pagati i creditori, la liquidazione verrà conclusa nelle forme ritenute più opportune e, possibilmente, entro il 30/06/2016.

2)     Passaggio della proprietà alla Regione del Veneto dei beni afferenti al complesso termale di Recoaro Terme e dei Palazzi Gussoni e Ca' Nova.

La conclusione della liquidazione della SVEC S.p.A. farà sì che i beni precedentemente di proprietà della Terme di Recoaro s.r.l. ed i palazzi siti in Venezia Gussoni e Ca' Nova, ove non fossero convenientemente ceduti a terzi pendente la procedura di liquidazione, vengano a far parte del patrimonio immobiliare regionale.

Ad ogni modo, tenuto conto che i beni immobili attualmente di proprietà delle due Società, rientrano indirettamente nel patrimonio regionale, il liquidatore dovrà agire in coordinamento con il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi per le decisioni che riguardano i medesimi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge 21 ottobre 1978, n. 641;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 29/2013;

VISTE le DGR n. 20/CR del 25/3/2014 e n. 447 del 7/4/2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea che verrà convocata dalla Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.;

delibera

1.      di chiedere la convocazione dell'assemblea della SVEC S.p.A., che dovrà tenersi entro la fine di quest'anno al fine di porre in liquidazione la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2484 c.c., primo comma n. 6);

2.      di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea di SVEC S.p.A. di votare per la liquidazione della Società e di nominare quale liquidatore l'attuale amministratore unico della medesima;

3.      di riconoscere al liquidatore un compenso, su base annua, pari a quello attualmente percepito dall'Amministratore Unico della Società;

4.      di fornire al liquidatore i criteri per la liquidazione indicati in premessa;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

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